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variazione con garage graffato |

superslot
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30 Ottobre 2017 alle ore 11:56
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Buongiorno a tutti, leggo sepsso questo forum e questa è la prima volta che intervengo con una domanda, spero sappiate aiutarmi. Devo fare un docfa per una variazione catastale di un appartamento vicino Milano. E' la prima volta che devo fare un docfa per un appartamento con un garage graffato con un diverso subalterno. Attualmente appartamento e box si trovano sulla medesima scheda catastale (che riporta come data 1898!!). Le mie domande sono: - appartamento e garage vanno sulla medesima scheda? - devo riportare il garage nel mio docfa oppure, dal momento che non è stato toccato dalla variazione catastale, è superfluo? - qualora lo dovessi inserire va considerato come vano principale o accessorio? Grazie, so che possono risultare domande sciocche e per questo vi ringrazio doppiamente.
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geogradi
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31 Ottobre 2008
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appartamento e garage non vanno sulla medesima scheda ma anni fa', non si sa per quale motivo, lo facevano e con accertamenti dufficio dividevano l'unita garage dall'appartamento mantenendo la stessa scheda. quindi, scheda a parte, verifica che in banca dati catastale non ci sia l'appartamento diviso dal garage (basta che fai una visura intestata al tuo cliente" Se sono una cosa unica, tu oggi li devi separare. il garage come categoria C6.
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superslot
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30 Ottobre 2017 alle ore 11:56
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grazie per la tua risposta! facendo una visura per immobile vedo questo: Clicca sull'immagine per vederla intera https://ibb.co/gzjLqm e sulla scheda catastale appaiono entrambi. Mi sembra quindi di capire che li devo separare, come si procede in questo caso? grazie ancora
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geogradi
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non vedo l'immagine comunque se vedi due subalterni ma un solo classamento significa che sono graffati. VANNO DIVISI
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superslot
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30 Ottobre 2017 alle ore 11:56
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hai ragione non si vede, ad ogni modo se copi il link si vede avevo già inteso il consiglio di dividerli, volevo capire come! grazie
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EALFIN
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Non sei obbligato (è comunque consigliabile) a dividere il garage se la variazione non coinvolge altre unità immobiliari e/o non comporti particolari tipologie di variazioni (tipo fusione, frazionamento, frazionamento e fusione, ecc. con o senza cambio di destinazione). Quanto sopra in virtù del punto 5. dei Chiarimenti Operativi prot. 60244 del 27 aprile 2016. Secondo le disposizioni vigenti dal 2016 l'accatastamento separato è principalmente previsto come obbligo solo per le nuove costruzioni mentre per le denunce di variazioni le operazioni vietate riguardano casi, ad esempio, di fusione catastale di un'appartamento con un garage o con un magazzino da censire come cantina, non comunicanti con detto appartamento. Faccio degli esempi: - se ho un appartamento già censito e se ho un garage e/o magazzino già censiti, non posso fonderli come unica unità abitativa; - se ho un appartamento già censito insieme ad una soffitta, cantina, garage, ecc. e se eseguo delle variazioni di ampliamento, diversa distribuzione spazi interni, cambio di destinazione d'uso, ecc. posso conservare l'associazione dei suddetti locali con l'appartamento senza necessariamente essere obbligato a dividerli. Ove possibile io consiglio di dividerli lo stesso, specie per i garage, questo per fare in modo che eventuali richieste di agevolazioni prima casa per acquisto, donazione, successione, ecc. non creino dei problemi interpretativi. Meglio non rischiare vista la posta in gioco.
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superslot
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30 Ottobre 2017 alle ore 11:56
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grazie ealfin per la tua risposta!
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geogradi
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Parma
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In merito alla non obbligatorietà per i garage ho dei dubbi Il dpr 1142/49 poneva le istruzioni sul come inquadrare le unità immobiliari. Ne riporto solo alcuni art 40 Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente. art 44 Di ciascuna unità immobiliare accertata si determina la consistenza, computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli seguenti quale risulta al momento dell'accertamento. art 45 Per la misura della consistenza dell'unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione si assume come elemento unitario il vano utile. considera vano utile quello che ha destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario della unità immobiliare. art 46 I vani aventi destinazione ordinaria accessoria dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli usi locali. Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio, e simili), nonché quelli che, pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatai, spanditoi, stalle, granai, porcili, pollai e simili). Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno superficie minore di quella minima prestabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe. La cucina è considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purché sia fornita degli impianti relativi alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categoria e classe cui appartiene l'unità immobiliare. In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso. art 49 Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili, si assume come elemento ordinario il metro quadrato. La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare. La frase "che rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente" di cui al sopracitato art. 40 viene ricordata anche dalla circ 4T/2006, quest’ultima descrive come questa nozione sia stata meglio precisata dall'art. 2 del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, che, al comma 1 che precisamente cita: "L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale" Quindi a parte comprendere come dalle istruzioni (non normative) sia sparito il concetto di uso locale, accettiamo pure il fatto che da oggi dobbiamo accatastare le cantine come C2 ma per quanto riguarda le autorimesse era cosi anche prima e per Legge! Ergo che prima della circolare in caso di variazione per altri motivi (tipo variazioni interne ecc) qual’ora l’unità trattata (appartamento) comprendeva anche il garage, si sarebbe considerato un errore pertanto le unità sarebbero state divise. (e infatti lo facevano dufficio quando se ne accorgevano) La nota 60244-2016 dell’Agenzia spiega che le nuove imposizioni sono legate solo alle nuove costruzioni e non alle variazioni. Quindi, per i garage (che è storia vecchia) cosa è cambiato? Per me niente. .
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e.mattei
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16 Novembre 2017 alle ore 15:06
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Buongiorno a tutti, volevo chiedere a voi come coportarmi nella situazione seguente: villa su 3 piani accatastata A2: al piano interrato ci sono con garage cantina e bagno.L'accesso a tale piano è previso da strada carrabile, da scala interna alla villa, e da scala esterna che lo collega con i giardino privato. Devo accatastare per modifiche interne ma da quanto leggo credo che sia opportuno separare il garage. i miei dubbi sono: La cantina e il bagno? diventano loc. accessori del garage ? o pertinze dei piani abitabili? la cantina e il garage non sono fisicamente divisi da tramezzi e per accedere alla cantina dalla scala interna bisogna obbligatoriamente passare per il garage.
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