Come no!
(ma non è conversione, semmai moltiplicazione)
a) imposta di registro per locazioni ma anche atti traslativi aventi ad oggetto tutti gli immobili diversi dalla «prima casa»:
il «valore catastale» si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione (del 5% per i fabbricati) e moltiplicando il prodotto così ottenuto con i coefficienti di cui al Dm del 14 dicembre 1991 aumentati del 20 per cento.
Semplificando, per queste locazioni si ottiene il seguente quadro di riferimento:
1) per i terreni, si moltiplica il reddito dominicale (non rivalutato) per 112,50;
2) per i fabbricati C/1 ed E, si moltiplica la rendita catastale per 42,84;
3) per i fabbricati A/10 e D, si moltiplica la rendita catastale per 63;
4) per tutti gli altri fabbricati (quindi per le abitazioni), si moltiplica la rendita catastale per 126;
fonte:
www.stec.it/moltiplicatori_catastali.htm...