Ai fini dell'indicazione della data in cui l'unità immobiliare è abitabile o servibile all'uso si pongono i seguenti quesiti:
- Per fabbricati ante settembre 1967 e mai denunciati in catasto, è necessario l'indicazione di detta data? Sono dovute sanzioni in merito al fatto che oggi quell'unità viene censita in catasto?
- Per fabbricati realizzati dopo il settembre 1967 (edificati in modo regolare e/o soggetti alle leggi 47/85 e 724/94) e mai denunciati in catasto (dove può esistere una data di ultimazione delle opere, ma può anche mancare), è obbligatorio o no l'indicazione di detta data? Sono dovute sanzioni in merito al fatto che oggi quella/e unità viene/vengono censita/e in catasto?
- Per nuova costruzione si intende qualsiasi fabbricato, vecchio ante 1967 o nuovo, realizzato cioè in qualsiasi epoca e mai accatastato (quindi non presente nella banca dati catastale), oppure un nuovo fabbricato realizzato dopo il 12 marzo 2006?
- Esiste o meno la prescrizione di tre o cinque anni dalla data di ultimazione delle opere, oppure per il mancato accatastamento le sanzioni sono sempre dovute in base alla R.D.L. 652/1939 e successive modifiche? In quanto AT di Roma afferma che per le opere ultimate entro il 1° gennaio 2003 non è dovuta alcuna sanzione, ma si chiede la data di ultimazione lavori per costruzioni ante 1967 e per unità realizzate nel 1973 soggette a condono edilizio legge 47/85 con rilascio concessione nel 2002 (fenomeni accaduti il 09.5.2006).
Subiaco, 11.05.2006 geom. Mario Tantari