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Il PRECEDENTE sui frazionamenti delle aree di corte |

Silvano
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21 Giugno 2005
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Padova
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Caso altamente idiota: frazionamento di corte per costituzione di area urbana al fine di costituzione di diritto di superficie. Sopprimo il bcnc e costituisco il nuovo bcnc ridotto più una nuova unità afferente su identificativo... Pratica fatta altre decine di volte; ecco il responso: [code:1]-Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : Per poter costituire un'area urbana e' necessario procedere con frz. al NCT (vedi circ. 4/2009).[/code:1] Ve lo dicevo io: questa circolare maledettissima creerà delle disgrazie, salvo restando il fatto che io NON intendo frazionare il sedime del fabbricato solo per la loro inettidune nel legiferare e nel creare procedure incapaci di seguire le casistiche delle reali necessità che la professione catastale ci pone ogni giorno! Qualcuno di voi ha idea di come poter risolvere l'arcano per trovare un'intrepetazione ad hoc?
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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19 Maggio 2006
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Firenze
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Questa area cosa diventerà dopo la costituzione del diritto di superficie? Forse valuterei se può essere inserita in categoria F4. Purtroppo ai sensi della Circ.4/2009 non è possibile costituire area urbana senza frazionamento, almeno per ora. E non sono nemmeno convinto tu possa inserire l'area in F1 soggetta a diritto di superficie! Ehi.. Siamo o non siamo Periti Ambientali? Saluti.
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CESKO
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07 Novembre 2006
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Agro Nocerino Sarnese
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"Silvano" ha scritto: Caso altamente idiota: frazionamento di corte per costituzione di area urbana al fine di costituzione di diritto di superficie. Sopprimo il bcnc e costituisco il nuovo bcnc ridotto più una nuova unità afferente su identificativo... Pratica fatta altre decine di volte; ecco il responso: [code:1]-Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : Per poter costituire un'area urbana e' necessario procedere con frz. al NCT (vedi circ. 4/2009).[/code:1] Ve lo dicevo io: questa circolare maledettissima creerà delle disgrazie, salvo restando il fatto che io NON intendo frazionare il sedime del fabbricato solo per la loro inettidune nel legiferare e nel creare procedure incapaci di seguire le casistiche delle reali necessità che la professione catastale ci pone ogni giorno! Qualcuno di voi ha idea di come poter risolvere l'arcano per trovare un'intrepetazione ad hoc? era palese che bisogna redigere prima il frazionamento al C.T. e poi operare al N.C.E.U. Maledetta circolare....... :lol: :lol:
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gaetano59
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04 Gennaio 2007
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Silvano
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21 Giugno 2005
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Padova
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Purtroppo la circolare parla chiarissimo, è questo che mi manda in bestia... No frazionamento ct, no f1... Istituiro un c/6 posto auto... che mazza ne so, io non voglio/posso a metà opera presentarmi dall'ente richiedente la divisione, dire che da quando mi hanno deliberato l'incarico le regole sono cambiate e quindi il lavoro va integrato, presentato di nuovo in giunta, deliberata l'integrazione... io sto lavoro lo vorrei finire santoddio: chiedo troppo?
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Silvano
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21 Giugno 2005
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Padova
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Stamane mi sono diretto di buona lena all'ufficio provinciale dell'AdT della mia città per chiedere lumi in materia. Ovviamente ho saltato a piè pari il tecnico, mero esecutore della procedura, e ho proficuamente interloquito con la dirigenza (utilizzo questo linguaggio per non farmi redarguire dal buon Dioptra :P). In sostanza il concetto espresso è stato questo: se vuoi costituire un'area urbana devi frazionare al terreni, se vuoi un'unità provvisoria al fine di procedere con un qualsiasi negozio giuridico utilizza le categorie più appropriate F/3 e F/4. Così ho fatto, semplice no? Ora vediamo se la pratica viene correttamente registrata (a meno che io non abbia commesso qualche altro misterioso errore). Vi terrà informati.
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TOPO_GIGIO
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31 Luglio 2009
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" Chiarimenti Circolare n. 4/09 25/11/2009 - COMMISSIONE TOPOGRAFIA CATASTO Tipologia: Comunicazione di interesse Provinciale Cari Colleghi e Colleghe, come già indicato nella comunicazione telematica del 18 novembre u.s., con il 01/11/2009, è entrata in vigore la Circolare n. 4/09 la quale introduce novità nelle procedure di presentazione delle pratiche presso il catasto fabbricati. Tra le altre introduce l'obbligo di rappresentazione delle dividenti delle singole unità immobiliari sugli elaborati planimetrici. Dall'attenta lettura della circolare si evince che la stessa è da ritenersi "sperimentale" fino al 31/03/2010 pertanto non è motivo di sospensione il non rispetto integrale dei contenuti della stessa. In accordo con l'Agenzia del Territorio si è ritenuto di procedere in questo periodo con la sola "sperimentazione" dei contenuti della circolare, raccomandando i tecnici professionisti di procedere come previsto dalla stessa solo se in possesso degli elementi da rappresentare (es. professionista redattore di una dichiarazione di nuova costruzione); negli altri casi (es. professionista redattore di variazione su immobile con numerosi subalterni, incaricato dell'aggiornamento di una sola unità), si potrà procedere come di consuetudine. A livello nazionale sia il CNGeGL che la Direzione Centrale dell'AdT stanno concordando una procedura univoca in vista dell'entrata a regime della citata circolare n. 4/09. Si invitano gli iscritti a comunicare alla Direzione Provinciale dell'AdT di Venezia e al Collegio eventuali interpretazioni difformi da quanto concordato con i responsabili dell'Ufficio. La Commissione Topografia e Catasto " ....
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