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Autore Affrancazione del diritto di livello

dalla-toscana

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Lucca

 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 11:25

Buongiorno,
qualcuno sa dirmi se per affrancare il buon vecchio livello occorre sempre l'atto notarile, perchè alcuni miei colleghi sostengono di no, grazie

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Autore Risposta

geoalfa

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-

 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 13:01

ciao,
credo che il buon vecchio livello come lo definisci tu ( perchè poi : buon?), credo che non debba più esistere!

Rilevanza e definizione attuale
In considerazione delle caratteristiche che ha assunto il diritto di “livello” nel corso della sua evoluzione storica, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha peraltro avuto modo di equipararlo ad un diritto di enfiteusi (Cass. civ. sez. III n. 64/1997 e, meno recentemente, Cass. n. 1366/1961 e Cass. 1682/1963 – E1) e pertanto ad un diritto reale di godimento su fondo altrui.

La stessa ricostruzione dogmatica è stata accolta di recente dalla Corte d’Appello di Bari, pronuncia di particolare rilevanza in quanto emessa nella stessa regione nella quale si trova il fondo in oggetto (Corte d’Appello di Bari 24 settembre 1993 in Foro Italiano 1994, I, p. 1203-1204 – F1)

In sintesi :
La giurisprudenza di merito (Corte d’Appello di Bari) ed il costante orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 1366/1961, Cass. 1682/1963, Cass. 64/1997) hanno equiparato il diritto di livello ad un’enfiteusi, con applicazione della relativa disciplina.

attualmente è possibile estinguere ope legis solo i livelli a favore del FEC (fondo edifici per il culto) secondo la legge 222/85.

se il livello è a favore del comune, bisogna controllare se il consiglio comunale ha deliberato l'affrancazione.
in tal caso, eventualmente con pagamento di riscatto, si trasforma il livello in proprietà.
comunque in questi casi è bene fare altre indagini preventivamente, per esempio visure storiche, ecc... per risalire agli atti dai quali deriva quel diritto e conseguente intestazione attuale.

la legge 29/01/1974 nº 16 all'art. 1 recita:
"sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le amministrazioni e le aziende autonome dello stato, comprese l'amministrazione del fondo per il culto, l'amministrazione del fondo di beneficienza e di religione nella città di Roma e l'amministrazione ecc. ecc. ...... hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue".

per l'affrancazione va fatta domanda alla prefettura.

cordialità

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gpssalvo

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 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 13:59

vedi anche la lettera-circolare del Ministero delle Finanze datata 12/09/1974.
Saluti

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pimpi

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 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 17:05

A) livello istituito prima del 28/10/1941 con importo inferiore alle mille lire - si stipula un atto notarile in autentica "ai soli fini catastali" con cui si chiede la cancellazione del livello in quanto il rapporto enfiteutico si è estinto ai sensi dell'art.1 legge 16/74
B) livello non più corrisposto da oltre 20 anni - si stipula un atto notarile in autentica "ai soli fini catastali" in cui si attesta, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47 Dpr 28/12/2000 n.445, che il canone non è più stato versato da oltre 20 anni (in questo caso il rapporto enfitetuico si è estinto per usucapione e mancato esercizio del potere di ricognizione (art.969 del Codice Civile)

Vedi inoltre lettera dell'Agenzia del Territorio Prot.19984 13/03/2006

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rubino
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04 Febbraio 2005

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Italia Meridionale

 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2008 alle ore 20:58

Permettete, non mi pare che la questione venga affrontata in maniera corretta: il punto dolente della vicenda riguarda la presenza o meno di un uso civico sul bene per il quale viene corrisposto il canone di livello e la natura del soggetto titolare del diritto.
Mi spiego: per le province meridionali, reggente il trono di Napoli Don Peppino Bonaparte, l'8 agosto 1806 venne emanata la Legge "sull'eversione della feudalità", in sostanza si dispone che le aree gravate da uso civico vengano esattamente individuate e soprattutto che si proceda alla quotizzazione, ossia alla formazione di lotti di terreno da assegnare ai cittadini più poveri. Il diritto di uso civico (pascolo, semina, legantico, ecc.) a favore delle Università ossia della collettivita di un dato luogo, CHE E' IMPRESCRITTIBILE ED INUSUCAPIBILE, viene sospeso nel senso che non viene più esercitato perchè l'assegnatario corrisponde una somma, diciamo a titolo di risarcimento, detta appunto canone per l'esercizio del diritto di livellario ossia di godimento sul bene purchè apporti, per obbligo, migliorie al fondo. Nel 1927 vi fu un'ulteriore legge che istituì il concetto di liquidazione dell'uso civico (liquidazione in senso letterale: trasformazione in denaro) investendo dell'onere di chiusura della vicenda usi civici i Periti Demaniali - Istruttori demaniali - Delegati tecnici.
Il diritto di livello può essere trasferito e va in successione, ma non sarà mai piena proprietà se non si accede all'istituto dell'affrancazione, che è un diritto del livellario mediante il quale, pagando il canone di affranco si libera il tal bene dal diritto di uso civico PURCHE' IL BENE SIA DI NATURA ALLODIALE (BENE DI PROPRIETA' PRIVATA DI PROVENIENZA DEMANIALE). SE IL BENE RISULTA ESSERE, DALLA PERIZIA DEMANIALE, USURPATO O AD ALTRO TITOLO NON CORRETTAMENTE DETENUTO DAL SOGGETTO ULTIMO, L'ATTO E' INVALIDABILE!
L'ATTO D'AFFRANCAZIONE DEVE ESSERE ROGATO DA UN PUBBLICO UFFICIALE. IN OCCASIONE DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI LIVELLO - MAI DI PIENA PROPRIETA' - IL NOTAIO PUO' PROCEDERE ALLA STIPULA SOLO SE IL BENE RISULTA ALLODIALE DALLA CERTIFICAZIONE DELLA REGIONE CHE HA ACQUISITO LE COMPETENZE DELL'EX COMMISSIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI.

Perdonate la veeemenza e le maiuscole, è tardi e non posso riscrivere tutto. Spero che la discussione sull'argomento continui.

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dalla-toscana

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Lucca

 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2008 alle ore 16:36

Grazie a tutti i colleghi che mi hanno prestato attenzione!!!!!!
Tanto per continuare la discussione vorrei precisare che l'affrancazione di livello oggetto del forum riguarda un terreno di proprietà della Parrocchia e siccome il mio cliente, al momento di versare la tassa per il comprensorio di bonifica si è accorto della presenza del livello, avrebbe deciso di riscattare questo tipo di concessione per cui a sua memoria (persona di ca. 50 anni) non rammenta d'aver mai versato alcun canone, grazie ancora!!!

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gianbabo

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 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2010 alle ore 13:45

"rubino" ha scritto:
Permettete, non mi pare che la questione venga affrontata in maniera corretta: il punto dolente della vicenda riguarda la presenza o meno di un uso civico sul bene per il quale viene corrisposto il canone di livello e la natura del soggetto titolare del diritto.
Mi spiego: per le province meridionali, reggente il trono di Napoli Don Peppino Bonaparte, l'8 agosto 1806 venne emanata la Legge "sull'eversione della feudalità", in sostanza si dispone che le aree gravate da uso civico vengano esattamente individuate e soprattutto che si proceda alla quotizzazione, ossia alla formazione di lotti di terreno da assegnare ai cittadini più poveri. Il diritto di uso civico (pascolo, semina, legantico, ecc.) a favore delle Università ossia della collettivita di un dato luogo, CHE E' IMPRESCRITTIBILE ED INUSUCAPIBILE, viene sospeso nel senso che non viene più esercitato perchè l'assegnatario corrisponde una somma, diciamo a titolo di risarcimento, detta appunto canone per l'esercizio del diritto di livellario ossia di godimento sul bene purchè apporti, per obbligo, migliorie al fondo. Nel 1927 vi fu un'ulteriore legge che istituì il concetto di liquidazione dell'uso civico (liquidazione in senso letterale: trasformazione in denaro) investendo dell'onere di chiusura della vicenda usi civici i Periti Demaniali - Istruttori demaniali - Delegati tecnici.
Il diritto di livello può essere trasferito e va in successione, ma non sarà mai piena proprietà se non si accede all'istituto dell'affrancazione, che è un diritto del livellario mediante il quale, pagando il canone di affranco si libera il tal bene dal diritto di uso civico PURCHE' IL BENE SIA DI NATURA ALLODIALE (BENE DI PROPRIETA' PRIVATA DI PROVENIENZA DEMANIALE). SE IL BENE RISULTA ESSERE, DALLA PERIZIA DEMANIALE, USURPATO O AD ALTRO TITOLO NON CORRETTAMENTE DETENUTO DAL SOGGETTO ULTIMO, L'ATTO E' INVALIDABILE!
L'ATTO D'AFFRANCAZIONE DEVE ESSERE ROGATO DA UN PUBBLICO UFFICIALE. IN OCCASIONE DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI LIVELLO - MAI DI PIENA PROPRIETA' - IL NOTAIO PUO' PROCEDERE ALLA STIPULA SOLO SE IL BENE RISULTA ALLODIALE DALLA CERTIFICAZIONE DELLA REGIONE CHE HA ACQUISITO LE COMPETENZE DELL'EX COMMISSIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI.

Perdonate la veeemenza e le maiuscole, è tardi e non posso riscrivere tutto. Spero che la discussione sull'argomento continui.

[quote]

Il canone di natura enfiteutica(impropriamente noto come livello, dizione introdotta nelle intestazioni del vecchio registro delle partite del Catasto Terreni pubblicato dall'impianto 1937-1940 fino al 31.12.1961.La fase di conservazione del Catasto terreni è iniziata dal 01.01.1962 e pertanto ai sensi dell’art. 54 del R.D. n. 1539/33 le domande di voltura delle ditte intestatarie in catasto sono ammesse solo quando si prova il
diritto di proprietà o di possesso con titolo legale) è di natura perpetua e imprescrittibile (tranne il diritto alla riscossione a favore dei Comuni per gli ultimi cinque anni prevista dal C.C. ). Esso consiste nel ristoro dei diritti di uso civico a favore della collettività che ha permesso l'estromissione del bene originario dal demanio civico aperto (libero, vedi artt. 9,10,12 della l.s. 1766/27) verso quello chiuso (legittimato/bile). Il capitale d'affrancazione è vincolato ai sensi dell'art. 24 della l.s. 1766/27 e va versato attualmente al Comune per estinguere la demanialità residua conservata perpetuamente sul fondo e imposta dall'originario provvedimento giuridico (quotizzazione ante 1927 o post 1927/legittimazione post 1927) emanato dall'Autorità Competente dell'epoca. I beni gravati da livelli sono di proprietà dei Comuni concedenti e non dei livellari fino a che gli stessi non provino per sè o per i dante causa, ai sensi dell'art. 2 della l.s. 1766/27 che siano titolari del titolo legale che dimostri l'insussistenza della demanialità in data antecedente al 1800. In parole più semplici devono esibire il provvedimento giuridico di estinzione del canone a favore dell'originario dante causa/assegnatario indicato negli elenchi delle quotizzazioni o delle legittimazioni. Gli atti di natura civilistica di parte (successioni) o tra le parti non hanno alcun valore giuridico poichè intrattenuti per una causa illecita comune alle parti (violazione delle norme in materia demaniale). La questione presenta varie angolazioni abbastanza complesse e poco approfondite dalla maggior parte degli addetti ai lavori. E' giusta la sua indicazione per conoscere la natura giuridica del vincolo sul fondo che ha determinato il gravame del canone di n. e./livello di utilizzare la certificazione rilasciata dall'ufficio Usi Civici della Regione di appartenenza, ma non sempre sono molto attendibili. E' indispensabile, molte volte anche per legge, rivolgersi al perito demaniale che garantisca all'utente interessato e al Notaio l'esatta cognizione del caso che si affronta volta per volta e conseguire dalle Amministrazioni preposte il corretto svolgimento delle procedure amministrative propedeutiche. E' interessante rimanere nel forum spinta la conversazione sulla materia. Cordiali saluti, gianbabo[/quote]

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demaniocivico

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 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2012 alle ore 02:42

"dalla-toscana" ha scritto:
Buongiorno,
qualcuno sa dirmi se per affrancare il buon vecchio livello occorre sempre l'atto notarile, perchè alcuni miei colleghi sostengono di no, grazie



premettendo che il livello è stato equiparato in toto all'enfiteusi di cui al codice civile, necessita innanzitutto individuare quale istituto si nasconde dietro tale dizione, come meglio spiegato qui: demaniocivico.blogspot.it/2008/11/livell...

solo dopo aver individuato la casistica precisa, si potrà operare di conseguenza con la giusta procedura di affrancazione: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/affrancazione.html

per ogni ulteriore info consultare questa pagina http://demaniocivico.blogspot.it/p/glossario-usi-civici.html (Glossario Usi Civici) o utilizzare il servizio Quesiti Usi Civici: demaniocivico.blogspot.it/p/quesiti-usi-...

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 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2012 alle ore 02:46

"geoalfa" ha scritto:
ciao,
attualmente è possibile estinguere ope legis solo i livelli a favore del FEC (fondo edifici per il culto) secondo la legge 222/85.



L'affrancazione PER IL SOLO FONDO EDIFICI DI CULTO potrà essere gratuita, ossia “ope legis” se la valutazione dell’Agenzia del Territorio (come da Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011), previo nulla-osta ministeriale, rileverà l’estinzione dei diritti del Fondo al 1° gennaio 1987, come previsto dall’art. 60 della Legge 222/1985 per i terreni con reddito dominicale inferiore alle vecchie lire 60.000 rivalutato al 01/01/1987, o, viceversa, onerosa, qualora il parere sarà di segno contrario, con susseguente quantificazione del capitale d’affrancazione. In alternativa, l’interessato potrà adire il Giudice Ordinario Civile per invocare l'affrancazione giudiziale del bene ai sensi dell'art. 2 e successivi della Legge n. 607 del 22 luglio 1966.

qui tutte le info necessarie: demaniocivico.blogspot.it/2008/11/fondo-...

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demaniocivico

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 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2012 alle ore 02:50

"geoalfa" ha scritto:
la legge 29/01/1974 nº 16 all'art. 1 recita:
"sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le amministrazioni e le aziende autonome dello stato, comprese l'amministrazione del fondo per il culto, l'amministrazione del fondo di beneficienza e di religione nella città di Roma e l'amministrazione ecc. ecc. ...... hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue".



La legge 16/1974 non si applica ai beni dei comuni, come ricordato qui demaniocivico.blogspot.it/2010/09/corte-... dalla corte dei conti, e per giunta è stata abrogata dal dl 112/2008: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/legge-29-gennaio-1974-n-16-abrogata.html

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 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2012 alle ore 02:56

"pimpi" ha scritto:
A) livello istituito prima del 28/10/1941 con importo inferiore alle mille lire - si stipula un atto notarile in autentica "ai soli fini catastali" con cui si chiede la cancellazione del livello in quanto il rapporto enfiteutico si è estinto ai sensi dell'art.1 legge 16/74
B) livello non più corrisposto da oltre 20 anni - si stipula un atto notarile in autentica "ai soli fini catastali" in cui si attesta, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47 Dpr 28/12/2000 n.445, che il canone non è più stato versato da oltre 20 anni (in questo caso il rapporto enfitetuico si è estinto per usucapione e mancato esercizio del potere di ricognizione (art.969 del Codice Civile)

Vedi inoltre lettera dell'Agenzia del Territorio Prot.19984 13/03/2006



A) come detto prima, la legge 16/1974 è abrogata dal 2008: demaniocivico.blogspot.it/2008/11/legge-...

B) EVITIAMO DI DIRE SCIOCCHEZZE: Il diritto del concedente a riscuotere il canone non si estingue per usucapione per il preciso disposto dell’art. 1164 del Codice Civile: si può usucapire solo il diritto dell'enfiteuta, mentre il dominio diretto è imprescrittibile; ai sensi dell'art. 1164 del Codice Civile (e prima ancora l'art. 2116 del vecchio Codice Civile abrogato), l'enfiteuta non può usucapire il diritto del concedente; secondo svariate pronunce della Cassazione (4231/76 - 323/73 - 2904/62 - 2100/60 - 177/46), tutte concordi, "l’omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutarne il titolo del possesso, neppure nel singolare caso sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva".
Ancora più recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 41114 del 2003, ha affermato che ai fini dell’usucapione del domino diretto (rectius, piena proprietà) da parte dell’enfiteuta non sono sufficienti a determinare l’interversione del possesso di un fondo il mancato pagamento del canone né il comportamento dell’enfiteuta che, alla scadenza del rapporto, sia rimasto nel godimento dell’immobile.
L’esercizio del potere di ricognizione di cui all'art. 969 del C.C. si applica solo per le enfiteusi a tempo (casi singolari), e non riguarda quindi le enfiteusi perpetue: ai sensi dell’art. 958 del Codice Civile le enfiteusi sono perpetue quando non viene stabilita la durata.
Le enfiteusi in cui non viene fissato un termine sono a tutti gli effetti perpetue e come tali, non va esercitato nessun potere di ricognizione in quanto, ai sensi dell’art. 1164 del Codice Civile, se non muta il titolo del possesso dell’enfiteuta, tale enfiteuta non può usucapire la proprietà e quindi il canone non è prescritto; la ricognizione è un diritto riconosciuto al concedente (e non un dovere) per impedire all'ex enfiteuta (ma solo per le enfiteusi a tempo, dopo la loro scadenza) di usucapire il terreno. "Trattasi, quindi, di una mera facoltà e non di un obbligo, nel senso che il concedente, se non vuole esercitarla, non perde, per ciò solo, il suo diritto sulla cosa" (Cassazione n. 2904 del 10/10/1962).
In pratica, la corretta applicazione dell'art. 1164 del C.C. (chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il Titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il Titolo del possesso è stato mutato) prevede che, chi volesse usucapire il diritto del concedente, dovrebbe innanzitutto fare opposizione contro il diritto del proprietario e solo dopo 20 anni può usucapire, dinanzi ad un giudice, la piena proprietà.
maggiori info su demaniocivico.blogspot.it/2008/11/enfite...

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demaniocivico

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 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2012 alle ore 03:00

"dalla-toscana" ha scritto:
Grazie a tutti i colleghi che mi hanno prestato attenzione!!!!!!
Tanto per continuare la discussione vorrei precisare che l'affrancazione di livello oggetto del forum riguarda un terreno di proprietà della Parrocchia e siccome il mio cliente, al momento di versare la tassa per il comprensorio di bonifica si è accorto della presenza del livello, avrebbe deciso di riscattare questo tipo di concessione per cui a sua memoria (persona di ca. 50 anni) non rammenta d'aver mai versato alcun canone, grazie ancora!!!



Ai sensi dell’art. 21 della Legge 222/1985 è stato eretto, in ogni diocesi e con decreto del Vescovo diocesano, l’Istituto per il sostentamento del clero, mentre la Conferenza episcopale italiana ha eretto l’Istituto centrale per il sostentamento del clero col fine di integrare le risorse dei vari Istituti diocesani.

Con l’art. 28 della Legge 222/1985 sono estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, i benefici parrocchiali, i benefici vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto al corrispondente Istituto diocesano per il sostentamento del clero. L’istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

se il terreno è di proprietà di una parrocchia, per l'affrancazione va fatto un atto notarile.

l'affrancazione va richiesta al relativo Istituto per il sostentamento del clero in cui ricade il terreno.

maggiori info su demaniocivico.blogspot.it/2008/11/fondo-...

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2012 alle ore 13:16

Non trovate particolarmente scorretto che si utilizzi QUESTO forum per far - e (si) - pubblicità?

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demaniocivico

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 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2012 alle ore 00:54

"rubino" ha scritto:
Non trovate particolarmente scorretto che si utilizzi QUESTO forum per far - e (si) - pubblicità?



rubino, ce l'hai con me? se ora rispondere in un forum dove si discute su di un argomento dettagliando approfonditamente la questione trattata e rimandando a pagine web dove ci sono maggiori informazioni significa fare pubblicità, forse non ho capito bene il significato di forum, me lo spiegheresti gentilmente?

invece di criticare chi ha portato informazioni utili per rispondere sui quesiti posti, perchè non l'hai fatto tu?

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2012 alle ore 08:46

Innanzi tutto, BUONA PASQUA!

poi andiamo su questi ( lasciatemelo dire ) due infelici passaggi :

"rubino" ha scritto:
Non trovate particolarmente scorretto che si utilizzi QUESTO forum per far - e (si) - pubblicità?


"demaniocivico" ha scritto:
rubino, ce l'hai con me?
se ora rispondere in un forum dove si discute su di un argomento dettagliando approfonditamente la questione trattata e rimandando a pagine web dove ci sono maggiori informazioni significa fare pubblicità, forse non ho capito bene il significato di forum, me lo spiegheresti gentilmente?
invece di criticare chi ha portato informazioni utili per rispondere sui quesiti posti, perchè non l'hai fatto tu?



dal momento che questo è successo in altro post "parallelo" ritengo sia uno conseguenza dell'altro!

ma, poco importa e conoscendo Rubino, detto Rocco, non credo che la sua risposta, nuda e cruda, sia rivolta con l'intento di sminuire o insultare chi tenta di rispondere e tentare di aiutare chi chiede spiegazioni su operazioni di cui non conosce appieno tutti gli aspetti!

Ebbene, ho sempre ritenuto che le informazioni che ci scambiamo qui debbano servire per aiutare, in primo luogo, colui che ha posto il quesito, ed a seguire, tutti coloro che ritengono la risposta soddisfacente!

ma, è anche vero che, questo mezzo non deve essere utilizzato per scambio privato di dati!

se uno, ritiene di avere titolo per far conoscere agli altri dati utili a tutti, lo deve fare liberamente, qui in pubblico e non in via privata !

se invece, si deve scambiare cose o documenti che non riguardano i partecipanti a questo sito, bhè lo faccia possibilmente con altro mezzo!

invece le beghe personali, qui non debbono assolutamente entrare, per nessuan ragione!

di nuovo BUONA PASQUA

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