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Argomento: Sanzione scia in sanatoria

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2023 alle ore 19:13

In tema di condono edilizio, sembra che:

L’accertamento di conformità non è l’unico strumento per reprimere il forte ed accentuato fenomeno dell’abusivismo nazionale, il legislatore, infatti, ha approvato, a partire dagli anni ’80, differenti leggi speciali aventi ad oggetto la condonabilità delle opere abusive.

Il condono, per l’appunto, risulta una misura legislativa straordinaria ed eccezionale dettata principalmente da ragioni di natura prettamente politica.

A differenza della sanatoria ex art. 36 TUE, il condono non ha applicazione generalizzata ma limitata ai soli casi espressamente, infatti, il legislatore:

1) con una prima legge (L. 47/1985) ha consentito la condonabilità delle opere abusive, non insistenti su aree sottoposte a particolari vincoli, concluse prima del 01.10.1983;
2) con una seconda legge (L. 724/1994) ha consentito la condonabilità delle opere abusive, non comportanti nuove costruzioni o ampliamenti superiori a 750 metri cubi ovvero ampliamenti dei manufatti esistenti in misura superiore al 30% del volume, concluse prima del 31.12.1993; 3) con una terza (L. 326/2003) ha consentito la condonabilità delle opere abusive, sulla base dei criteri già individuati dalle precedenti leggi sul primo e secondo condono, concluse prima del 31.03.2003.[

Quindi è evidente che, salvo apposite segnalazioni contrarie, ogni abuso debba essere eventualmente sanato entro i termini previsti.

Nel caso che avete ulteriori e più complete indicazioni, siete pregati di fornirle, mi farà piacere farne una guida con lo scopo di dare una informazione utile più completa possibile.

Cordialità

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3L

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 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2023 alle ore 19:38

Su Ediltecnico, articolo recente del 20 Febbraio, si riportano sentenze TAR che sembrerebbero calzare al caso in questione.

https://www.ediltecnico.it/110109/valutazione-abusi-edilizi-unitaria/

Ma in quei casi credo che la finalità sia ben altra.

Oramai in edilizia/urbanistica assistiamo ad interpretazioni delle più stravaganti anche da parte della magistratura e, di riflesso, spesso i dirigenti sono sempre più intransigenti.

Personalmente ritengo che se la sanatoria deve essere frutto di una doppia conformità (epoca abuso ed epoca dell'istanza) viene naturale supporre che ogni "distinto" intervento abusivo debba essere valutato a se stante e sanzionato di conseguenza.

Probabilmente in passato da parte di molti uffici comunali vi è stata più elasticità nel valutare situazioni simili al caso in argomento eseguendo una verifica cumulativa determinandone unica sanzione.

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22edo22

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 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2023 alle ore 19:42

"Latemar" ha scritto:
Ma tu, 22edo22, sei un tecnico, o sei il proprietario che vuol vendere il bene immobile?





Sono il proprietario

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22edo22

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28 Febbraio 2023 alle ore 13:38

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2023 alle ore 07:29

"geoalfa" ha scritto:
In tema di condono edilizio, sembra che:



Non ho capito... che c'entra ora il condono? Stavamo parlando di sanatorie.

Le opere di: modifica vetrina, demolizione pareti non portanti e creazione wc sono state sì effettuate in epoche differenti (tra il 1964 e il 1982 rispettivamente) ma è difficile anche datarle perché non ero proprietario e non v'è ne è documentazione.




"3L" ha scritto:
Su Ediltecnico, articolo recente del 20 Febbraio, si riportano sentenze TAR che sembrerebbero calzare al caso in questione.

https://www.ediltecnico.it/110109/valutazione-abusi-edilizi-unitaria/


Personalmente ritengo che se la sanatoria deve essere frutto di una doppia conformità (epoca abuso ed epoca dell'istanza) viene naturale supporre che ogni "distinto" intervento abusivo debba essere valutato a se stante e sanzionato di conseguenza.




Grazie del materiale.
Tu, personalmente, sei dalla parte del tecnico comunale D)


Quello che mi fa più incavolare è che il tecnico prima ha chiesto...ed ha avuto il via libera dal comune, e questo solo DOPO ci ha ripensato, chiedendo un conguaglio....l'avessero detto subito che volevano il triplo della cifra probabilmente non avrei versato 1€.

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2023 alle ore 07:53

Io ritengo che i tecnici intervenuti nel precedente contratto abbiano considerato che le opere interne sono state eseguite prima del 1985 ed abbiano quindi ritenuto sufficiente conformare la planimetria catastale.

Tutto sta a capire se le opere eseguite in difformità del titolo siano effettivamente opere interne come da art. 26 legge 47/85.

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2023 alle ore 08:16

Appunto, mi hai preceduto, sono opere interne, non è necessaria la doppia conformità, la scia ha sanato tutto e basta la prima sanzione versata.

Penso che avrai un tecnico che ti segue è lui che dovrebbe assisterti e controbattere alle pretese del comune. La loro interpretazione della norma è sbagliata.

Saluti

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22edo22

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2023 alle ore 08:19

"Latemar" ha scritto:
Io ritengo che i tecnici intervenuti nel precedente contratto abbiano considerato che le opere interne sono state eseguite prima del 1985 ed abbiano quindi ritenuto sufficiente conformare la planimetria catastale.




Si, il tecnico che ha disegnato la planimetria all'epoca del passaggio di proprietà (parliamo di 25 anni fa circa) ha fatto le nuove planimetrie per tutto il palazzo, e non è stato a preoccuparsi se vi fosse qualcosa da sanare. Ha semplicemente "riportato su piantina" lo stato in essere di quel momento (che per altro nel mio caso coincide con quello di oggi).




"Latemar" ha scritto:
Tutto sta a capire se le opere eseguite in difformità del titolo siano effettivamente opere interne come da art. 26 legge 47/85





www.google.com/url?q=http://www.gombabil...


Leggendo qualcosa qua e là (perdonatemi ma non sono un tecnico) mi sembra di capire che non è necessaria autorizzazione (e quindi non potrà essere passibile di sanatoria) se le opere non toccano la sagoma dell'immobile, non accrescono la superficie utile, non comportino aumento o cambi di destinazione d'uso dell'unità, ecc...ecc.

Nel caso specifico si tratta della rimozione di tramezzi, e di una non meglio specificata difformità nella realizzazione della vetrina. Penso che il comune si stia appendendo a quest'ultima voce. Dovrò approfondire ancora

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2023 alle ore 09:17

"22edo22" ha scritto:
... Nel caso specifico si tratta della rimozione di tramezzi, e di una non meglio specificata difformità nella realizzazione della vetrina. ...



L'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47(ulteriormente modificato dalla legge 298 del 1985) dice che non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni purché non contrastino "con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a dell'art. 2 del D.M. 2apr1968, pubblicato nella G.U. n. 97 16apr1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive".

Per opera "interna" ai sensi di questa disposizione occorre che:

a) non tocchi né la sagoma nella costruzione né i prospetti.
Non sono "opere interne" tutte quelle che modifichino l'aspetto esterno dell'edificio quali le verande, le tettoie, i balconi (tranne che in Sicilia, in base alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37);

b) non accresca le "superfici utili".

Già in base alla legge 47/1985 la giurisprudenza ha ritenuto opera "interna" la realizzazione di un soppalco (che pur sembrerebbe accrescere la superficie utile.

Rientra nel novero delle opere interne non soggette, secondo la previsione dell'art. 26 legge 28 febbraio 1985 n. 47, a concessione o ad autorizzazione e non integra, pertanto, violazione della legge penale la divisione in due dell'altezza di un vano, destinato all'esercizio della medesima attività commerciale, realizzata mediante struttura metallica ed assi di legno sì da ricavare un soppalco, in quanto tale manufatto non determina né un'alterazione dei volumi preesistenti né la costituzione di una nuova unità edilizia.
La realizzazione di un soppalco interno ad un esercizio commerciale per dotarlo di un disimpegno e di un servizio igienico, non implicando alterazione di volumi o mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, non è soggetta a concessione o ad autorizzazione e, pertanto, è illegittimo l'ordine sindacale di demolizione ex art. 7 Legge 28 febbraio 1985 n. 47.

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2023 alle ore 10:19

"22edo22" ha scritto:
"Latemar" ha scritto:
Io ritengo che i tecnici intervenuti nel precedente contratto abbiano considerato che le opere interne sono state eseguite prima del 1985 ed abbiano quindi ritenuto sufficiente conformare la planimetria catastale.




Si, il tecnico che ha disegnato la planimetria all'epoca del passaggio di proprietà (parliamo di 25 anni fa circa) ha fatto le nuove planimetrie per tutto il palazzo, e non è stato a preoccuparsi se vi fosse qualcosa da sanare. Ha semplicemente "riportato su piantina" lo stato in essere di quel momento (che per altro nel mio caso coincide con quello di oggi).




"Latemar" ha scritto:
Tutto sta a capire se le opere eseguite in difformità del titolo siano effettivamente opere interne come da art. 26 legge 47/85





www.google.com/url?q=http://www.gombabil...


Leggendo qualcosa qua e là (perdonatemi ma non sono un tecnico) mi sembra di capire che non è necessaria autorizzazione (e quindi non potrà essere passibile di sanatoria) se le opere non toccano la sagoma dell'immobile, non accrescono la superficie utile, non comportino aumento o cambi di destinazione d'uso dell'unità, ecc...ecc.

Nel caso specifico si tratta della rimozione di tramezzi, e di una non meglio specificata difformità nella realizzazione della vetrina. Penso che il comune si stia appendendo a quest'ultima voce. Dovrò approfondire ancora



A mio avviso le sanzioni non sono cumulabili, inoltre, chiariamo una volte e per tutte, che le modifiche interne non hanno bisogno di sanatoria e non sono definibili come abusi edilizi, infatti, non è necessario alcun permesso per eseguire le opere, ma solo una comunicazione e la sanzione è dovuta per la omessa o tardiva comunicazione.

saluti

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2023 alle ore 13:27

Secondo me le opere abusive hanno costituito un negozio la cui destinazione d'uso e consistenza non è legittimata da alcun titolo edilizio concessorio. Per questo due importi da pagare. Il primo importo sono per la legittimità della destinazione d'uso con oneri concessori, il secondo importo sono dovuti alle opere interne per omessa comunicazione.

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2023 alle ore 13:28

... Messaggio Duplicato.

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22edo22

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2023 alle ore 13:33

"Latemar" ha scritto:
Secondo me le opere abusive hanno costituito un negozio la cui destinazione d'uso e consistenza non è legittimata da alcun titolo edilizio concessorio. Per questo due importi da pagare. Il primo importo sono per la legittimità della destinazione d'uso con oneri concessori, il secondo importo sono dovuti alle opere interne per omessa comunicazione.





Nono, la destinazione d'uso è stata correttamente richiesta e registrata.

Le sanzioni sono per creazione wc, rimozione di tramezze in cartongesso e vetrina non esattamente corrispondente al progetto dell'epoca (opere avvenute rispettivamente nel 1983 circa e nel 1964 circa).

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2023 alle ore 14:26

È arrivata la sentenza.

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22edo22

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2023 alle ore 14:54

"robertopi" ha scritto:
È arrivata la sentenza.





Ok, ma dovrebbe sempre valere il discorso delle sanzioni comulative...

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2023 alle ore 19:33

RICAPITOLANDO:

Nel caso specifico si tratta :

1)Della rimozione di tramezzi: ricavando, all'interno dell'immobile, il wc che non c'era proprio, perché é un condominio dell' 800 o inizio 900 e non era inizialmente adibito a negozio, ovviamente con il suo antibagno.

2)Di opere eseguite in difformità alla pratica xx/1964 e di una non meglio specificata difformità nella realizzazione della vetrina."

Le opere interne nella legge 47/1985. (si veda anche la legge 662/1996)

L'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (successivamente modificato dalla legge 298 del 1985) dice che non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni purché non contrastino "con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a dell'art. 2 del D.M. 2apr1968, pubblicato nella G.U. n. 97 16apr1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive".

Per "opera interna" ai sensi di questa disposizione occorre che:

a)non tocchi né la sagoma nella costruzione né i prospetti.

Non sono "opere interne" tutte quelle che modifichino l'aspetto esterno dell'edificio quali le verande, le tettoie, i balconi (tranne che in Sicilia, in base alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37);

b) non accresca le "superfici utili".

Si osserva che già in base alla legge 47/1985 la giurisprudenza ha ritenuto "opera interna" la realizzazione di un soppalco (che pur sembrerebbe accrescere la superficie utile.

Secondo la previsione dell'art. 26 Legge 28feb1985 n. 47, non integra la violazione della legge penale rientra nel novero delle “opere interne non soggette” a concessione o ad autorizzazione:

1)La divisione in due dell'altezza di un vano, destinato all'esercizio della medesima attività commerciale, realizzata mediante struttura metallica ed assi di legno sì da ricavare un soppalco, in quanto tale manufatto non determina né un'alterazione dei volumi preesistenti né la costituzione di una nuova unità edilizia.

2)La realizzazione di un soppalco interno ad un esercizio commerciale per dotarlo di un disimpegno e di un servizio igienico, non implicando alterazione di volumi o mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, non è soggetta a concessione o ad autorizzazione e, pertanto, è illegittimo l'ordine sindacale di demolizione ex art. 7 Legge 28feb1985 n. 47.

3) La circolare Min. 30lug1985 n. 3357/25 elenca le scale fra le opere interne.

c) non comporti aumento delle unità immobiliari.

Non è pertanto opera «interna» la suddivisione di un appartamento in due; ma la fusione di due in uno.

d) non determini mutamento di destinazione d'uso dei locali, ad esempio la trasformazione di un appartamento in esercizio commerciale.

Si osserva che non costituisce mutamento di destinazione d'uso l'adibire un locale ad una nuova diversa funzione, pur essa compresa nell'ambito del medesimo "uso".

Trasformare un stanza da bagno in camera da letto o viceversa non muta l' "uso" dei locali perché si tratta di differenti utilizzazioni nell'ambito dell'uso abitativo.

e) non contrasti con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con gli strumenti urbanistici vigenti.

f) se eseguita nei centri storici, rispetti le originarie caratteristiche costruttive (con la legge 662/1996 sembra però che non possano considerarsi opere interne quelle inserite nei centri storici.

g) non arrechi pregiudizio alla statica dell'immobile.

Si osserva che la legge 662/1996 non abroga l'art. 26 della legge 47/1985 pensiamo che si possa ricorrere alla norma del 1985 tutte le volte che ciò sia più opportuno.

Esempio: per lavori in zone escluse dalla legge 662 e non dalla applicazione della legge 47.

La legge 662/1996 ha ampliato l'ambito degli interventi subordinati alla denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 elencando:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. perciò

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

Si tratta di una rilevante novità perché la giurisprudenza era in passato piuttosto rigorosa e richiedeva addirittura la concessione edilizia.

d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria.

La costruzione di un impianto sportivo senza creazione di volumetria è soggetta al semplice obbligo di denuncia e non al regime del rilascio della concessione edilizia solo quando esso non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici già adottati o approvati.

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.

f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.



La legge 662/1996 non sembra distinguere fra opere su edifici abitativi e opere su edifici non abitativi.

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