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Autore VARIAZIONE CATASTALE EX ART 26 47/85

CarloParrini

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10 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 12:11

salve non riesco a trovare l'obbigo che all'epoca c'era di fare variazione catastale e seguito di un art. 26 47/85

dove sta?

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Autore Risposta

CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 12:48

"CarloParrini" ha scritto:
salve non riesco a trovare l'obbigo che all'epoca c'era di fare variazione catastale e seguito di un art. 26 47/85

dove sta?


Art. 52 della Legge 47/85 comma 2



Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli artt. 3 e 20 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni [2] dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

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CarloParrini

Iscritto il:
10 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 23:01

ok perfetto solo che cosi mi sono imbattuto nel seguente problema:

REGIO DECRETO LEGGE 13/04/1939, N. 652. Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto

art 20.
Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità delle norme di cui all'art. 7


art. 17.

Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per
ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonché rispetto alla
persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.
Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini
da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo art. 25.


QUINDI COME AL SOLITO IN UNA CASA IN CUI NON CAMBIA IL CLASSAMENTO CHE NEL 1988 HA INVERTITO UNA CAMERA CON UNA CUCINA E ALLARGATO UNA CAMERA A DISCAPITO DI QUELLA VICINA E CHE QUINDI NON HA CAMBIATO IL CLASSAMENTO........

la planimetria la deve cambiare?

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andrea_vi

Iscritto il:
03 Gennaio 2005

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Vicenza

 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2009 alle ore 00:35

Carlo, abbiamo scoperto che non hai letto tutta la L. 47/85
pero' la circolare 1/2006 si vero?
Andrea

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CarloParrini

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10 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2009 alle ore 21:45

si che l'ho letta:

La fase di attuazione del comma 336 ha fatto emergere, altresì, l’esigenza di introdurre alcune semplificazioni procedurali per favorire un abbattimento dei costi connessi alla predisposizione di documenti di aggiornamento relativi a dichiarazioni di variazione delle unità immobiliari non censite. Tale necessità si è manifestata anche per effetto delle recenti disposizioni che hanno modificato alcune voci della tabella dei tributi speciali riferibili alle seguenti operazioni catastali:
• mutazione delle caratteristiche intrinseche incidenti sulla rendita ma non sulla consistenza, ovvero sulla rappresentazione grafico-planimetrica dell’unità immobiliare;

pero' come penso sia noto una circolare non ha valore di legge

e comunque il mio scopo e' un altro

un mio cliente non ha la planimetria aggiornata
siccome il tecnico che gli fece l'art 26 47/85 sostiene che la variazione catastale non andava presentata io gli ho risposto con l'art 52 ma lui mi ha detto che non è cambiato il classamento e quindi io devo ricostruire
all'epoca se e' stato indadempiente o meno perchè la mia cliente lo vuole sapere......

io nell'85 aspettavo i mondiali dell'86....dopo il successo dell'82.....ero un cucciolo........ dai datemi una mano.....

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CarloParrini

Iscritto il:
10 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2009 alle ore 21:54

ancora perdonatemi a seguito delle risposte avute formulo il quesito piu' correttamente e completamente (credo)


un mio cliente non ha la planimetria catastale aggiornata
siccome il tecnico che gli fece l'art 26 ex 47/85 sostiene che la variazione catastale non andava presentata ho fatto un salto indietro nel tempo è ho cosi ricostruito:


Art. 52 della Legge 47/85 comma 2

Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli artt. 3 e 20 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni [2] dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

REGIO DECRETO LEGGE 13/04/1939, N. 652. Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto

art 20.
Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità delle norme di cui all'art. 7


art. 17.

Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per
ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonché rispetto alla
persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.
Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini
da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo art. 25.

IL PROBLEMA E' CHE
non è cambiato il classamento e quindi andava presentata???


in ogni caso mi sembra di capire che ORA va ripresentata in base alle indicazioni della circolare GIUSTO?

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