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Autore Affrancazione livello - Enfiteusi

lesto1992

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26 Marzo 2018 alle ore 23:42

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 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2018 alle ore 15:15

Buonasera,mi scuso in anticipo nel caso fosse una domanda già fatta nel sito ma credo che ogni casistica vada affrontata nello specifico.

Volevo chiedervi un'informazione per quanto riguarda l'istituo dei livelli trasformati in enfiteusi.

Ho un cliente che deve procedere a successione per quanto riguarda un terreno sito nel comune di Lanuvio RM, ho fatto le relative visure per soggetto per constatare cosa sia da inserire in successione ed è uscito che su di un terreno composto da più particelle, dove è stata edificata una unità immobiliare, risulta come intestatario il Comune di La...io "diritto del concedente per 1000/1000" e per il soggetto deceduto il diritto di "enfiteusi per 1000/1000" .

Ho subito chiesto delle delucidazioni agli eredi che mi informano che questo terreno, dove poi il soggetto a provveduto ad edificare, deriva da "livello" ossia loro erano livellari di tale terreno.

Adesso, il livellario o enfiteuta è attribuito il diritto di affrancazione, cioè il diritto di divenire proprietario dell’immobile mediante il pagamento di una somma di denaro pari a quindici volte l’ammontare del canone (art. 9 L. n. 1138 del 1970) leggendo su alcuni siti ho incontrato questa dicitura:

Possono individuarsi tre tipologie di livello:

- Livelli costituiti su fondi localizzati in Veneto (con applicazione della Legge n. 3/1974).

- Livelli riscossi dalle Amministrazioni statali, Comuni, Università agrarie, in qualità di concedenti (applicabilità della Legge 16/1974 e della Legge 222/1985).

- Livelli concessi da enti ecclesiastici o soggetti diversi dall’amministrazione statale.

Va rilevato che nel caso di livelli costituiti su fondi localizzati in Veneto o di livelli riscossi dalle amministrazioni statali quali concedenti, in virtù rispettivamente dell’art. 1 della legge n. 3/1974, e dell’art. 1 della legge 16/1974 o dell’art. 60 della legge 222/1985, gli stessi sono stati dichiarati estinti ope legis e il diritto di livellario convertito in quello di pieno proprietario, con diritto all’aggiornamento dell’intestazione catastale.

Stando a questa prima interpretazione possiamo chiedere la conversione del diritto di proprietà per legge , essendo il diritto estinto per legge.

Mi confermate questa cosa o essendo un comune ed essendo gravato da enfiteusi è obbligatorio passare per l'istituto dell'affrancazione con maggiorazione dei costi in quanto è obbligatorio l'intervento di un notaio il che renderebbe tutto più complicato e lungo? Nel caso in cui possiamo far valere un nostro diritto affinche venga convertito in piena proprietà senza affrancazione a quale riferimento legislativo possiamo attenerci?

Perchè qualche collega mi ha addirittura accennato che per l'affrancazione può venir meno la necessità di un notaio purchè l'atto di affrancazione sia redatto da uno speficio Funzionario del Comune e trascritto presso la conservatoria di competenza. Mi confermate?

Vi ringrazio in anticipo per tutte le vostre risposte e spero di esser stato chiaro nell'esposizione.

Saluti

Lorenzo

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