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Argomento: sottotetto/intercapedine non censita: come procedere materialmente con UIU aff. sfuggita all’accerta

Autore Risposta

CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 12:06

"ale_pre" ha scritto:
Quel che sostengo, sulla base della normativa e della giurisprudenza, è che quando il titolo non determina specificamente la proprietà del sottotetto – quindi quando questo non risulta espressamente attribuito né alla proprietà esclusiva né alla proprietà comune – per stabilirne la natura occorre valutarne le caratteristiche strutturali e funzionali e la concreta destinazione.

Questo significa che, se il sottotetto presenta caratteristiche strutturali e funzionali che lo destinano, anche potenzialmente, all'uso o al servizio comune, può essere ricondotto alla proprietà condominiale; se invece, per le sue caratteristiche, assolve esclusivamente una funzione di servizio, isolamento o protezione dell'appartamento sottostante, può avere natura pertinenziale rispetto a quest'ultimo.

Ad esempio, la presenza di impianti condominiali, l'accessibilità dalle parti comuni o altri elementi strutturali e funzionali che ne evidenzino una destinazione al servizio del condominio sarebbero elementi coerenti con la natura comune.

Ora analizziamo concretamente lo spazio in questione:

- non è accessibile dalle parti comuni;

- è privo di impianti condominiali;

- è chiuso su tutti i lati;

- è accessibile unicamente mediante botola interna all'appartamento;

- il piano di calpestio era costituito da semplice assito ligneo, privo delle caratteristiche necessarie a sostenere i normali carichi di utilizzo.

Sulla base di queste caratteristiche, fatemi capire quale concreta o anche solo potenziale funzione comune dovrebbe consentire di qualificare questo spazio come condominiale.

A me sembra invece evidente la sua funzione di intercapedine tecnica posta esclusivamente a servizio dell'appartamento sottostante, con funzione di separazione, protezione e isolamento rispetto a una copertura originariamente priva di un vero pacchetto isolante.

È quindi proprio l'analisi delle caratteristiche strutturali e funzionali dello spazio che, a mio avviso, conduce alla sua qualificazione come pertinenza dell'appartamento e non come parte comune. Se esistono elementi concreti che dimostrano il contrario, sono interessato a conoscerli.





"Manero" ha scritto:
Un intercapedine non è accessibile. Fin quando al catasto gli si dirà che c'è un accesso esclusivo dall'abitazione questo vuol dire che c'è uno spazio calpestabile e non è un intercapedine.

In questo senso se non c'è un intercapedine nel vero senso del termine, vuol dire che c'è un locale, questo è un sottotetto e quindi ci deve essere un titolo che dimostri la titolarità.

Appurato l'accessibilità e quindi l'esistenza originaria del sottotetto, onere della dimostrazione della titolarità esclusiva spetta univocamente al soggetto che ne vanta il diritto.

Il docfa senza il titolo di proprietà del sottotetto inteso come locale accessibile , non può essere registrato.

Secondo me, ale_pre si è concentrato sull'accesso esclusivo al sottotetto direttamente dall'interno dell'abitazione per dimostrarne la titolarità. La botola che serve ad accedere ad un locale non può costituire prova della proprietà esclusiva, ma dimostra che lo spazio soprastante non è un intercapedine.




Tutto giusto, tranne il fatto che giuridicamente il sottotetto in questione è di proprietà della ditta costruttrice e non dell'appartamento sottostante (anche se esiste una botola di comunicazione).

Questa è la Norma (altre strade non ve ne sono)

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 12:19

"CESKO" ha scritto:


Tutto giusto, tranne il fatto che giuridicamente il sottotetto in questione è di proprietà della ditta costruttrice e non dell'appartamento sottostante (anche se esiste una botola di comunicazione).

Questa è la Norma (altre strade non ve ne sono)



La proprietà costruttrice che si riserva la proprietà del sottotetto lo deve espressamente escludere dalle vendite di tutte le unità immobiliari del condominio sottostanti.

Per ale_pre

Non sei abbastanza convincente nel rapportarti con il catasto. La botola che serve di accesso contrasta con la dichiarazione che non ci sia un locale accessibile ma un intercapedine. Il catasto con la botola giudica lo spazio accessibile e considera l'esistenza di un sottotetto inteso come locale usufruibile di cui si deve comprovare la titolarità da parte di chi si ritiene proprietario.

Ho l'impressione che tu non possa dichiarare che non ci sia un sottotetto senza compormettere la validità del titolo edilizio abilitativo basato sull'esistenza di un sottotetto da recuperare.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 1 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 12:21

"Manero" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:


Tutto giusto, tranne il fatto che giuridicamente il sottotetto in questione è di proprietà della ditta costruttrice e non dell'appartamento sottostante (anche se esiste una botola di comunicazione).

Questa è la Norma (altre strade non ve ne sono)



La proprietà costruttrice che si riserva la proprietà del sottotetto lo deve espressamente escludere dalle vendite di tutte le unità immobiliari del condominio sottostanti.



Ma alla fine il sottotetto sarà di proprietà di qualcuno....

sicuramente non dell'unità immobiliare sosttostante visto e considerato che il suddetto locale non è ricompreso nella sua consistenza e tantomeno non è menzionato nel titolo di provenienza!

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 13:14

"CESKO" ha scritto:


Ma alla fine il sottotetto sarà di proprietà di qualcuno....

sicuramente non dell'unità immobiliare sosttostante visto e considerato che il suddetto locale non è ricompreso nella sua consistenza e tantomeno non è menzionato nel titolo di provenienza!



Giusto, ma non solo.

La botola potrebbe essere stata realizzata dopo aver acquistato l'abitazione dal costruttore.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 13:46

"Manero" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:


Ma alla fine il sottotetto sarà di proprietà di qualcuno....

sicuramente non dell'unità immobiliare sosttostante visto e considerato che il suddetto locale non è ricompreso nella sua consistenza e tantomeno non è menzionato nel titolo di provenienza!



Giusto, ma non solo.

La botola potrebbe essere stata realizzata dopo aver acquistato l'abitazione dal costruttore.





Esatto, e il " sottotetto/ intercapedine" , parte comune, è compresa nella descrizione nell'atto, quando cita l'art. 1117.



Che non sia stata approfondita la questione della proprietà, prima di metterci le mani, questo è l'errore.



Ma come già detto, senza che il sottotetto sia citato nel rogito, non farà accettare all'Agenzia, la pratica, senza RIS.1, e pertanto lasciando poi le due porzioni

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 14:37

"bioffa69" ha scritto:

Esatto, e il " sottotetto/ intercapedine" , parte comune, è compresa nella descrizione nell'atto, quando cita l'art. 1117.



L'art.1117 del c.c. non cita espressamente il sottotetto tra le parti comuni. Per cui non è sufficiente citare l'articolo in atto per dimostrare la proprietà comune del sottotetto.

Se io possiedo un locale all'ultimo piano coperto da falda di tetto inclinato con altezza massima 10 m e minima 6 metri e ci monto un controsoffitto in cartongesso a 3 mt dal pavimento, tutto ciò che sta sopra il controsoffitto sarà sempre di mia proprietà e non sarà soggetto ad accatastamento, neanche per motivi di trasferimento di diritti.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 14:43

"Manero" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:

Esatto, e il " sottotetto/ intercapedine" , parte comune, è compresa nella descrizione nell'atto, quando cita l'art. 1117.



L'art.1117 del c.c. non cita espressamente il sottotetto tra le parti comuni. Per cui non è sufficiente citare l'articolo in atto per dimostrare la proprietà comune del sottotetto.

Se io possiedo un locale all'ultimo piano coperto da falda di tetto inclinato con altezza massima 10 m e minima 6 metri e ci monto un controsoffitto in cartongesso a 3 mt dal pavimento, tutto ciò che sta sopra il controsoffitto sarà sempre di mia proprietà e non sarà soggetto ad accatastamento, neanche per motivi di trasferimento di diritti.





Certo, ma non è questo il caso.



Intendevo dire, che visto che questo "sottotetto/intercapedine", non è stato accatastato, in nessun modo, rientra a fra le parti comuni, citando semplicemente l'art. 1117

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 15:50

"bioffa69" ha scritto:


Intendevo dire, che visto che questo "sottotetto/intercapedine", non è stato accatastato, in nessun modo, rientra a fra le parti comuni, citando semplicemente l'art. 1117



Precisamente !

Il sottotetto rientra tra le parti comuni non censibili.

Se oggi si vuole accatastare in proprietà esclusiva il sottotetto, è obbligo produrre il titolo di acquisizione del diritto.

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EFFEGI
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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 19:40

"ale_pre" ha scritto:
Con regolare Permesso di Costruire ho recuperato questo spazio ai fini abitativi, collegandolo all'appartamento sottostante mediante scala interna e realizzando quindi un'unica abitazione su due livelli.



Potresti allegare una sezione del progetto che hai presentato al comune? Inoltre posso chiederti l'accesso al TETTO come avviene?

Saluti

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