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Autore unità afferente senza titolo di provenienza

samsung

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29 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2017 alle ore 08:44

Saluti.

Mi trovo ad censire un sottotetto mai dichiarato prima in catasto.

Questo sottotetto è di epoca costruttiva e realizzato da sei costruttori che negli anni 50 avevano ognuno realizzato in proprio, il proprio appartamento in condominio.

La particolarità riguarda l'atto di acquisto del terreno edificabile dove i sei costruttori dicono che realizzeranno sei appartamenti ognuno con i materiali propri e che rimarranno al termine dei lavori di proprietà esclusiva ciascun appartamento al suo relativo costruttore.

Costruiranno insieme il vano scala, i muri perimetrali e la camera d'aria sottotetto che rimarranno pertanto condominiali assieme ad altre parti.

Mi chiedo questo tipo d'Atto è vincolante ?

Cioè siccome contestualmente alla costruzione i sei muratori decisero di rendere accessibile (senza presentare variante) il locale sottotetto realizzandovi sei cantinole esclusive, tre delle quali accertate dal catasto con quegli schizzi a matita sulle planimetrie del '57, sono da considerare di proprietà indivisa oppure la volontà espressa nei fatti dai costruttori può rendere nulla quel proposito di condominialità del sottotetto ?

Considerarli di proprietà indivisa potrebbe creare problemi a tre atti stipulati nel 1960 dove tre costruttori vendono il proprio appartamento unitamente a cantinola sottotetto e porzione di giardino.

I tre costruttori che non hanno mai venduto adesso che fanno ? possono rivendicare la proprietà esclusiva delle loro tre cantinole come hanno fatto i colleghi nel 1960 ?

A disposizione per maggiori chiarimenti, ringrazio chi vorrà aiutarmi sul caso.

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Autore Risposta

SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2017 alle ore 10:33

Ciao Samsung

Il quesito è abbastanza articolato e non di facile soluzione, ma a mio avviso quello da tenere in debita considerazione è la volontà iniziale dell'atto pubblico, perchè quello può andare in deroga anche a ciò che prevede la normativa in termini di parti condominiali in un edificio.

Difficile dimostrare la nullità di un atto pubblico, non ne ho mai visto uno annullato in più di 30 di lavoro.

Saluti cordiali

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samsung

Iscritto il:
29 Ottobre 2005

Messaggi:
2847

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 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2017 alle ore 13:10

Grazie per la risposta.

In effetti posso aver appesantito la domanda, allora mi soffermo su questo punto:

Se nell'atto di acquisto del terreno i sei costruttori dicono che la camera d'aria sottotetto sarà comune, nel momento che poi decidono in corso d'opera che è più saggio realizzare sei cantinole e godersele una per uno in esclusiva proprietà, è lecito?

Oppure dovrebbero (vincolati da una frase sull'atto iniziale ) accatastarli a nome di tutti e poi procedere con una divisione ?

Nel 1960 tre di loro non si sono fatti problemi a vendere i sottotetti. e gli altri tre considerano pacificamente loro le cantinole sottotetto e non comuni.

Saluti cordialissimi

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SIMBA4

Iscritto il:
28 Agosto 2015 alle ore 16:02

Messaggi:
3204

Località
Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2017 alle ore 14:34

Salve



sicuramente la strada giuridica valida sarebbe quella di accatastare a nome di tutti e poi atto di assegnazione, per quelli già venduti nel 1960 non saprei che dirti, anche perchè se il notaio all'epoca ha stipulato significa che anche le parti erano d'accordo.

Poi eventualmente per quelli del 1960, in caso di problematiche, ci sarebbe l'usucapione come eventuale soluzione.

Saluti cordiali

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