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Argomento: Superficie utile abitazioni di lusso
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geoalfa
(GURU)
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02 Dicembre 2005
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Macius e Simba, purtroppo nel mucchio di coloro che forma il popolo della nazione che tanto per essere in, fin troppo spesso bistrattiamo, ci sono notai, e tecnici di ogni livello! Perchè nella legge populista per la distinzione delle abitazioni da ultrapopolari a lussuose e castelli ecc... di vecchia data, ci sono esattamente scritti i canoni di individuazione! Nel punto 12 della sentenza citata i giudici non fanno altro che confermare quello che a noi non piace constatare e subire e che allego per una attenta lettura : "" 12. Va, peraltro, rilevato che la trascrizione dello stralcio della perizia fa riferimento “alla superficie utile di calpestio dei singoli ambienti” . L’art. 6 del DM 2 agosto 1969 qualifica, per contro, abitazioni di lusso – escluse dal beneficio fiscale di cui al DPR n. 131 del 1986, tariffa I, art. 1, nota II bis, le unità immobiliari “aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”, e tale norma va interpretata nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) , solo i predetti ambienti e non l’intera superficie non calpestabile, come postula la ricorrente."" Tornando a noi, invece rilevo che in sede di stipula il notaio e prima ancora il tecnico che è intervenuto, avrebbero dovuto prevedere l'azione dell'AdE mettendo in essere quegli ecamotage per modificare il censimento dell'immobile assai voluminoso, magari con un frazionamento ecc... che sarebbero costati molto meno dell'attuale sanzione e spese accessorie ivi comprese le cause! Saluti
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