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Argomento: RAVVEDIMENTO OPEROSO

Autore Risposta

John_Pippero

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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20 Novembre 2014 alle ore 18:17

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2017 alle ore 21:02

"venturiniluciano" ha scritto:
"John_Pippero" ha scritto:
Ora abbiamo la fonte delle notizie dal Geometra Frisullo. Non ci sono più discussioni.
Vi sembra chiaro o ci sono ancora dei dubbi ?



1 - chi è costui ?

2 - io i dubbi li ho tutt'ora, nel caso in cui il soggetto precedente non sia il legislatore

3 - ho delle perplessità a pagina 11, probabilmente per una errata scrittura di una circolare



Venturiniluciano?

Chi è costui ? Non lo conosco.



Saluti

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2017 alle ore 21:10

John_Pippa che ridere e che pena mi fai Antonio.

Se cerchi risposte rispondi prima tu a me e poi io ti rispondo a te, se sai di cosa parliamo, sono le regole di base dell'educazione e rispetto, se le conosci

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2017 alle ore 21:14

"SIMBA4" ha scritto:
Salve

questo riporta la news sopra:



L’Agenzia delle Entrate ha già inviato in questi giorni, più di un milione di avvisi bonari per regolarizzare i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni e non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano.

In effetti il 1° dicembre 2017 andrà a scadere il termine quinquennale per la contestazione dell'inadempimento della presentazione della dichiarazione catastale.

Nonostante tutto l'Agenzia (visto che la scadenza per regolarizzare i Fabbricati Rurali era il 30 novembre 2012) ha provveduto a risollecitare tutti coloro che non hanno provveduto alla dichiarazione esortandoli di chiarire la loro posizione e beneficiare del ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta a 172 euro se non è una sanatoria questa...... diteci cosa è.

Si hanno ancora 60 giorni dall'avviso bonario dopodichè l'Agenzia provvederà a contestare la violazione applicando una sanzione con un importo compreso tra 1.032 e 8.264 Euro.

Cosa succederà dopo il 1 dicembre 2017?

Dopo questa data si applicherà la procedura di cui alla legge 244/07 art. 1 comma 277, per la quale all'inadempiente potrà essere notificato l'invito a provvedere alla dichiarazione in catasto entro 90 giorni dalla ricezione,decorso inutilmente questo periodo, l'Agenzia potrà provvedere all'accatastamento in surroga, addebitando costi tecnici, tributi e sanzioni al contribuente.

Nel caso in cui l'avviso ricevuto dall'Agenzia dovesse presentare delle inesattezze, il proprietario potrà comunicarle all'Agenzia compilando l'apposito modello di segnalazione allegato all'avviso.

buona lettura


Saluti cordiali




questa è la stessa che qualcuno aveva postato ieri o l'altro ieri, quella che cercavo di far capire al personaggio era stata citata è che era diversa dalle lettere, la stessa riporta i famosi 60 giorni, da dove è stata presa? dove l'hai trovata? ?visto che riporta cose non indicate nelle lettere arrivate ?

ciao

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2017 alle ore 21:18

"EFFEGI" ha scritto:
John_Pippa che ridere e che pena mi fai Antonio.

Se cerchi risposte rispondi prima tu a me e poi io ti rispondo a te, se sai di cosa parliamo, sono le regole di base dell'educazione e rispetto, se le conosci



a mio avviso , l'individuo è solo un provocatore, lo prova il fatto che non risponde ai quesiti o dubbi dei singoli, ma continua , offendendo , ....difficile escludere un provocatore simile, ma proviamoci.

ciao

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John_Pippero

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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20 Novembre 2014 alle ore 18:17

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2017 alle ore 21:19

"EFFEGI" ha scritto:
John_Pippa che ridere e che pena mi fai Antonio.

Se cerchi risposte rispondi prima tu a me e poi io ti rispondo a te, se sai di cosa parliamo, sono le regole di base dell'educazione e rispetto, se le conosci



Sai chi se ne frega se io sono antonio o tu sei francesco, EFFEGIGIO ?

ZERO.

Anche tu mi fai pena. Che detti tu le regole di chi deve rispondere, ma per favore.

Comunque, Bioffa, io ho sempre risposto a tutti i quesiti che mi sono stati posti, ma se non sono gradito mi escludo dalla discussione. Non c'è problema. Potevi dirlo subito.

Le news che riferisce Simba sono quelle di Geolive.

Saluti e chiudo. Contenti?

Un ultima cosa. Io non ho offeso nessuno.

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amastria

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12 Febbraio 2003

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2017 alle ore 21:27

Salve,

credo che siffatte argomentazioni di tipo personalistico, riscontrabili in diversi post, non giovi alla domanda iniziale.

Questo forum non è fatto per scontri diretti tra colleghi (io ne so’ meglio e piu’di te!!) ma per porre quesiti che man mano posso essere dibattuti ed eventualmente risolti con il contributo di tutti.

Lo scadimento della discussione sul piano personale non interessa a nessuno!!!

Questo sito è fatto per SCAMBI DI ESPERIENZE e non per scambi di insulti………..

Per di piu’ esiste il web che a piene mani si puo’ attingere di tutto e di più per dirimere dubbi ed incertezze sulla nostra professione!!

Come per esempio la seguente argomentazione tratta da Leg.Tecnica:

OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

- Il comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito in legge dalla L. 214/2011) obbliga i proprietari/comproprietari di fabbricati rurali ancora censiti al Catasto terreni, a registrare gli stessi al Catasto fabbricati tramite la procedura DOCFA (si tratta di immobili per i quali l’obbligo di censimento al Catasto fabbricati non sussisteva).
Sono esclusi da tale obbligo dichiarativo i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione (art. 3, comma 3, de. D.M. 02/01/1998, n. 28) cioè, a meno che non presentino una ordinaria ed autonoma suscettibilità reddituale, i seguenti immobili (peraltro in questo casi l'Agenzia raccomanda comunque di fare una specifica segnalazione utilizzando l’apposito modulo di segnalazione, qui allegato, da consegnare a mano o inviare per posta all’ufficio provinciale competente):
• manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
• serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
• vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
• manufatti isolati privi di copertura;
• tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
• manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
• fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
• fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
Si tratta evidentemente di una disposizione a finalità prettamente tributarie, mirata ad attrarre a tassazione questi immobili, per i quali si prevede che, nelle more dell’adempimento suddetto, l’IMU venga corrisposta (salvo successivo conguaglio) sulla base della rendita catastale di unità immobiliari similari iscritte in Catasto.

CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO -

Il successivo comma 14-quater dell’art. 13 del D.L. 201/2011 disciplina le conseguenze dell’eventuale inottemperanza all’obbligo di dichiarazione, stabilendo che in tal caso gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono - con oneri a carico dell’interessato - all’iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita, sulla base del disposto di cui all’art. 1, commi 336 e seguenti, della L. 30/12/2004, n. 311 [1]).
ELENCO DEI FABBRICATI ANCORA SOGGETTI ALL’OBBLIGO - Per agevolare i contribuenti che non abbiano ancora adempiuto all’obbligo, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile online a partire dal 16/01/2017 l’elenco dei fabbricati che ancora si trovano nella situazione descritta. Chi ancora non ha ottemperato riceverà una comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate sollecita la regolarizzazione spontanea, con il beneficio di sanzioni ridotte tramite l’istituto del “ravvedimento operoso” (vedi paragrafo successivo). Spetta ovviamente ad un professionista tecnico abilitato la redazione e la presentazione dell’atto di aggiornamento cartografico tramite la procedura PREGEO (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento al catasto fabbricati tramite la procedura DOCFA.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO -

Il menzionato art. 13, comma 14-quater, del D.L. 201/2011 prevede che in questi casi si applicano le sanzioni previste dagli artt. 20 e 28 del R.D.L. 13/04/1939, n. 652, i quali dispongono rispettivamente l’obbligo di denuncia delle variazioni nello stato e nel possesso degli immobili che implichino mutazioni rilevanti a fini catastali e l’obbligo di accatastamento dei fabbricati nuovi e di denuncia dei fabbricati non più esenti da tributi immobiliari, nulla disponendo in materia di sanzioni.
La norma sembrerebbe dunque più opportunamente riferibile alle sanzioni previste dalla legge per l’inottemperanza agli obblighi di dichiarazione o variazione. Pertanto, anche a seguito dell’art. 2, comma 12, del D. Leg.vo 23/2011 che ha quadruplicato l’importo delle sanzioni in oggetto, gli importi minimo e massimo sono ora fissati come segue:
• minimo da 258 a 1.032 Euro;
• massimo da 2.066 a 8.264,00 Euro.
Peraltro il contribuente può in ogni caso accedere al cd. “Ravvedimento operoso” ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Leg.vo 472/1997. Per la violazione della norma in oggetto - di cui all’art. 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011 - è prevista la riduzione della sanzione ad 1/6 del minimo, e pertanto a 172 Euro (art. 13, comma 1, lettera b-ter), del D. Leg.vo 472/1997 [2]).

MODALITÀ PRATICHE PER L’ACCATASTAMENTO -

A proposito dell’obbligo dichiarativo in argomento, il D. Min. Economia e finanze 26/07/2012 precisa che:
• ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione;
• ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità (per il cui eventuale riconoscimento si applicano le disposizioni richiamate art. 9 del D.L. n. 557/1993) in capo ai fabbricati rurali, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.
Inoltre, la Circolare dell’Agenzia del territorio 07/08/2012, n. 2/T reca alcune precisazioni e specifiche di carattere tecnico in ordine alla necessità di presentare previamente l’atto di aggiornamento del CT (tipo mappale), con passaggio dei cespiti alla partita speciale 1 “Enti urbani e promiscui”, alla relazione tecnica allegata all’atto di aggiornamento cartografico e alla successiva dichiarazione DOCFA, relativa alle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rurale.


________________________________________
[1] Si ricorda che i commi in questione pongono a carico dei comuni l’obbligo di richiedere ai proprietari di diritti reali su immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto la presentazione degli opportuni atti di aggiornamento catastale. I comuni debbono poi inoltrare tale richiesta, corredata dagli elementi constatati e dalla data, ove accertata, a partire dalla quale riferire la mancata presentazione degli atti catastali, anche all’Agenzia delle entrate. In caso di mancato adempimento, da parte dei destinatari della richiesta, entro 90 giorni dalla notifica della stessa, spetta quindi all’Agenzia delle entrate provvedere d’ufficio, con oneri a carico dell’interessato. Le rendite catastali attribuite, siano esse derivate dalla spontanea dichiarazione dell’interessato o dall’attività svolta d’ufficio dall’Agenzia delle entrate, producono i propri effetti fiscali retroattivamente a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto. In caso risulti impossibile determinare tale data, la rendita decorrerà invece dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.
[2] Poiché la scadenza dell’obbligo in questione era prevista al 30/09/2012, si applica la fattispecie di cui alla lettera b-ter) dell’art. 13, comma 1, del D. Leg.vo 472/1997, relativa alle violazioni sanate oltre due anni dall’omissione o dall’errore, e che prevede appunto la riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo.

Salute e fratellanza.

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SIMBA4

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2017 alle ore 21:37

Cari amici e ragazzi che ne dite se ogn'uno presenta le sue scuse, sarebbe un grande gesto di maturità, comincio io.

Mi scuso se ho causato dissapori a qualcuno, e come da buon credente, CDVB. (CHE DIO VI BENEDICA).

Notte, Stefano

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bioffa69

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23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2017 alle ore 22:00

Scusami john, magari in una risposta ho esagerato anch'io, ma a tuo avviso è costruttivo il tuo modo di porti?

Qua si discute fra colleghi, ognuno porta il proprio sapere è la propria esperienza, non sono mai partito dal principio che qualcuno racconti fregnacce tanto per fare, ma perché io faccio così nella vita, ascolto, credo nelle persone e , nel nostro campo, visto che siamo tecnici, cerco di capire il perché di punti di vista diversi dai miei, visto che ritengo di non essere un superficiale.

Il tuo modo di "rispondere" offende, o diciamo non è educato, e questo irrita, per cui io non ho alcun problema a confrontarmi mai avuto , magari in un modo diverso, mi scuso per le offese.

ciao

ps ho visto adesso gli interventi dopo l'ultimo di john, il mio era consecutivo al suo, e vedo che tutti abbiamo avuto la stessa spinta di pace... bene ragazzi buona notte.

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tifotoro

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15 Aprile 2008

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2017 alle ore 22:20

Comunque alla fine leggendo tutte le vostre considerazioni, mi sono chiarito in maniera appassionata e divertente. Per cui grazie a tutti

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John_Pippero

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2017 alle ore 22:38

Io accetto le vostre scuse Simba e Bioffa, e mi scuso altrettanto se sono stato brusco e offensivo nei vostri confronti. Non ho mai avuto intenzione di offendere le persone come qui si sta facendo credere, andando a cercare addirittura il nome che ognuno di noi nasconde dietro il proprio nick come se ci si preparasse a fare una minaccia "attento che so il tuo nome e ti posso scovare in qualsiasi momento". Per questo preferisco, come ho già preannunciato, di ritirarmi dalla discussione. Non sono offeso ma ritengo che la discussione senza di me possa tornare in un clima più sereno e pacifico, vusto che mi ritengo il principale responsabile, quindi più ricca di informazioni utili da leggere come quella ultima che ha postato Amastria che ringrazio per il contributo.

Mi scuso anche con EFFEGI, ma storpiare il mio nick oltre che essere giudicato per non aver risposto a delle domande che mi sono state poste mi rende furioso e reagisco.

Non me la sento di continuare a intervenire.

Chiedo anche la cortesia di non parlare più di me in futuro anche perchè io mi escludo. Chi ha da dire qualcosa contro di me e la mia maleducazione perchè si ritiene offeso ovviamente può sfogarsi dirmene quattro o cinque o quante ne vuole e poi però la finisca. Io non replicherò. Anzi mi scuso in anticipo per averlo eventualmente provocato.

Buon lavoro e buona serata a tutti

P.S. Porgo le scuse anche al costui conosciutissimo venturiniluciano.

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venturiniluciano

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2017 alle ore 08:22

"John_Pippero" ha scritto:


Comunque, Bioffa, io ho sempre risposto a tutti i quesiti che mi sono stati posti....

andando a cercare addirittura il nome che ognuno di noi nasconde dietro il proprio nick come se ci si preparasse a fare una minaccia "attento che so il tuo nome e ti posso scovare in qualsiasi momento"...

P.S. Porgo le scuse anche al costui conosciutissimo venturiniluciano.



simpaticone, prima di andartene scrivi chi sei così giohiamo ad armi pari
per mia fortuna sono contento di essere uno sconosciuto e quindi non ho bisogno di celarmi dietro avatar e nickname

e comunque io ho elencato 3 punti e non mi sembra di aver letto risposte inerenti

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galileo73

Iscritto il:
11 Novembre 2011

Messaggi:
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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2017 alle ore 10:47

Salve.

vorrei sapere se c'è una data di scadenza per presentare l'atto di aggiornamento da FR a Magazzino.

Nelle lettere mandate dall'AE non vedo una scadenza.

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amastria

Iscritto il:
12 Febbraio 2003

Messaggi:
251

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2017 alle ore 18:21

Salve,

debbo constatare che alla fine “tutto è bene quel che finisce bene” con particolare apprezzamento per coloro che in questa discussione si sono cosparsi il capo con la cenere……..

Un mio pensiero.

Ritengo che il contributo ed apporto di John_Pippero debba poter continuare su questo forum poiché tutti i suoi interventi, nelle più diverse tematiche, siano stati trattati sempre con padronanza della materia, competenza e professionalità.

Avrà sbagliato nel modo di porsi, forse un po’ impulsivo e rozzo nel confronto, ma questo non toglie merito a tutti i sui interventi tecnici di cui sicuramente avranno tratto beneficio in molti trovando nelle sue risposte o discussioni soluzione ai propri quesiti.

Debbo altresi constatare che lo "stuzzicamento" nei sui confronti non è certo mancato da parte di altri colleghi...........

Quindi, riappacificati gli animi, farei un invito John di continuare con la sua presenza sul forum in quanto, come detto nella mia precedente, questo sito è nato come SCAMBIO DI ESPERIENZE TECNICHE E PROFESSIONALI e non di altro.

Salute e fratellanza.

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2017 alle ore 20:08

Quoto

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marcoct90

Iscritto il:
19 Giugno 2017 alle ore 10:02

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14

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 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2017 alle ore 20:29

Gentili colleghi. Sapete dirmi qual è il termine di decadenza della sanzione per variazione tardiva? Le opere sono state concluse 20anni fa.

Grazie

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