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unità collabente e sanzioni |

longiweb
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24 Novembre 2007
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Salve a tutti, A seguito di presentazione del pregeo tipologia 2 eseguito telematicamente il 30 novembre 2012 e pressochè contestuale presentazione del relativo documento docfa mio malgrado non accettata dal sistema (dopo un po di giorni per i problemi che tutti conosciamo) sono andato in sanzione, e questo è ampiamente trattato in discussioni presenti nel forum. Domanda: trattandosi di una unità collabente la sanzione di 1/8 è comunque dovuta? Ovviamente potrei chiedere al funzionario ma visto che la mando telematicaamente potrei chiedere alla Comunity. Grazie Mille
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factor55
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08 Novembre 2004
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Provincia di TREVISO
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Non so se è solo questione di fortuna oppure se ciò è dovuto alla normativa vigente ma in un caso uguale al tuo (unità collabente) la pratica,presentata il 28/02/2013, mi è stata approvata SENZA NESSUNA sanzione. Seguendo le istruzioni emanate con la circolare 3/2006 e altre dall'A.d.T. di TREVISO nel 2012,ho presentato il DOCFA come NUOVA COSTRUZIONE,allegando ovviamente le dichiarazioni previste dal DM 02/01/1998 n.28,le foto ecc. e alla fine ho ottenuto la mia bella categoria F/2 senza altri intoppi. C'è un'altra cosa da aggiungere e cioè che ai fini IMU,purtroppo,il fabbricato collabente paga lo stesso anche se è privo di rendita catastale. Infatti viene tassata la potenzialità edificatoria del fabbricato applicando l'imposta all'area di sedime. Spero di esserti stato utile
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MARIUS83
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10 Settembre 2008
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Per avere un'idea più chiara sul versamento dell'IMU del fabbricato collabente allego un passo tratto dal sito del Sole24Ore "L'inagibilità dell'unità immobiliare non deve essere di entità tale da far identificare il bene come collabente (cioè poco più di un rudere): il dissesto totale priva il fabbricato di attitudine contributiva Imu. Ma anche qui non mancano le distinzioni: un manufatto collabente ma ancora in piedi, non produce reddito Imu; un manufatto già quasi raso al suolo, con poche file di mattoni fuori terra, va invece valutato come area edificabile (Cassazione, sentenza 4308/2010)." Avere un riferimento normativo è sempre utile...
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samsung
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Ritengo che la sanzione non sia dovuta in caso di F/2. Infatti se anche il rudere fosse all'interno di una azienda agricola e di proprietà di un imprenditore agricolo la documentazione verrebbe presentata senza le varie dichiarazioni di ruralità. E per quanto lungamente dibattuto (vedi anche circolari del Catasto di Cuneo e Macerata) non rientrerebbe quindi tra i sanzionabili perché l'F/2 è un fantasma e non un fabbricato rurale. Giusto?
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SIMBA64
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09 Dicembre 2011
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Salve Io ho assistito a vari convegni inerenti materie catastali, ed ogni volta che veniva formulata la domanda "se le U.I. in categoria F sono sanzionabili", la risposta è sempre stata NO. Magari qualcuno ci può smentire mostrandoci una sanzione commisurata a seguito di una categoria F . Saluti
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EFFEGI
f.g.
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16 Dicembre 2008
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Irpinia
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"samsung" ha scritto: Ritengo che la sanzione non sia dovuta in caso di F/2. Infatti se anche il rudere fosse all'interno di una azienda agricola e di proprietà di un imprenditore agricolo la documentazione verrebbe presentata senza le varie dichiarazioni di ruralità. E per quanto lungamente dibattuto (vedi anche circolari del Catasto di Cuneo e Macerata) non rientrerebbe quindi tra i sanzionabili perché l'F/2 è un fantasma e non un fabbricato rurale. Giusto? Confermo quanto già innanzi detto dagli altri colleghi, per gli F2 non vi sono sanzioni in quanto credo sia un vecchio fabbricato...spero che non hai messo una data di ultimazione postuma al 30/11/2012, perchè se così è sei andato in sanzione per... "mea culpa". Chiedo a SAMSUNG (o a chi ne è a conoscenza) notizie sulle circolari del catasto di CUNEO e di MACERATA di cui alla precedente risposta e se può postarle. Ciao
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longiweb
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24 Novembre 2007
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ovviamente anche io ritengo che non debba esserci una sanzione, ma visto che ogni impiegato ha la sua interpretazione... comunque vedo che il mio modo di vedere non viene smentito, già è qualcosa. Ringrazio tutti per le risposte, se c'è quacuno che ha pagato la sanzione batta un colpo.
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uccellino
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Direzione dell’Agenzia Circolare n. 3 del 11.04.2006 - Prot. n. 28334 6. Dichiarazioni riguardanti particolari casi di aggiornamento catastale Si coglie l’occasione per rappresentare che nei casi in cui la dichiarazione delle unità immobiliari al catasto edilizio urbano risulti facoltativa – così come per le unità iscrivibili nelle categorie fittizie: F1, F2, F3, F4 e F5 - l’indicazione della data cui va riferito l’evento, da cui trae origine la dichiarazione di nuova costruzione o la variazione delle unità immobiliari, non rileva ai fini dell’applicazione della sanzione, in quanto fattispecie non sanzionabile. Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Direzione Centrale del Catasto dei Servizi Geotopocartografici della Conservazione dei Registri Immobiliari Prot n. C3/95/98 Del 22/10/1998 OGGETTO: N.C.E.U.: fabbricati inagibili o inabitabili. In esito alla nota che si riscontro concernente l’oggetto, si precisa quanto segue. Esaminata la nota prot C/32218 del 26 marzo 1997 di questo Servizio, lo scrivente è dell’avviso che non vi siano elementi di contrasto fra la stessa e la procedura pubblicata nell’appendice (pag.48) del fascicolo I, che riporta le istruzioni per la compilazione del Modello Unico 98 -Persone fisiche-, in ordine alla trattazione dei fabbricati di cui all’oggetto. Difatti, le indicazioni fornite dallo scrivente Servizio con la nota succitata (immodificabilità della rendita catastale seppure espresse in linea di massima, facendo - quindi - salvo il principio dell’autonomia operativa e decisionale di ogni singolo ufficio, devono essere intese come valevoli per gli immobili già censiti in catasto e per i quali la particolare condizione di inagibilità o inabitabilità assume un carattere temporaneo. Si ribadisce che l’accertamento di tali condizioni esula dalle competenze degli uffici. Viceversa, qualora lo stato di degrado degli immobili sia tale da compromettere permanentemente la loro utilizzazione, e quindi il reddito effettivo differisce dalla rendita catastale per oltre il 50% e per un periodo di almeno un triennio (cfr. articolo 35 del D.P.R. .22 dicembre1986, n° 917), è possibile la variazione in diminuzione della stessa rendita catastale. Qualora ne sussistano le reali condizioni, il contribuente interessato potrà - pertanto - produrre, secondo la procedura di rito, la relativa denuncia di Variazione (procedura pure citata nelle istruzioni al Modello Unico 98). A conclusione di tale operazione, se le effettive condizioni dell’immobile siano tali da renderlo totalmente inutilizzabile meno di radicali interventi edilizi, o opere di manutenzione straordinaria, si potrà avere anche l’azzeramento della rendita. Ovviamente negli atti dovrà essere sempre conservata l’unita immobiliare con i relativi identificativi. Nel caso, invece, il contribuente richieda ai soli fini dell’identificazione catastale, l’accatastamento ex-novo di un immobile rientrante nella casistica citata in oggetto, il tecnico firmatario della pratica relativa userà la procedura “Docfa”, dichiarandolo come unità collabente con codice F/2. In tale fattispecie, si sottolinea che il D.M. 701/94 non prevede alcuna attestazione degli organi comunali sullo stato di conservazione dell’immobile stesso, in quanto tale condizione viene formalmente dichiarata e sottoscritta, sotto la loro responsabilità, dal tecnico compilatore e dal contribuente interessato.
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fiobar
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mi collego al post, in quanto sto tendando di inviare telematicamente un docfa relativo ad un fabbricato ex rurale ora COLLABENTE, e mi viene scartato dal sistema continuamente con il seguente messaggio: Il file non e' stato accettato per il seguente motivo : Errore di sistema nell'elaborazione del file trasmesso. IL DOCFA che ho redatto e' stato fatto per nuova costruzione data fine lavori oggi 29-01-2014 causale FABBRICATO EX RURALE art 2 comma 36 o 37. sbaglio in qualcosa, devo pagare una sanzione anche se collabente? ho sbagliato il motivo della dichiarazione docfa? invio anche le dichiarazioni per unità collabenti in formato PDFA, ho provato ad inviare solo il docfa e niente. grazie a chiunque mi sappia aiutare
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fiobar
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mi collego al post, in quanto sto tendando di inviare telematicamente un docfa relativo ad un fabbricato ex rurale ora COLLABENTE, e mi viene scartato dal sistema continuamente con il seguente messaggio: Il file non e' stato accettato per il seguente motivo : Errore di sistema nell'elaborazione del file trasmesso. IL DOCFA che ho redatto e' stato fatto per nuova costruzione data fine lavori oggi 29-01-2014 causale FABBRICATO EX RURALE art 2 comma 36 o 37. sbaglio in qualcosa, devo pagare una sanzione anche se collabente? ho sbagliato il motivo della dichiarazione docfa? invio anche le dichiarazioni per unità collabenti in formato PDFA, ho provato ad inviare solo il docfa e niente. grazie a chiunque mi sappia aiutare
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SIMBA64
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"fiobar" ha scritto:
causale FABBRICATO EX RURALE art 2 comma 36 o 37. Salve Forse la tipologia che usi non è proprio coerente con il tuo accatastamento che devi presentare. E' un suggerimento, fai una prova con tipologia "ordinaria" e specifichi in relazione che trattasi di fabbricato ex rurale. Saluti cordiali
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fiobar
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dopo tanti ripetuti tentativi da ieri , poco fa e' stato protocollato da sistema, vedremo, sicuramente era errore di SISTER, grazie
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vordcienpion
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02 Giugno 2008
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"fiobar" ha scritto: dopo tanti ripetuti tentativi da ieri , poco fa e' stato protocollato da sistema, vedremo, sicuramente era errore di SISTER, grazie Fiobar come è andato a finire poi? Pregherei tutti gli iscritti al forum di non lasciare i post aperti senza risposte. saluti
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