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Autore Sottotetto non accatastato con terrazzo di proprietà esclusiva

alopozzi

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24 Settembre 2013 alle ore 10:36

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 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2018 alle ore 09:43

Buongiorno colleghi, per procedere con pratica di recupero di sottotetto avrei bisogno di effettuare l'accatastamento di un sottotetto, la situazione è questa:

il sottotetto fa parte di un condominio le cui u.i. appartamengono, per quote differenti, solo a due persone. Al sottotetto (altezza al colmo 315) si accede solo dalla scala comune e nell'atto di provenienza non è citato. Dovendo procedere all'accatastamento si può considerare di proprietà di 1/2 ciascuno? Gli appartamenti del piano sottostante, appartengono uno al tizio A, gli altri due al tizio B. Le altre u.i. rimanenti nel condominio alcune al tizio A, altre al tizio B, altre ancora A e B per 1/2.

Inoltre, una delle u.i. sottostanti ha in piena proprietà un terrazzo confinante con il sottotetto, che dovrei frazionare perchè verrà venduto a chi comprerà l'ultimo piano. In questo caso come si dovrebbe procedere? Considerando che tale terrazzo (che non ha le caratteristiche di lastrico solare) appartiene solo al tizio A....

Grazia a chi mi vorrà rispondere

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Autore Risposta

bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2018 alle ore 13:54

Per quanto hai descritto il sottotetto recuperato era di fatto parte comune del fabbricato, per cui la proprietà è in millesimi di proprietà-.





Saluti

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alopozzi

Iscritto il:
24 Settembre 2013 alle ore 10:36

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 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2018 alle ore 14:46

Grazie ma il sottotetto non è stato ancora recuperato, deve essere ancora accatastato poi sarà oggetto della pratica di recupero. Mentre per quanto rigurda il terrazzo come dev'essere frazionato?

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2018 alle ore 23:25

Le parti condominiali di un edificio, in mancanza di tabelle millesimali, appartengono ai proprietari dei rispettivi appartamenti in proporzione al valore di mercato dei medesimi rispettivi appartamenti.

In mancanza di una stima riferita al valore di mercato il valore da prendere in considerazione potrà essere quello catastale.

Esempio:

- appartamento A di proprietà di Tizio, valore 100.000,00 Euro

- appartamento B di proprietà di Caio, valore 150,000,00 Euro;

- appartamento C di proprietà di Tizio, valore 100,000,00 Euro;

- appartamento D di proprietà di Caio, valore 150.000,00 Euro.

Quindi Tizio ha un valore di 200.000,00 Euro e Caio un valore di 300.000,00 Euro.

Pertanto Tizio avrà una quota del 40% e Caio del 60%.

Naturalmente in sede di costituzione della Ditta Catastale bisogna indicare la dicitura aggiuntiva "Quote provvisorie da definire con atto legale".

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alopozzi

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24 Settembre 2013 alle ore 10:36

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 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2018 alle ore 07:48

Ok grazie mille, ma per quanto riguarda il terrazzo da frazionare come devo procedere?
Devo passarlo in F/5 visto che non posso per adesso fonderlo con il nuovo sottotetto a causa delle quote di proprietà differenti?

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2018 alle ore 08:02

"EALFIN" ha scritto:
Le parti condominiali di un edificio, in mancanza di tabelle millesimali, appartengono ai proprietari dei rispettivi appartamenti in proporzione al valore di mercato dei medesimi rispettivi appartamenti.

In mancanza di una stima riferita al valore di mercato il valore da prendere in considerazione potrà essere quello catastale.

Esempio:

- appartamento A di proprietà di Tizio, valore 100.000,00 Euro

- appartamento B di proprietà di Caio, valore 150,000,00 Euro;

- appartamento C di proprietà di Tizio, valore 100,000,00 Euro;

- appartamento D di proprietà di Caio, valore 150.000,00 Euro.

Quindi Tizio ha un valore di 200.000,00 Euro e Caio un valore di 300.000,00 Euro.

Pertanto Tizio avrà una quota del 40% e Caio del 60%.

Naturalmente in sede di costituzione della Ditta Catastale bisogna indicare la dicitura aggiuntiva "Quote provvisorie da definire con atto legale".





Ma in realtà esiste una circolare che spiega che in assenza di tabelle millesimali, le quote vengono attribuite in base al numero delle unità.



Saluti

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2018 alle ore 08:23

Non sono a conoscenza di detta Circolare comunque di sicuro detta Circolare riguarda l'aspetto prettamente catastale. Vi posso assicurare che ho avuto vari casi, che riguardavano vari soggetti, anche non in buoni rapporti fra di loro, che sono passati al setaccio di vari avvocati, tecnici di contro parte, ecc. , hanno sempre avallato i miei calcoli e relazione sulla base di quanto da me affermato nel post precedente. Quello che affermo è semplicemente riferito a norme in materia e soprattutto a quelle del codice civile. Nei casi capitati a me si trattava sempre di stabilire le spese dovute da ciascun condomino per lavori eseguiti su parti comuni ed in assenza di regolamento di condominio.

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alopozzi

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 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2018 alle ore 08:42

"bioffa69" ha scritto:
"EALFIN" ha scritto:
Le parti condominiali di un edificio, in mancanza di tabelle millesimali, appartengono ai proprietari dei rispettivi appartamenti in proporzione al valore di mercato dei medesimi rispettivi appartamenti.

In mancanza di una stima riferita al valore di mercato il valore da prendere in considerazione potrà essere quello catastale.

Esempio:

- appartamento A di proprietà di Tizio, valore 100.000,00 Euro

- appartamento B di proprietà di Caio, valore 150,000,00 Euro;

- appartamento C di proprietà di Tizio, valore 100,000,00 Euro;

- appartamento D di proprietà di Caio, valore 150.000,00 Euro.

Quindi Tizio ha un valore di 200.000,00 Euro e Caio un valore di 300.000,00 Euro.

Pertanto Tizio avrà una quota del 40% e Caio del 60%.

Naturalmente in sede di costituzione della Ditta Catastale bisogna indicare la dicitura aggiuntiva "Quote provvisorie da definire con atto legale".





Ma in realtà esiste una circolare che spiega che in assenza di tabelle millesimali, le quote vengono attribuite in base al numero delle unità.



Saluti





Potreste darmi i riferimenti di tale circolare? Mentre per quanto riguarda il terrazzo come posso procedere?

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2018 alle ore 08:54

Presumo che il terrazzo sia già accatastato insieme ad altra unità immobiliare. In tal caso devi frazionare l'unità immobiliare e creare un lastrico solare e la residua unità immobiliare. In relazione spieghi lo scopo del frazionamento e che dovrà essere stipulato un atto di vendita.

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