Questo è quanto dice la Deontologia professionale:
12. Nell’esercizio della professione è consentita al geometra la pubblicità informativa che risponda al solo interesse del pubblico. Il geometra è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il collegio provinciale o circondariale della partecipazione o collaborazione, quale geometra professionista, a trasmissioni o rubriche radio-telefoniche o giornalistiche anche in forma di intervista. E’ ammesso che il geometra utilizzi la rete internet per fornire esclusivamente le informazioni la cui conoscenza corrisponde all’interesse del pubblico. In tal caso deve comunicare l’indirizzo del relativo sito internet al Consiglio del Collegio il quale potrà effettuare gli opportuni controlli.
Ritengo, ma potrei sbagliarmi, che quel pubblico sia inteso quale pluralità di persone che ricevono il messaggio pubblicitario veicolato loro indirettamente, in modo oggettivo e non soggettivo.
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