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Autore DPR 380/2001 frazionamento lottizzazione

che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque

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28 Dicembre 2005

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Caserta

 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2010 alle ore 20:01

Devo frazionare una particella da 9.000 mq in tre derivate da 3.000 ognuna in zona agricola. Le 3 particelle derivate verranno acquistate dai tre confinanti, in modo da ampliare la loro proprieta' coltivabile. A mio parere Sembrerebbe una lottizzazione, ma in realta' penso che non lo sia causa della successiva conpravendita dei confinanti. Che ne pensate? e' gia capitato a qualcuno? Grazie

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Autore Risposta

CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2010 alle ore 20:47

"che-brutta-fine" ha scritto:
Devo frazionare una particella da 9.000 mq in tre derivate da 3.000 ognuna in zona agricola. Le 3 particelle derivate verranno acquistate dai tre confinanti, in modo da ampliare la loro proprieta' coltivabile. A mio parere Sembrerebbe una lottizzazione, ma in realta' penso che non lo sia causa della successiva conpravendita dei confinanti. Che ne pensate? e' gia capitato a qualcuno? Grazie


secondo me sussistono i presupposti di lottizzazione, in quanto la superficie dei lotti derivati è inferiore a mq. 5.000(lotto minimo) pertanto il rogito notarile(compravendita) non può essere stipulato........
Cmq ti consiglio di dare una spulciatina al REC del Comune ove è ubicato il fondo e verificare la superficie minima del lotto

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svsk8

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12 Marzo 2009

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 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2010 alle ore 21:44

La lottizzazione abusiva non si concretizza con il TF e successiva vendita ma solo se i confinanti, una volta acquistati i lotti, andassero a costruire.
E' compito del Comune quello di ricevere il TF per il deposito e verificare in seguito che per quelle p.lle derivate non venga rilasciata alcuna concessione edilizia.

saluti

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iviarco

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21 Maggio 2004

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Sonnino (LT)

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 08:53

I tre acquirenti potrebbero acquistare la p.lla intera e poi spartirla tra loro: 2 atti invece di 3, e la divisione sconta l'1% di imposta di registro. Inoltre, la divisione è meritoria di tutela giuridica (voglio dire che se non si ottiene con le buone, si ottiene con sentenza), quindi siamo nella piena legittimità dell'operazione.

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 10:57

"svsk8" ha scritto:
La lottizzazione abusiva non si concretizza con il TF e successiva vendita ma solo se i confinanti, una volta acquistati i lotti, andassero a costruire.
E' compito del Comune quello di ricevere il TF per il deposito e verificare in seguito che per quelle p.lle derivate non venga rilasciata alcuna concessione edilizia.

saluti


cmq i lotti inferiori a mq. 5000 ricadenti in zona agricola non possono essere depositati(almeno dalle mie parti)

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svsk8

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12 Marzo 2009

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 12:04

A conferma di ciò che ho detto, ovvero che lottizzazione abusiva si ha quando si realizzano opere edilizie dopo il TF oppure quando si realizza TF a scopo inequivocabilmente edificatorio, allego uno stralcio del DPR.
Se io devo frazionare e vendere al confinante il quale vuole ampliare il suo fondo agricolo a scopo di coltivazione del terreno, perchè non posso farlo ?
Saluti

DPR 380/01
Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, artt. 1, comma 3-bis, e 7-bis; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 12:15

"svsk8" ha scritto:
A conferma di ciò che ho detto, ovvero che lottizzazione abusiva si ha quando si realizzano opere edilizie dopo il TF oppure quando si realizza TF a scopo inequivocabilmente edificatorio, allego uno stralcio del DPR.
Se io devo frazionare e vendere al confinante il quale vuole ampliare il suo fondo agricolo a scopo di coltivazione del terreno, perchè non posso farlo ?
Saluti

DPR 380/01
Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, artt. 1, comma 3-bis, e 7-bis; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.


appunto serve per prevenire la lottizzazione abusiva...........
chi lo dice che il confinante vuole ampliare il suo fondo o edificare un manufatto nella particella acquistata???
8O 8O 8O
quindi a mio avviso se il lotto/i derivato è inferiore ai 5000 mq non puo' essere depositato in Comune!
Cmq dipende dal REC Comunale............

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svsk8

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 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 12:23

Tu non puoi condannare una persona prima che abbia commesso un reato ovvero non puoi rifiutare il deposito del TF perchè tu pensi che quella persona voglia costruire.
Obbligo del Comune è quello di consentire il deposito e poi vigilare affinchè non si edifichi.

Gradirei il parere di altri.

saluti

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 12:28

"svsk8" ha scritto:
Tu non puoi condannare una persona prima che abbia commesso un reato ovvero non puoi rifiutare il deposito del TF perchè tu pensi che quella persona voglia costruire.
Obbligo del Comune è quello di consentire il deposito e poi vigilare affinchè non si edifichi.

Gradirei il parere di altri.

saluti


senti a me........
non lo consentono il deposito di lotti inferiori ai mq. 5000 in zona Agricola, questo lo dice il REC del mio Comune.......
quindi ti consiglio di consultare il REC del tuo Comune
e non quello che dice il D.P.R. 380/01

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geobax

(GURU)

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Biella

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 15:21

A me pare che si stia facendo una gran confusione tra frazionamento catastale/lottizzazione, dpr/regolamenti comunali... eppure chi ha riportato l'art. 30 del dpr 380/2001, avrebbe dovuto fugare ogni ragionevole dubbio in merito...

mah, mi pare che alcuni tecnici delle PP.AA. riescano, nella loro confusione, a confondere anche professionisti preparati: insomma il tecnico comunale non ci azzecca nulla col catasto ed il tecnico catastale non ci azzecca nulla col comune... la normativa catastale e quella urbanistico-edilizia sono autonome ed indipendenti.

buon lavoro

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save80

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Località
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 15:51

salve
quoto geobax e vi invito a leggere questo post che a me ha tolto ogni dubbio:
www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...
e in particolare questa risposta:

"Il problema stà nei regolamenti edilizi che si scontrano con il codice civile (diritto dela proprietà) , non stà scritto in nessuna legge o regolamento che io non possa vendere/avere un orticello di 100 mq in zona agricola, quindi se sei sicuro che il tuo intervento non si configura come lottizazione abusiva procedi mandando al diavolo il tecnico e l'intera astrusa norma comunale.
hai due modi: il primo è di depositare il tipo di frazionamento al protocollo e farti dare la prova dell'avvenuto deposito (stampa del protocollo o timbro sulla tua copia di domanda che accompagna il tipo) se in questo il comune è inadempiente fregatene e procedi con la seconda possibilità evitando inutili diatribe legali (tanto non vinciamo mai!)
Dunque vai con le tue copie all'Ufficio Messi Giudiziari presente nella sede giudiziaria competente e lo "notifichi" al sindaco come se fosse un atto giudiziairio. Dopo qualche giorno avrai la tua bella copia che nessuno al protocollo del comune potrà rifiutare, e che poi presenterai regolarmente in catasto
Poi se il tecnico avrà qualcosa da ridire inizierà (se avrà voglia e tempo) l'iter per verificare il caso di lottizzazione abusiva
Questo cari colleghi vale per tutti, facciamoci rispettare"


saluti

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amedeosiciliano

Iscritto il:
09 Aprile 2005

Messaggi:
71

Località

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 16:21

"CESKO" ha scritto:
"svsk8" ha scritto:
Tu non puoi condannare una persona prima che abbia commesso un reato ovvero non puoi rifiutare il deposito del TF perchè tu pensi che quella persona voglia costruire.
Obbligo del Comune è quello di consentire il deposito e poi vigilare affinchè non si edifichi.

Gradirei il parere di altri.

saluti


senti a me........
non lo consentono il deposito di lotti inferiori ai mq. 5000 in zona Agricola, questo lo dice il REC del mio Comune.......
quindi ti consiglio di consultare il REC del tuo Comune
e non quello che dice il D.P.R. 380/01



Sono d'accordo con geobax in merito al deposito del tipo di frazionameto ed alla confusione di tutto ciò.
L'art. 30 del D.P.R. 380/2001 al fine di prevenire la lottizzazioe abusiva di terreni a scopo edificatorio, al comma 5 prevede: "I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune". Il successivo comma 10 prevede: "le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonchè agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù".
In attuazione della disposizione di cui al comma 5, con la circolare n° 7 del 27.07.1992 della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è stato precisato che anche i tipi mappali, utilizzati per acquisire, oltre l'individuazione dei lotti su cui è stato edificato, anche la definizione di aree scoperte, implicitamente venute a configurarsi con l'atto di aggiornamento, sono soggetti a deposito presso il Comune. Pertanto in attuazione delle disposizioni suddette, l'atto di aggiornamento non può essere accettato in catasto se non sia stato preventivamente depositato presso il Comune, ovverro se non contenga una scecifica dichiarazione, nella relazione tecnica, attestante che il tipo è finalizzato all'attuazione di una divisione ereditaria ovvero ad altro scopo previsto dal suddetto comma 10. Esempio di nuovo fabbricato in una particella censita al catasto terreni, con scorporo di corte non finalizzato a cessione di diritti.

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che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque

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Caserta

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 19:29

Leggo che si parla spesso "DIPENDE DAL REGOLAMENTO COMUNALE". Nel mio comune in zona agricola lo strumento urbanistico non prevede alcun lotto minimo.
Per cui a cosa faccio riferimento?

Domani presento al protocollo, e aspetterò.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2010 alle ore 19:30

"che-brutta-fine" ha scritto:
Leggo che si parla spesso "DIPENDE DAL REGOLAMENTO COMUNALE". Nel mio comune in zona agricola lo strumento urbanistico non prevede alcun lotto minimo.
Per cui a cosa faccio riferimento?

Domani presento al protocollo, e aspetterò.


impossibile............
leggi le "norme di attuazzione" -----PRESCRIZIONI DI ZONA per la zona agricola

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2010 alle ore 09:56

"geobax" ha scritto:
A me pare che si stia facendo una gran confusione tra frazionamento catastale/lottizzazione, dpr/regolamenti comunali... eppure chi ha riportato l'art. 30 del dpr 380/2001, avrebbe dovuto fugare ogni ragionevole dubbio in merito...


Concordo pienamente, solo che molte volte le prescrizioni di zona contenute nelle norme di attuazzione sono in forte contrasto con i frazionamenti catastali in zona agricola........

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