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Autore Donazione di magazzino con frazionamento in corso di approvazione

geo-delta

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 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2023 alle ore 19:51

Sto assistendo un cliente per un atto di donazione che coinvolge più immobili e più soggetti. Mi si è presentata la seguente situazione: il mio cliente intende donare (anche) un locale deposito a due suoi figli. Le quote immobiliari previste sono: 75% e 25%. Ho consigliato di non procedere con la donazione per quote definite ma non individuate in catasto (cioé senza frazionamento). In pratica: redigo aggiornamento DocFa con la causale "Frazionamento per trasferimento di diritti". Chiuse le pratiche previste (urbanistica e catastale) e con il frazionamento già approvato, si procede con la donazione. In tal modo i donatari ricevono quote univocamente identificate e intestate in catasto e non sarà necessario, in futuro, un atto notarile di divisione. Ho già predisposto la CILA con gli allegati grafici per la pratica urbanistica (Comune) ed ho avviato la compilazione dell'atto di aggiornamento DocFa da depositare in Catasto. Accade però che il committente, per un proprio impedimento, ha necessità di concludere con la donazione. Mi sono fermato con l'invio della CILA e, nel dubbio, scrivo qui sul forum per avere supporto. Il quesito che pongo è il seguente: a fronte della richiesta/necessità del cliente di procedere più celermente con la donazione, il notaio potrebbe accettare di redigere l'atto, con il frazionamento già depositato ma in corso di approvazione? Se questa opzione fosse percorribile, anche se si tratta di pochi giorni, verrebbe eliminata l'incertezza sui tempi (sospensioni, re-invii ecc.) ed io... porterei a termine l'iter avviato e non cestinerei la parte di lavoro già svolta. Anche questo conta.

Grazie in anticipo per gli eventuali interventi e pareri.

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Autore Risposta

EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2023 alle ore 12:32

"geo-delta" ha scritto:
....Il quesito che pongo è il seguente: a fronte della richiesta/necessità del cliente di procedere più celermente con la donazione, il notaio potrebbe accettare di redigere l'atto, con il frazionamento già depositato ma in corso di approvazione? Se questa opzione fosse percorribile, anche se si tratta di pochi giorni, verrebbe eliminata l'incertezza sui tempi (sospensioni, re-invii ecc.) ed io... porterei a termine l'iter avviato e non cestinerei la parte di lavoro già svolta. Anche questo conta.



Ciao geo-delta, la risposta purtroppo è semplice e diretta: NO.

Con l'entrata in vigore del d.P.R. 650 del 26/10/1972 il notaio non può più stipulare un atto (qualunque esso sia) con un frazionamento ancora non approvato.

Prima dell'entrata in vigore di questo d.P.R. lo poteva fare, oggi non più, e aggiungo ..... meno male.

Buona domenica

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2023 alle ore 15:40

La CILA non ha bisogno di approvazione.

La CILA è una comunicazione di inizio attività edilizia ed è già un titolo autorizzativo a tutti gli effetti delle opere previste.

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geoalfa

(GURU)

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-

 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2023 alle ore 07:52

Quoto Effegi !



@ disturbatori di professione, tanto per chiarire :

Che c'entra la cila con l'approvazione del frazionamento al quale si riferisce Effegi?

E' l'ennesima prova che vuoi confondere il normale utilizzo di geolive.org?

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geo-delta

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17 Gennaio 2020 alle ore 08:12

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2023 alle ore 15:24

Grazie per la risposta EFFEGI. Le risposte migliori sono proprio quelle "semplici e dirette". Come la tua. Andrò a ri-leggere il D.P.R. 650/72 anche se la cosa di mio interesse l'hai scritta tu in tutta chiarezza. Concordo con la tua posizione: reputo decisamente preferibile - lo scrivo da cittadino prima ancora che da tecnico - che un atto notarile faccia riferimento unicamente ad informazioni "certe" e già presenti nei registri catstali. Magari è un vincolo in più quando, come nel caso da me prospettato, si ha necessità di scollegare procedimenti inter-dipendenti ma se è così, c'è poco da girarci intorno.

Ancora grazie, anche per la tempestività dell'intervento.

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geo-delta

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17 Gennaio 2020 alle ore 08:12

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2023 alle ore 15:36

Ciao Latemar. Tra le righe mi stai dicendo: sbrigati a depositare il frazionamento, i tempi tecnici potrebbero essere veramente brevi: due/tre giorni o anche meno. E questo perché la CILA non è soggetta ad approvazione: oggi la invii e i lavori possono già iniziare. Ti confesso che il mio piano di riserva prevede di sfruttare proprio la circostanza da te sottolineata. Ora, acquisita anche la risposta di Effegi, è l'unico piano percorribile, se non voglio rinunciare a concludere il frazionamento avviato.

Grazie.

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2023 alle ore 16:13

"geo-delta" ha scritto:
Ciao Latemar. Tra le righe mi stai dicendo: sbrigati a depositare il frazionamento, i tempi tecnici potrebbero essere veramente brevi: due/tre giorni o anche meno. E questo perché la CILA non è soggetta ad approvazione: oggi la invii e i lavori possono già iniziare. Ti confesso che il mio piano di riserva prevede di sfruttare proprio la circostanza da te sottolineata. Ora, acquisita anche la risposta di Effegi, è l'unico piano percorribile, se non voglio rinunciare a concludere il frazionamento avviato.

Grazie.



Ciao Geo-delta.

Ti ringrazio della considerazione.

Ammetto che ho interpretato male il tuo caso, intendendo proprio il fatto che tu attendessi l'approvazione alla esecuzione delle opere e non facessi riferimento invece all'approvazione docfa.

Chiarito questo equivoco, da me provocato, va considerato comunque che:

- Le date di deposito delle pratiche devono essere reali ed anche attendibili. Nel senso che devi dare il tempo alle opere, iniziate al giorno del deposito della CILA, di realizzarsi e concludersi prima o il giorno stesso della trasmissione del docfa in cui si comunica la data del termine delle opere. Il deposito del docfa, per non incorrere nella sanzione per ritardata comunicazione della variazione catastale, deve essere trasmessa e registrata nei trenta giorni successivi alla data di ultimazione delle opere.

- Il DPR 720/1972 tratta i frazionamenti dei terreni.

"geo-delta" ha scritto:
Le quote immobiliari previste sono: 75% e 25%. Ho consigliato di non procedere con la donazione per quote definite ma non individuate in catasto (cioé senza frazionamento). In pratica: redigo aggiornamento DocFa con la causale "Frazionamento per trasferimento di diritti". Chiuse le pratiche previste (urbanistica e catastale) e con il frazionamento già approvato, si procede con la donazione. In tal modo i donatari ricevono quote univocamente identificate e intestate in catasto e non sarà necessario, in futuro, un atto notarile di divisione.



Premesso che la causale "Frazionamento per trasferimento dei diritti" veniva un tempo utilizzata quando si costituiva tra le due derivate una porzione in corso di costruzione o di definizione F3 o F4 (il caso classico della stanza dell' abitazione che veniva ceduta all'appartamento limitrofo che oggi non è piu' ammesso).

Nel tuo specifico caso la causale è "divisione" perchè da una unità immobiliare ne costituisci due, finite ed autonomamente utilizzabili. Questo docfa dovrebbe essere registrato in automatico in atti, quindi in brevissimo tempo e ti invito a prestare particolare attenzione a non effettuare errori perchè dal catasto non avviene alcun controllo.

In merito alla tua domanda, conviene sicuramente aspettare la registrazione del docfa prima di andare a stipulare l'atto di divisione.

Però, sinceramente, ci ho capito poco di quanto hai deciso di consigliare in merito alle quote immobiliari previste nella divisione, puoi spiegare meglio ?

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geo-delta

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2023 alle ore 16:19

"geoalfa" ha scritto:
Quoto Effegi !



@ disturbatori di professione, tanto per chiarire :

Che c'entra la cila con l'approvazione del frazionamento al quale si riferisce Effegi?

E' l'ennesima prova che vuoi confondere il normale utilizzo di geolive.org?






Geoalfa, non vivo abbastanza da vicino questo forum, che trovo utile e ben gestito, per comprendere il problema messo in luce dal tuo messaggio. Restando però al contenuto della presente discussione, la CILA è chiaramente slegata dall'approvazione del frazionamento. C'è giusto una sequenzialità temporale (anche se ravvicinata, proprio in virtù della specifica natura della CILA, come richiamato da Latemar) che i due endo-procedimenti devono rispettare. Si invia la CILA ed a seguire si deposita il frazionamento. I due procedimenti sono legati solo in relazione al 'problema tempo' emerso nel caso da me esposto. E' in tal senso che ho letto la risposta ricevuta. In ogni caso se è in corso un'azione di "disturbo" del normale utilizzo di questo forum, posso solo prenderne atto e dispiacermene.

Buon pomeriggio.

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geo-delta

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17 Gennaio 2020 alle ore 08:12

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2023 alle ore 16:53

Buon pomeriggio Latemar, ti ringrazio subito per la particolareggiata e utilissima risposta...e per il tempo prezioso che hai dedicato alla discussione.

Chiarisco brevemente la questione delle quote. Se non si fa il DocFa per "divisione" (come tu mi indichi nella risposta) prima della donazione, il notaio può solo indicare le porzioni immobiliari donate. Vale a dire:

[

...

Il soggetto A dona al soggetto B la quota pari a 3/4 in piena proprietà dell'unità immobiliare urbana xxx...

Il soggetto A dona al soggetto C la quota pari a 1/4 in piena proprietà dell'unità immobiliare urbana xxx ...

]

In tal modo, a donazione fatta, le quote restano non identificate in catasto. I soggetti donatari (B e C per restare all'esempio) si ritrovano comproprietari in diversa quota della medesima unità immobiliare. Da qui la mia proposta, fatta al cliente, di frazionare l'unità nelle quote desiderate. Depositare il frazionamento e aspettarne l'approvazione (che tu prevedi rapida, addirittura automatica).

Con la causale "Frazionamento per trasferimento di diritti" se ci pensi, io fotografo la situazione reale. Il proprietario chiede un frazionamento perché intende trasferire il proprio diritto di prorprietà sul magazzino, ai propri figli. Senza opere, perché basta chiudere due porte interne. Stessa destinazione d'uso, stessa volumetria, nessun intervento sulla parte strutturale, nessun intervento impiantistico (è un locale deposito).



Ti ringrazio ancora per le utili indicazioni.

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