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Autore Requisiti di inagiblità

vordcienpion

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 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2012 alle ore 11:19

Salve, rovistando qui e la sul forum ho trovato pareri discordanti.

Mi trovo nel caso in cui ho due fabbricati dentro un lotto all'interno del centro abitato, censiti come C/2. Ad un primo sopralluogo, ho constatato l'assenza degli allacci alla rete idrica, elettrica ed fognaria, nonchè la fattiscenza degli infissi. I magazzini son senza porte all'interno, senza intonaci etc. Ma la copertura è in buono stato, anche se il cortile è completamente incurato.

Mi ponevo il quesito se, bastassero queste condizioni per dichiararli inagibili, oppure se, come ho letto su vari post, deve esserci il crollo parziale della copertura.

Saluti a tutti e buon inizio di settimana

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Autore Risposta

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2012 alle ore 13:03

wordchampion! 8O

tu che sei una vecchia volpe del sito, questa non me la dovevi proprio fare! :lol:

non ci dice nè ci fai capire per che cosa ti serve l'agibilità a o meno!

comunque, nel caso che ti serva per decidere se accatastare o meno l'immobile, tieni sempre nel debito conto che lo stesso deve essere presentato entro trenta giorni da quando l'uiu è divenuta usufruibile all'uso!

pena: sonora e pesante sanzione! :idea: :P

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geopassa

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 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2012 alle ore 17:13

Come dice vordcienpion, gli immobili sono già accatastati in C/2.
Secondo me, se producono o possono produrre reddito devono restare come sono. Se no fare DOCFA per demolizione totale e riaccatastare come unità collabenti F/2. Se invece la domanda riguarda il vocabolo italiano "agibilità", un magazzino e/o locale di deposito senza impianto elettrico e di scarico, può essere o non essere agibile in funzione all'uso che se ne deve fare.

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2012 alle ore 17:29

Secondo me, da come descrive Vordciempion, l'immobile non ha le caratteristiche fisiche per essere dichiarato inagibile, è piuttosto un immobile non utilizzabile che, a mio parere, è una cosa diversa, e dipende soprattutto dall'entità dei lavori che occorrono ad un edificio per tornare utilizzabile a tutti gli effetti. Se non ha allacciate le utenze, basta richiederlo e pagare la bolletta. Se mancano gli intonaci o le porte o le finestre basta acquistarle e montarle. Altro aspetto è la questione riguardante pesanti opere per l'adeguamento strutturale di un immobile completamente pericolante, e non mi sembra questo il caso. La mancanza di finiture e impianti non fa scattare l'inagibilità.

Saluti pericolosi. :wink:

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SIMBA64

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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09 Dicembre 2011

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 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2012 alle ore 18:02

"vordcienpion" ha scritto:
Salve, rovistando qui e la sul forum ho trovato pareri discordanti.

Mi trovo nel caso in cui ho due fabbricati dentro un lotto all'interno del centro abitato, censiti come C/2. Ad un primo sopralluogo, ho constatato l'assenza degli allacci alla rete idrica, elettrica ed fognaria, nonchè la fattiscenza degli infissi. I magazzini son senza porte all'interno, senza intonaci etc. Ma la copertura è in buono stato, anche se il cortile è completamente incurato.

Mi ponevo il quesito se, bastassero queste condizioni per dichiararli inagibili, oppure se, come ho letto su vari post, deve esserci il crollo parziale della copertura.

Saluti a tutti e buon inizio di settimana



Normativamente l'inagibilità di un locale e rilasciata dall'Ente Comune in collaborazione con l'ASL, quindi nel tuo caso specifico se necessità tale certificato fai richiesta al Comune di competenza che risponderà in merito.

Altrimenti potresti con atto notorio dichiarare l'inagibilità dei C2, sappi che questo comporta l'assunzione di tutte le responsabilità del caso.

Saluti dall'atto notorio.

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vordcienpion

Iscritto il:
02 Giugno 2008

Messaggi:
2008

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 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 09:51

Buongiorno Gianni , e buongiorno a tutti.

Scusate il ritardo, ma è stata una settimana di fuoco.

Comunque, rispondendo alle vostre gentili osservazioni, rispondo prima a Gianni, che mi chiede:

"non ci dice nè ci fai capire per che cosa ti serve l'agibilità a o meno"

Allora, trattasi di immobili completamente inutilizzati e incurati, censiti come C2, sui quali oggi vengono pagate regolarmente ICI e ulteriori tasse.

Visto che l'immobile comunque non è allacciato alle reti tecnologiche, e non ha infissi, ritenevo opportuno chiederne l'inagibilità. Ed è a questo punto che mi è venuto il dubbo, se l'inagibilità comportasse il requisito secondo il quale l'immobile avesse grosse carenze strutturali.

In teoria posso anche provar a chiedere al comune mediante richiesta scritta, poi saranno loro ad esprimersi in merito.

Ovviamente non posso fare un tipo mappale per demolizione totale e poi classamento come F2 all'urbano, in quanto la struttura dello stesso è diciamo, in buone condizioni.

Ringrazio tutti per le dritte!!

Buon Week!!!!

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vomisa

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Belluno

 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 10:07

"vordcienpion" ha scritto:

In teoria posso anche provar a chiedere al comune mediante richiesta scritta, poi saranno loro ad esprimersi in merito.



Questa a mio avviso è l'unica via, con il certificato di inagibilità del comune puoi variare i c/2 in collabenti, trasmettendolo all'Adt copia dello stesso e citandolo in relazione. Ricordati che però che devono sussistere i presupposti (pericolo o parziale crollo solai, copertura o murature) e se un domani voi ripristinarne l'uso paghi gli oneri concessori come se partissi da zero.

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vordcienpion

Iscritto il:
02 Giugno 2008

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 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 10:13

Grazie Vomisa,

quella degli oneri concessori era un aspetto che non avevo valutato ad essere sincero.

Alla fine devo ben valutare, o magare trattare con l'ufficio tributi per l'ottenimento di una tassa ICI e TARSU agevolata.

Grazie ancora.

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 10:58

La Discussione, secondo il mio parere, dovrebbe basarsi su questo:

Regio Decreto Legge del 13/04/1939 n. 652
Titolo del provvedimento:
Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo
reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

[size=9]Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 06/05/1939[/size]

Art. 9
Definizione di rendita catastale.
[size=9]Testo: in vigore dal 09/06/1948[/size]
1. La rendita catastale è la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli,debiti e pesi ipotecari e censuari, nonché per imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie.
2. La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.
3. Per la formazione del catasto si farà riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, a quelli ordinari del triennio 1937-1939.


per poi proseguire, considerando che:
- qualsiasi fabbricato, una volta ultimato ed agibile, è suscettibile di reddito e, di conseguenza, è tassato secondo le disposizioni vigenti nel tempo.

Ma, se la Rendita lorda è stata depurata "delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale", si deve dedurre che, durante la vita del'immobile, il proprietario deve manutenere l'immobile nel normale stato di conservazione, poichè i costi necessari a tale scopo sono stati opportunamente dedotti dalla Rendita e, di conseguenza, sono disponibili per essere spesi.
Ne consegue che un immobile può essere di norma solo nella condizione di produrre "Reddito", mentre dovrebbe essere abbattuto, affinchè sia possibile affermare che lo stesso è improduttivo, nel rispetto della Norma appena sopra citata.
Opportuno ed esatto l'intervento di Vomisa che suggerisce la richiesta del Certificato di Inagibilità e la conseguente variazione della Categoria in Collabente, nell'attesa di un intervento di Ristrutturazione e/o Ricostruzione.
Ulteriori considerazione o precisazioni ?
Ciao, buon lavoro.

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