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Autore trasporto ris.1 dal CT al CF

EmmettBrown

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28 Ottobre 2010

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Hill Valley

 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 14:27

Ciao a tutti.
Mi trovo a dover censire un vecchio rustico.
Al catasto terreni è un fabbricato rurale con apposta la ris.1 atti di passaggio intermedi non esistenti (il proprietario è tale in forza di atto di vendita in cui la parte venditrice non aveva titolo pubblico comprovante il suo diritto ma ha dichiarato di aver goduto da oltre un ventennio il bene in oggetto, il bene era intestato al comune che aveva emesso una delibera con la quale dichiarava che lo stesso non rientrava nel patrimonio immobiliare comunale).
Dopo il tipo mappale, nel docfa dovrei riportare ancora la riserva 1 così come inserita attualmente nella visura catasto terreni?
Il mio dubbio nasce dal fatto che al catasto fabbricati la riserva 1 l'ho sempre vista associata alla dicitura "ditta priva di titolo legale reso pubblico" che non mi sembra il mio caso.
Grazie a tutti
Doc

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Autore Risposta

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 15:37

saggia domanda, alla quale non so risponderti!

comunque rimango del parere che se non si può stipulare un rogito di rettifica, c'è sempre la possibilità di rivolgersi al Giudice !

e da come hai posto la domanda, penso che sia la soluzione più idonea!

cordialità

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marra1

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 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 18:23

la riserva, se sono passati più di dieci anni dalla vendita, non va riportata ai fabbricati, ma la puoi cancellare al catasto terreni a mezzo di istanza.

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utente

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 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2011 alle ore 20:07

"marra1" ha scritto:
la riserva, se sono passati più di dieci anni dalla vendita, non va riportata ai fabbricati, ma la puoi cancellare al catasto terreni a mezzo di istanza.



perche' 10 anni?

il rogito l'hanno fatto sfruttando un interpretazione che il notariato ha dato.

cioe' il notaio, essendo pubblico ufficiale, raccoglie una dichiarazione del venditore che e' possessore da oltre 20 anni del bene.

percio' si sostituisce di fatto all'ente giudicante per stabilire l'usucapione.

qualche perplessita' solleva, ma mi e' capitato di aver visto rogiti regolarmente trascritti, ma con la dicitura di riserva in atti.

saluti

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2011 alle ore 08:47

"utente" ha scritto:
"marra1" ha scritto:
la riserva, se sono passati più di dieci anni dalla vendita, non va riportata ai fabbricati, ma la puoi cancellare al catasto terreni a mezzo di istanza.



perche' 10 anni?

il rogito l'hanno fatto sfruttando un interpretazione che il notariato ha dato.

cioe' il notaio, essendo pubblico ufficiale, raccoglie una dichiarazione del venditore che e' possessore da oltre 20 anni del bene.

percio' si sostituisce di fatto all'ente giudicante per stabilire l'usucapione.

qualche perplessita' solleva, ma mi e' capitato di aver visto rogiti regolarmente trascritti, ma con la dicitura di riserva in atti.

saluti


quoto Gabriele in arte Utente!

ed aggiungo:
è da evitare in maniera assoluta l'utilizzo di sotterfugi che al momento potrebbero sembrare sisolutivi per il contingente, ma che a lungo andare potranno solo che procurare guai e strascichi difficilmente sormontabili, se non con dispendio di energie e denaro.

consultare, tanto per fare un esempio fra gli altri, anche questo recente post:

www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...

cordialità

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EmmettBrown

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Hill Valley

 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2011 alle ore 08:57

Fiuuuuuuu...:wink: pensavo che mi si rispondesse che esistevano numerosi post aperti sul tema...ovviamente avevo provato a cercare la soluzione al mio dubbio ma non avevo trovato niente che facesse al caso mio.
Ieri ho avuto modo di parlare con un collega che però lavora da anni in uno stimato studio notarile e mi ha confermato che nel mio caso (ossia atto traslativo con dichiarazione di una parte di avvenuto usucapione di fatto), trascorsi 10 anni dall'atto che ha fatto apporre la riserva, la stessa può essere cancellata con apposita istanza.
Non ho però riferimenti normativi al riguardo, ma mi ha insinuato un dubbio adesso, tuttavia tenderei a fidarmi della professionalità di questa persona.
Se riesco prossimamente a sentirlo proverò a chiedergli quale norma cita questo termine dei 10 anni e nel caso ne venissi a conoscenza la riporterò in questo post.
Doc

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marra1

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 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2011 alle ore 12:00

Articolo 1159 del Codice Civile

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EmmettBrown

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28 Ottobre 2010

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Hill Valley

 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2011 alle ore 12:27

Perfetto marra1! Questo è proprio l'articolo a cui faceva riferimento il nostro collega del mio primo post.
Direi che con questa breve discussione abbiamo chiarito una problematica che, vedendo anche le risposte degli altri forumisti, dava luogo comunque a varie interpretazioni.
Doc

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2011 alle ore 13:05

"EmmettBrown" ha scritto:
Perfetto marra1!
Questo è proprio l'articolo a cui faceva riferimento il nostro collega del mio primo post.
Direi che con questa breve discussione abbiamo chiarito una problematica che, vedendo anche le risposte degli altri forumisti, dava luogo comunque a varie interpretazioni.
Doc


salve!

non è he sia poi così difficile accedere al codice civile, ma per tentare di far comprendere appieno il senso del mio e di altri discorso, allego gli articoli che interessano:

Art.1159 - Usucapione decennale -
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

Art.1159 bis - Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale -
La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquistano in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.

quello che vorrei si afferrasse con certezza e che si tenga nel debito conto, è che non si può pensare che si possano trarre motivi da questo articolo per cambiare le ditte senza un titolo idoneo!

ed il titolo idoneo sono:
A - ) il rogito notarile e
B - ) la sentenza emessa dal giudice.

cordialità

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EmmettBrown

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 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2011 alle ore 14:44

Geoalfa sempre puntuale!
Immagino che le tue ultime righe si riferiscano a quei casi in cui nel forum qualcuno voleva dichiarare delle ditte "di comodo" sfruttando il principio dell'usucapione in generale senza che ci fosse alcun atto ufficiale.
Nel mio post è molto chiaro il fatto che il decorso del termine dei 10 anni è dipendente dal fatto che l'attuale proprietario è diventato tale attraverso un atto di compravendita redatto da un notaio e regolarmente trascritto.
Saluti
Doc

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marra1

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 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2011 alle ore 17:01

"EmmettBrown" ha scritto:
Geoalfa sempre puntuale!
Immagino che le tue ultime righe si riferiscano a quei casi in cui nel forum qualcuno voleva dichiarare delle ditte "di comodo" sfruttando il principio dell'usucapione in generale senza che ci fosse alcun atto ufficiale.
Nel mio post è molto chiaro il fatto che il decorso del termine dei 10 anni è dipendente dal fatto che l'attuale proprietario è diventato tale attraverso un atto di compravendita redatto da un notaio e regolarmente trascritto.
Saluti
Doc


E ciò che volevo dire. La cancellazione della riserva è possibile solo se a monte vi è un atto notarile e trascritto da più di dieci anni e nel quale veniva utilizzato il negozio dell'usucapione per la cessione del bene in oggetto.

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EmmettBrown

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 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2011 alle ore 18:01

"marra1" ha scritto:
"EmmettBrown" ha scritto:
Geoalfa sempre puntuale!
Immagino che le tue ultime righe si riferiscano a quei casi in cui nel forum qualcuno voleva dichiarare delle ditte "di comodo" sfruttando il principio dell'usucapione in generale senza che ci fosse alcun atto ufficiale.
Nel mio post è molto chiaro il fatto che il decorso del termine dei 10 anni è dipendente dal fatto che l'attuale proprietario è diventato tale attraverso un atto di compravendita redatto da un notaio e regolarmente trascritto.
Saluti
Doc


E ciò che volevo dire. La cancellazione della riserva è possibile solo se a monte vi è un atto notarile e trascritto da più di dieci anni e nel quale veniva utilizzato il negozio dell'usucapione per la cessione del bene in oggetto.



Hey marra1, ho visto che mi hai quotato.
Non appena ho letto il contenuto dell'articolo citato ho "lodato" il tuo post nel quale hai indicato proprio l'articolo che faceva al caso mio e che ha fatto un pochino di chiarezza sulla questione usucapione 10anni/20anni.
Saluti
Doc

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utente

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 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2011 alle ore 20:31

puntualmente Gianni ha postato per chiarezza gli articoli del C.C.

e altrettanto puntualmente ha fatto notare che non parlano della cancellazione della riserva.

aggiungo solo che in tutti e due articoli si parla di "buonafede" e di "usucapione"

la "buonafede" deve essere dimostrata in tribunale in fase d'usucapione.

percio' il titolo e' fornito dal giudice che, sentito le parti, i testimoni, accertati i fatti e gli atti, determina che, anche se e' trascorso un lasso di tempo inferiore ai 20 anni, la parte acquirente ha il titolo per esercitare i diritti derivante dall'essere il legittimo proprietario.

ma se viene dimostrato che e' in buonafede.

pero', faccio notare, la buonafede, da dimostrare, dove sta'?

l'acquirente non e' in buona fede se viene informato che il venditore non e' il proprietario............ ma anzi, diventa in malafede, perche' se fosse in buonafede non comprerebbe un immobile da una persona che si dichiara non proprietario.

la dichiarazione assolve solo i venditore dall'eventuale richiesta di danni che l'acquirente eventualmente potrebbe rivalere se venisse annullato l'atto di vendita.

cioe' il venditore rende edotto il compratore che non ha un titolo legale ma che ne gode il possesso da 5, 10, 15 o 20 anni.

reputo che per correttezza della pratica debba essere inserita in relazione l'esistenza della "ris. 1" ai terreni.

basta dire che, quando entrera' in vigore definitivamente la categoria F/6, la ditta del catasto terreni formera' automaticamente la nuova ditte al NCEU e, in questo caso, si porterebbe dietro anche la riserva. Se fatto in modo pedissequo

saluti

PS mi viene in mente il film del grande Toto' quando cercava di venderela Fontana di Trevi ai turisti americani.......... anche Lui la vendeva dicendo che era sua..........

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EmmettBrown

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 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2011 alle ore 09:09

"utente" ha scritto:


basta dire che, quando entrera' in vigore definitivamente la categoria F/6, la ditta del catasto terreni formera' automaticamente la nuova ditte al NCEU e, in questo caso, si porterebbe dietro anche la riserva. Se fatto in modo pedissequo




Ciao Utente,
infatti io nel primo post non ho scritto: "ragazzi ditemi un qualsiasi modo per cancellare questa cavolo di riserva che mi da fastidio!" ma ho chiesto qual'era la corrispondente riserva al catasto fabbricati dato che, come ho già scritto, io la dicitura "atti di passaggio intermedi non esistenti" al catasto fabbricati non l'ho mai vista (magari è semplicemente una mia lacuna e per questo chiedevo consiglio a tutti voi).
Doc

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