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Autore Variazione Catastale - Proprietà con Tutore

Lionello

Iscritto il:
12 Dicembre 2005

Messaggi:
74

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 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2012 alle ore 12:25

Buongiorno,

devo presentare la Variazione Catastale di una unità immobiliare al cui proprietario, per motivi di salute, dal Tribunale competente è stata affiancata la moglie in qualità di tutore.

Chi indicare come dichiarante della variazione ?

Lionello

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Autore Risposta

EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

Messaggi:
2170

Località
Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2012 alle ore 20:23

"Lionello" ha scritto:
Buongiorno,

devo presentare la Variazione Catastale di una unità immobiliare al cui proprietario, per motivi di salute, dal Tribunale competente è stata affiancata la moglie in qualità di tutore.

Chi indicare come dichiarante della variazione ?

Lionello




Il dichiarante rimane l'intestatario catastale, fermo restando che in relazione occorre citare gli estremi della sentenza o del decreto di nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare, dichiarando che chi firma è autorizzato per legge, laddove detta autorizzazione sia necessaria.

In particolare occorre verificare se occorre l'autorizzazione a procedere da parte del Giudice Tutelare in particolare la stessa è necessaria nei seguenti casi:

-acquistare beni, fatta eccezione per quelli di uso e consumo quotidiano; riscuotere capitali, consentire la cancellazione di ipoteche e assumere obbligazioni, salvo che queste ultime non riguardino spese necessarie; accettare eredità o rinunciarvi; accettare donazioni o legati gravati da oneri o condizioni; stipulare contratti di locazione di immobili ultranovennali; promuovere giudizi, salvo che per particolari azioni d'urgenza.

Non serve, invece, l'autorizzazione del Giudice Tutelare per resistere in giudizio come convenuto.

È necessario che il tutore chieda l'autorizzazione del Tribunale, che deciderà previa acquisizione del parere del Giudice Tutelare, se deve procedere con uno dei seguenti atti: alienare beni, eccettuati frutti e cose soggetti a deterioramento; costituire pegni od ipoteche; promuovere divisioni o i relativi giudizi; fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Se le operazioni appena esposte devono essere compiute da un inabilitato, questi deve avere oltre al consenso del curatore, l'autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale a seconda dei rispettivi casi.

Gli atti compiuti senza osservare le prescrizioni appena indicate possono essere annullati su istanza del tutore, degli eredi o aventi causa dell'incapace.

In ogni caso il tutore deve amministrare il patrimonio dell'interdetto con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde dei danni eventualmente arrecati.

Alla cessazione dell'incarico il tutore deve riconsegnare i beni dell'incapace e rendere il conto della tutela al Giudice Tutelare. Se quest'ultimo non ravvisa nel rendiconto irregolarità o lacune, lo approva.

Saluti

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