In merito alla non obbligatorietà per i garage ho dei dubbi
Il dpr 1142/49 poneva le istruzioni sul come inquadrare le unità immobiliari.
Ne riporto solo alcuni
art 40 Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.
art 44 Di ciascuna unità immobiliare accertata si determina la consistenza, computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli seguenti quale risulta al momento dell'accertamento.
art 45 Per la misura della consistenza dell'unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione si assume come elemento unitario il vano utile. considera vano utile quello che ha destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario della unità immobiliare.
art 46 I vani aventi destinazione ordinaria accessoria dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli usi locali. Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio, e simili), nonché quelli che, pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatai, spanditoi, stalle, granai, porcili, pollai e simili). Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno superficie minore di quella minima prestabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe. La cucina è considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purché sia fornita degli impianti relativi alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categoria e classe cui appartiene l'unità immobiliare. In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso.
art 49 Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili, si assume come elemento ordinario il metro quadrato. La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare.
La frase "che rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente" di cui al sopracitato art. 40 viene ricordata anche dalla circ 4T/2006, quest’ultima descrive come questa nozione sia stata meglio precisata dall'art. 2 del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, che, al comma 1 che precisamente cita: "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"
Quindi a parte comprendere come dalle istruzioni (non normative) sia sparito il concetto di uso locale, accettiamo pure il fatto che da oggi dobbiamo accatastare le cantine come C2 ma per quanto riguarda le autorimesse era cosi anche prima e per Legge!
Ergo che prima della circolare in caso di variazione per altri motivi (tipo variazioni interne ecc) qual’ora l’unità trattata (appartamento) comprendeva anche il garage, si sarebbe considerato un errore pertanto le unità sarebbero state divise. (e infatti lo facevano dufficio quando se ne accorgevano)
La nota 60244-2016 dell’Agenzia spiega che le nuove imposizioni sono legate solo alle nuove costruzioni e non alle variazioni.
Quindi, per i garage (che è storia vecchia) cosa è cambiato? Per me niente.
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