"Lionello" ha scritto:
Buongiorno,
devo presentare la Variazione Catastale di una unità immobiliare al cui proprietario, per motivi di salute, dal Tribunale competente è stata affiancata la moglie in qualità di tutore.
Chi indicare come dichiarante della variazione ?
Lionello
Il dichiarante rimane
l'intestatario catastale, fermo restando che in relazione occorre citare gli estremi della sentenza o del decreto di nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare, dichiarando che chi firma è autorizzato per legge, laddove detta autorizzazione sia necessaria.
In particolare occorre
verificare se occorre l'autorizzazione a procedere da parte del Giudice Tutelare in particolare la stessa è necessaria nei seguenti casi:
-
acquistare beni, fatta eccezione per quelli di uso e consumo quotidiano;
riscuotere capitali, consentire la cancellazione di ipoteche e
assumere obbligazioni, salvo che queste ultime non riguardino spese necessarie;
accettare eredità o rinunciarvi;
accettare donazioni o legati gravati da oneri o condizioni;
stipulare contratti di locazione di immobili ultranovennali;
promuovere giudizi, salvo che per particolari azioni d'urgenza.
Non serve, invece, l'autorizzazione del Giudice Tutelare per resistere in giudizio come convenuto.
È necessario che il tutore chieda l'autorizzazione del
Tribunale, che deciderà previa acquisizione del parere del Giudice Tutelare, se deve procedere con uno dei seguenti atti:
alienare beni, eccettuati frutti e cose soggetti a deterioramento;
costituire pegni od ipoteche;
promuovere divisioni o i relativi giudizi;
fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
Se le operazioni appena esposte devono essere compiute da un
inabilitato, questi deve avere oltre al consenso del curatore, l'autorizzazione del
Giudice Tutelare o del
Tribunale a seconda dei rispettivi casi.
Gli atti compiuti senza osservare le prescrizioni appena indicate possono essere
annullati su istanza del tutore, degli eredi o aventi causa dell'incapace.
In ogni caso il tutore deve amministrare il patrimonio dell'interdetto con la diligenza del
buon padre di famiglia e risponde dei danni eventualmente arrecati.
Alla cessazione dell'incarico il tutore deve riconsegnare i beni dell'incapace e rendere il conto della tutela al Giudice Tutelare. Se quest'ultimo non ravvisa nel rendiconto irregolarità o lacune, lo approva.
Saluti