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Autore Cambio destinazione d'uso da sgombero a studio - EDILIZA/URBANISTICA

3L

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Lecce S

 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2022 alle ore 21:21

Inserisco questo nuovo argomento facendo riferimento ad altra discussione dall'oggetto similare ma avente quesiti più strettamente catastali.

In tale discussione credo sia stato anche fatto cenno a pratica edilizia (ordinaria o in sanatoria che sia) ritenuta più o meno necessaria per un cambio di destinazione da locale di sgombero a vano studio.

Il mio interesse è dettato dal fatto che proprio in questo ultimo periodo eseguivo una ricerca più approfondita sulle variazioni di destinazioni d'uso parziali (di soli alcuni ambienti dell'intera u.i.u.) per capire se e di quale titolo edilizio necessitassero.

Personalmente ero convinto che se si resta nell'ambito di una delle cinque categorie funzionali individuate dall'art. 23ter del T.U. dell'Edilizia, non può definirsi "mutamento d'uso rilevante" e l'intervento ricadrebbe al massimo nelle ipotesi di scia. Di tale avviso però mi risulta non essere qualche Ufficio Tecnico delle zone in cui opero, quando di passa da ambienti SNR a SUA pur nell'ambito della stessa categoria funzionale.

Da ciò l'esigenza di attingere a maggiori informazioni.

Con mia sorpresa rilevavo che nell'ultimo periodo su alcuni siti specializzati (v. Ediltecnico 26 Luglio) venivano trattasi casi proprio attinenti all'oggetto, nei quali si richiamano sentenze del TAR che fissano nel permesso di costruire il titolo idoneo per cambio d'uso da cantina ad abitazione o da garage ad abitazione. Ed ancora che già dal 2020 alcune pronunce sostenevano un principio:

Per quanto concerne il mutamento di destinazione d’uso del garage in civile abitazione, secondo la giurisprudenza dominante, “Nell’ambito di una unità immobiliare ad uso residenziale, devono distinguersi i locali abitabili in senso stretto dagli spazi «accessori» che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno valore di superficie edificabile e non sono presi in considerazione come superficie residenziale all’atto del rilascio del permesso di costruire: autorimesse, cantine e locali di servizio rientrano, di norma, in questa categoria........Perciò non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire. Quindi, deve ritenersi che il cambio di destinazione d’uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere” (T. A. R. Campania – Salerno, Sez. I, 14/05/2018, n. 742).




Sarà gradita ogni maggiore informazione e contributo sull'argomento.

P.s. E' la prima volta che inserisco una discussione dall'inizio e non mi pare aver individuato altre sezioni più appropriate al caso.

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