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rifiuto docfa per incongruenza date |

alex79
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Buonasera, come si evince dal titolo, mi è stato rifiutato un Docfa spedito telematicamente con la seguente dicitura: "INCONGRUENZA DI DATE FRA : TIPO MAPPALE,ULTIMAZIONE LAVORI E PERMESSO DI COSTRUIRE". La pratica è riferita ad un edificio realizzato nel '76, mai accatastato, ma inserito correttamente in mappa con un t.m realizzato nel '98, al quale, pare assurdo, non è mai seguita nessuna denuncia all'urbano. Fatte le opportune verifiche in catasto posso accertare che è effettivamente così. Pertanto,visto che lo stato di fatto non corrispondeva con i progetti autorizzati in quanto sono state effettuate delle modifiche, a detta del Proprietario, in corso d'opera, ma mai regolarizzate, ho prima presentato in Comune una richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria che è stato rilasciato in data 24-12-2013. Ho quindi predisposto la pratica Docfa di Nuova costruzione, indicando queste date: - fine lavori e modelli 1NB : 1979 - t.m. : 1998 - in relazione protocollo e data di rilascio PdC in Sanatoria 24-12-2013 e' giusta secondo voi la motivazione di rifiuto?
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SIMBA64
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Salve Io penso che se tu hai dichiarato nel docfa delle date che sono realistiche e che rispecchiano lo stato in essere del bene oggetto di censimento, nessuno possa contradirti quello che asserisci. Per cui nemmeno il catasto, resta comunque da considerare che il catasto potrebbe verificare la veridicità delle date da te dichiarate. E qui si apre un'altra storia. Saluti cordiali
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alex79
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Sono pienamente d'accordo con te Simba!io in ogni caso ho indicato delle date effettive..come potrei barare su un tm registrato o su una sanatoria appena rilasciata dal comune!l'unico mio dubbio era sulla data di fine lavori,perché si poteva anche inserire quella odierna..ma penso che,come letto qui in altre discussioni, sia più corretto inserire quella effettiva di costruzione,visto che nel mio caso non c'è nemmeno il rischio di sanzioni..o sbaglio? comunque,rileggendo la motivazione, penso che il tecnico possa avere frainteso che sia un permesso di costruire normale e non in sanatoria! In ogni caso l'ho già rispedita tale e quale riprecisando tutto! Farò sapere l'esito.. saluti
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geoalfa
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Crediamo nella tua correttezza! Ma, trovandoti in una situazione troppo anomala, non devi fare altro che descrivere dettagliatamente ed anche con relazione dettagliata e puntuuale da allegare a parte! Se si è chiari e non si pretende che dietro al bancone ci sia sempre un funzionario, informato e adeguatamente preparato a risolvere anche i casi molto incarbugliati, si risolve tutto!
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alex79
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Grazie del consiglio Geolfa! in effetti non avevo pensato di specificare il tutto in una relazione allegata a parte,ma ho già rispedito la pratica precisando tutto nello spazio informazioni, presente nell'invio del documento in sister. Se dovessero respingerlo nuovamente,ma spero di no, farò così! vediamo lunedì.. buon weekend a tutti!
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alex79
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Volevo solo fare presente che la pratica è stata regolarmente approvata cosi' come era già stata spedita la 1° volta ma precisando il tutto nello spazio informazioni di Sister prima dell'invio. Cordiali saluti.
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"alex79" ha scritto: Volevo solo fare presente che la pratica è stata regolarmente approvata cosi' come era già stata spedita la 1° volta ma precisando il tutto nello spazio informazioni di Sister prima dell'invio. Cordiali saluti. Volevo farti solo notare che ai sensi dell'art.8 della Legge n.679 del 01/10/1969 la pratica potrebbe essere in SANZIONE, salvo prescrizione dei termini, infatti la dichiarazione di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani supera abbondantemente il Termine dei sei Mesi(T.M. 1998 - Docfa 2013), quindi qualora venga erogata la sanzione, essa varia da un minimo di €. 4,00 ad un massimo di €. 61,00. P.S. confido nella prescrizione dei 5 anni Saluti
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alex79
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Volevo farti solo notare che ai sensi dell'art.8 della Legge n.679 del 01/10/1969 la pratica potrebbe essere in SANZIONE, salvo prescrizione dei termini, infatti la dichiarazione di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani supera abbondantemente il Termine dei sei Mesi(T.M. 1998 - Docfa 2013), quindi qualora venga erogata la sanzione, essa varia da un minimo di €. 4,00 ad un massimo di €. 61,00. P.S. confido nella prescrizione dei 5 anni Saluti[/quote] Ti ringrazio per la puntualizzazione, ma secondo me non esiste assolutamente un se.. perchè appunto sono passati abbondantemente i 5 anni e ai sensi dell'art. 20 d.lgs 18 dicembre 1997 n. 472, tutte le sanzioni tributarie si prescrivono. Cordiali saluti
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alex79
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"CESKO" ha scritto: "alex79" ha scritto: Volevo solo fare presente che la pratica è stata regolarmente approvata cosi' come era già stata spedita la 1° volta ma precisando il tutto nello spazio informazioni di Sister prima dell'invio. Cordiali saluti. Volevo farti solo notare che ai sensi dell'art.8 della Legge n.679 del 01/10/1969 la pratica potrebbe essere in SANZIONE, salvo prescrizione dei termini, infatti la dichiarazione di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani supera abbondantemente il Termine dei sei Mesi(T.M. 1998 - Docfa 2013), quindi qualora venga erogata la sanzione, essa varia da un minimo di €. 4,00 ad un massimo di €. 61,00. P.S. confido nella prescrizione dei 5 anni Saluti Ti ringrazio per la puntualizzazione, ma secondo me non esiste assolutamente un se.. perchè appunto sono passati abbondantemente i 5 anni e ai sensi dell'art. 20 d.lgs 18 dicembre 1997 n. 472, tutte le sanzioni tributarie si prescrivono. Cordiali saluti
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SIMBA64
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"CESKO" ha scritto:
Volevo farti solo notare che ai sensi dell'art.8 della Legge n.679 del 01/10/1969 la pratica potrebbe essere in SANZIONE, salvo prescrizione dei termini, infatti la dichiarazione di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani supera abbondantemente il Termine dei sei Mesi(T.M. 1998 - Docfa 2013), quindi qualora venga erogata la sanzione, essa varia da un minimo di . 4,00 ad un massimo di . 61,00. P.S. confido nella prescrizione dei 5 anni Saluti Ciao CESKO, l'art. che tu citi parla di denuncia di cambiamento dei terreni, non parla mai di denuncia del fabbricato all'urbano. Poi si parla di sei mesi dal rilascio del certificato di agibilità/abitabilità, non come sostieni tu tempo intercorso fra TM e pratica docfa. A mio avviso non è applicabile la sanzione per come la proponi tu facendo riferimento art. 8 L. 679 del 69. Saluti cordiali
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CESKO
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"SIMBA64" ha scritto: "CESKO" ha scritto:
Volevo farti solo notare che ai sensi dell'art.8 della Legge n.679 del 01/10/1969 la pratica potrebbe essere in SANZIONE, salvo prescrizione dei termini, infatti la dichiarazione di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani supera abbondantemente il Termine dei sei Mesi(T.M. 1998 - Docfa 2013), quindi qualora venga erogata la sanzione, essa varia da un minimo di €. 4,00 ad un massimo di €. 61,00. P.S. confido nella prescrizione dei 5 anni Saluti Ciao CESKO, l'art. che tu citi parla di denuncia di cambiamento dei terreni, non parla mai di denuncia del fabbricato all'urbano. Poi si parla di sei mesi dal rilascio del certificato di agibilità/abitabilità, non come sostieni tu tempo intercorso fra TM e pratica docfa. A mio avviso non è applicabile la sanzione per come la proponi tu facendo riferimento art. 8 L. 679 del 69. Saluti cordiali Cia SIMBA Ti rispondo che l'art. 8, comma 6 della Legge 679/1969 è stato superato ed integrato dall'art. 114, comma 2 e 3 della Legge n.689 del 24/11/1981 nonchè dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legge n.332 del 30/11/1989, quindi a mio avviso la SANZIONE è applicabile a tutti gli effetti (salvo prescrizione dei termini). In un caso simile a questo l'Ufficio ha erogato nei confronti di un mio cliente una sanzione di €. 4,00(sanzione minima). Se vuoi posto la notifica da parte dell'Ufficio. Ciao
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SIMBA64
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Ciao Francesco, stai confermando che quanto hai scritto nel primo tuo intervento non c'entra niente con l'applicazione della sanzione per il caso il esame. Io non ho detto che la sanzione non è dovuta, io ho detto che per come l'hai proposta tu in base all'art. 8 della L. 679/1969 non può essere dovuta. Io neanche entro nel merito, e nemmeno mi interessa, se la pratica di alex79 sia soggetta a sanzione oppure no. Saluti amichevoli
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CESKO
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"SIMBA64" ha scritto: Ciao Francesco, stai confermando che quanto hai scritto nel primo tuo intervento non c'entra niente con l'applicazione della sanzione per il caso il esame. Io non ho detto che la sanzione non è dovuta, io ho detto che per come l'hai proposta tu in base all'art. 8 della L. 679/1969 non può essere dovuta. Io neanche entro nel merito, e nemmeno mi interessa, se la pratica di alex79 sia soggetta a sanzione oppure no. Saluti amichevoli Io confermo solo quello che c'è scritto sulla Notifica dell'Ufficio(in mio possesso) che fa riferimento proprio all'art. 8 della Legge 679/1969. Evidentemente hanno preso un abbaglio sugli articoli Saluti cordiali
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CESKO
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"SIMBA64" ha scritto: Ciao Francesco, stai confermando che quanto hai scritto nel primo tuo intervento non c'entra niente con l'applicazione della sanzione per il caso il esame. Io non ho detto che la sanzione non è dovuta, io ho detto che per come l'hai proposta tu in base all'art. 8 della L. 679/1969 non può essere dovuta. Io neanche entro nel merito, e nemmeno mi interessa, se la pratica di alex79 sia soggetta a sanzione oppure no. Saluti amichevoli Io confermo solo quello che c'è scritto sulla Notifica dell'Ufficio(in mio possesso) che fa riferimento proprio all'art. 8 della Legge 679/1969. Evidentemente hanno preso un abbaglio sugli articoli Saluti cordiali
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RitaC
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Buonasera, mi trovo in un caso simile e chiedo gentilmente se qualcumno può darmi delucidazioni. Grazie Agenzia delle entrate rifiuta la planimetria per "Assenza in banca dati dell'unita immobiliare in trattazione o sua incoerenza con la documentazione agli atti: Vista la data di ultimazione dei lavori 31/10/1979), legata alla dichiarazione dell'immobile, la parte Ampliata dell'uiu (piano S/1 e 2) si deve dichiarare autonomamente ed intestare ai soggetti proprietari alla stessa data del 31/10/1979" In pratica, io e i miei fratelli abbiamo ereditato un immobile per il quale in archivio del catasto non è presente alcuna planimetria anche se l'edificio è accatastato. I genitori sono entrambi deceduti papà nel 1991 e mamma nel 2019. Nel 1979 i miei genitori hanno fatto una ristrutturazione con ampliamento per il quale non è seguita la planimetria. In questo ampliamento c'è stato un abuso edilizio, che non abbiamo fatto noi eredi ovviamente ma per il quale io che vorrei acquistare le parti dei mie fratelli, ho provveduto a chiedere la sanatoria in comune. Adesso al comune è OK. Nel frattempo la successione è stata fatta sulla base di quello che risulta al catasto. Adesso il mio geometra ha presentato il DOCFA ma è stato rifiutato per la motivazione sopra descritta. L'ADE mi chiede di presentare le planimetrie delle parti di ampliamento, poi fare l'adeguamento della successione e poi procedere all'accorpamento delle parti nuove con quelle esistenti. Ritenete che ci siano altre vie più brevi e meno onerose per regolarizzare la situazione? Quanto mi costa fare le due presentazioni della planimetria? Ci sono multe per la planimetria presentata in ritardo? E per l'adeguamento della successione ci sono multe? Ringrazio anticipatamente se qualcuno di voi esperti può darmi un consiglio.
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