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/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa frammentazione per trasferimento dei diritti
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Autore Docfa frammentazione per trasferimento dei diritti

Liza82

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16 Novembre 2018 alle ore 08:00

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 08:29

Buongiorno forum,

Innanzitutto grazie a tutti per le risposte e anche per le domande da cui si impara ogni volta qualcosa di nuovo.

Veniamo al dunque, sono alle prese con il mio secondo Docfa e ho dei dubbi forse banali ma mi serve un aiutino.

La situazione è la seguente

2 vicini di casa ( sub1 e sub2) con immobili indipendenti, una corte centrale suddivisa catastalmente tra le proprietà e 2 orti sul retro sempre suddivisi catastalmente. Ora un vicino (sub2) vuole vendere all'altro (sub1) il suo orto.

Per quanto riguarda la documentazione Docfa ho i sub1 e sub 2 costituiti entrambi da immobile+corte+orto

Devo intervenire sul sub2 con una "frammentazione per trasferimento di diritti" ..scorporo così dal sub2 "immobile+ corte" e"orto"e quest ultimo lo metto in categoria F4 (in attesa dell'atto notarile di compravendita) .. giusto?

La mia domanda è devo creare 2 nuovi sub ..quindi sub3(immobile+corte) e sub4 (orto) e di conseguenza ridisegnare l'intero immobile?

La cosa si ripeterà poi anche una volta che l'orto passa di proprietà .

Grazie

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Autore Risposta

bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 08:41

La causale Frammentazione non esiste, la tua è una divisione, l'orto che viene stralciato non deve essere denunciato come F/4, le F/4 si usano veramente in rari casi, come da circolari.



L'orto stralciato, trattandosi di area , lo denuncerai come F/1.

Devi chìaramente rifare la planimetria che comprende attualmente l'orto, e evidentemente l'elaborato planimetrico, anche se non esiste, visto che costituisci una categoria F.

Saluti

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 10:29

"bioffa69" ha scritto:
La causale Frammentazione non esiste, la tua è una divisione, l'orto che viene stralciato non deve essere denunciato come F/4, le F/4 si usano veramente in rari casi, come da circolari.



L'orto stralciato, trattandosi di area , lo denuncerai come F/1.

Devi chìaramente rifare la planimetria che comprende attualmente l'orto, e evidentemente l'elaborato planimetrico, anche se non esiste, visto che costituisci una categoria F.

Saluti



ma soprattutto nella relazione tecnica specificare perchè il giardino viene stralciato dalla consistenza immobiliare originaria, attenendosi rigorosamente al punto 3.5 della Nota prot.17471 del 31/03/2010.

se no il Docfa viene respinto in mancanza del mancato T.F. al C.T.!

saluti

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Liza82

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 13:07

Innanzitutto grazie a entrambi. Mi scuso per la gaffe "frammentazione " al posto di Frazionamento.

In questo caso quindi la causale appropriata è divisione .. e creo 2 nuovi sub con relativi elaborati planimetrici.. ma per il sub composto da immobile+corte devo reinserire tutti i dati con planimetria ecc?

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 13:38

"Liza82" ha scritto:
Innanzitutto grazie a entrambi. Mi scuso per la gaffe "frammentazione " al posto di Frazionamento.

In questo caso quindi la causale appropriata è divisione .. e creo 2 nuovi sub con relativi elaborati planimetrici.. ma per il sub composto da immobile+corte devo reinserire tutti i dati con planimetria ecc?



- l'elaborato planimetrico è unico e va redatto contestualmente alla costituzione dell'area urbana (eventualmente sostituisce quello presente in banca dati relativo ai sub 1 e 2);

- va rifatta ex novo la scheda dell'u.i. sub 2

- ho dei dubbi che possa bastare un solo Docfa con la causale "ampliamento" (io avrei fatto diversamente), il tutto a discrezione dell'Ufficio!!!

saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 13:40

"Liza82" ha scritto:

In questo caso quindi la causale appropriata è divisione .. e creo 2 nuovi sub con relativi elaborati planimetrici.. ma per il sub composto da immobile+corte devo reinserire tutti i dati con planimetria ecc?



Ehm... ehm.... dovresti saperlo ! Non sei abbastanza preparata ad affrontare l'incarico da sola e neanche il nostro aiuto ti può consentire di eseguire il lavoro senza causare danni.

Comunque è sì, occorre reinserire tutti i dati.

In riferimento a quanto sostiene Cesko, il frazionamento al CT sarebbe obbligatorio solo se avviene un trasferimento dell'area urbana da un lotto ad un altro. Non è questo il caso. La particella derivata rimane all'interno dello stesso lotto.



Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 13:43

"CESKO" ha scritto:

- ho dei dubbi che possa bastare un solo Docfa con la causale "ampliamento" (io avrei fatto diversamente), il tutto a discrezione dell'Ufficio!!!

saluti



Non l'ho capita.

Che c'entra l'ampliamento ?

C'è da fare il trasferimento dell'orto prima.

Saluti

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 13:50

"totonno" ha scritto:
In riferimento a quanto sostiene Cesko, il frazionamento al CT sarebbe obbligatorio solo se avviene un trasferimento dell'area urbana da un lotto ad un altro. Non è questo il caso. La particella derivata rimane all'interno dello stesso lotto.



Anto.... ma l'hai letta la Nota 17471/2010??

si parla dello stesso lotto edificato

non di trasferimento da un lotto ad un altro lotto!

questo è il caso di Liza82!

spero di non sbagliarmi (in caso contrario potresti gentilmente indicarmi la circolare di quanto sostieni, mi sfugge in questo momento)

Ti ringrazio



*** P.S. ***

leggi questo post:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 14:01

"CESKO" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
In riferimento a quanto sostiene Cesko, il frazionamento al CT sarebbe obbligatorio solo se avviene un trasferimento dell'area urbana da un lotto ad un altro. Non è questo il caso. La particella derivata rimane all'interno dello stesso lotto.



Anto.... ma l'hai letta la Nota 17471/2010??

si parla dello stesso lotto edificato

non di trasferimento da un lotto ad un altro lotto!

questo è il caso di Liza82!

spero di non sbagliarmi (in caso contrario potresti gentilmente indicarmi la circolare di quanto sostieni, mi sfugge in questo momento)

Ti ringrazio



Certo che l'ho letta. Paragrafo 3.5. E' consentito dividere su area urbana edificata e censita con l'elaborato planimetrico purchè questa rimanga nello stesso lotto di origine.

Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 14:06

"CESKO" ha scritto:


*** P.S. ***

leggi questo post:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...

Riguardo la discussione che riporti, il frazionamento di una area urbana è un frazionamento sempre perchè non sussistono assolutamente le condizioni previste dalla circolare che tu segnali.



Saluti

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 14:09

"totonno" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
In riferimento a quanto sostiene Cesko, il frazionamento al CT sarebbe obbligatorio solo se avviene un trasferimento dell'area urbana da un lotto ad un altro. Non è questo il caso. La particella derivata rimane all'interno dello stesso lotto.



Anto.... ma l'hai letta la Nota 17471/2010??

si parla dello stesso lotto edificato

non di trasferimento da un lotto ad un altro lotto!

questo è il caso di Liza82!

spero di non sbagliarmi (in caso contrario potresti gentilmente indicarmi la circolare di quanto sostieni, mi sfugge in questo momento)

Ti ringrazio



Certo che l'ho letta. Paragrafo 3.5.

Saluti



Appunto..........


leggi anche questo post (E' MOLTO PIU' CHIARO ED ESAUSTIVO - intervento "BIOFFA"):



www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...

il senso è: che ne sa l'Ufficio se l'area urbana stralciata rimane nello stesso lotto edificato (caso di Liza82) e/o deve essere trasferito ad altro confinante (altro mappale)?

proprio per questo motivo in relazione tecnica ai sensi del puto 3.5 della Nota 17471/2010, va specificato che fine farà successivamente l'area urbana costituita!!

Concordi con me???

---- senza giri di parole, secondo me stiamo dicendo la stessa cosa e/o esprimendo lo stesso concetto.

saluti

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 14:21

Aggiungo inoltre che la Nota 17471/2010 è solo un chiarimento operativo che in sintesi richiama lo stesso concetto espresso al punto 3.5 della Circolare n.4/2009.

In conclusione nel Docfa, va chiarito che l'area urbana costituita rimarrà nello stesso lotto edificato e sarà oggetto di trasferimento in favore del soggetto proprietario del SUB 1, il quale si impegna ad accorpare la suddetta area urbana alla corte e/o giardino di sua proprietà, ovvero di pertinenza della medesima U.I. sub 1.

saluti cordiali

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 14:41

Uno pseudo caso simile l'ho già fatto nel 2018.

Se io ho un'unità immobiliare con corte annessa (o corti annesse).

Se la corte (o una delle corti) la voglio cedere al vicino il quale possiede già una sua unità immobiliare che confina con la suddetta corte oggetto di cessione, la procedura è la seguente:

- fraziono l'unità con causale Altre: FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE. Nel senso che fraziono ad esempio un'abitazione (A/X) e creo un'abitazione (A/X) ed un'area urbana (F/1);

- preciso nel Docfa che l'area urbana resterà correlata al lotto edificato (del confinante, NDR) nel senso che dopo la stipula l'acquirente si impegnerà a trasformare con successivo Docfa, a corte comune o esclusiva, l'area generata a seguito del Docfa, censita con mappale e subalterno, con qualifica di "Area Urbana".

In poche parole la norma, nei casi in cui l'area urbana resti di competenza piena del Catasto Fabbricati anche dopo la stipula, concede una deroga che eviti un frazionamento sulla mappa di un'area urbana, permettendo il suddetto frazionamento anche solo sull'elaborato planimetrico.

E' chiaro che nel caso in questione e dopo la stipula, l'eventuale corte comune e/o corte esclusiva avrà un mappale diverso rispetto al fabbricato principale.

Ad esempio e dopo la stipula:

se l'area urbana particella 400 sub 3 oggetto di acquisto avrà le caratteristiche di corte comune, la medesima, dopo la variazione con Docfa a particella 400 sub 4, diventerà corte comune delle particelle 399 sub 1 e 399 sub 2;

se l'area urbana particella 400 sub 3 oggetto di acquisto avrà le caratteristice di corte esclusiva della particella 399, dopo la variazione con Docfa (Altre: FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE) verrà costituita l'unità graffata particella 399 sub 1 e 400 sub 4.

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 15:13

"EALFIN" ha scritto:
Uno pseudo caso simile l'ho già fatto nel 2018.

Se io ho un'unità immobiliare con corte annessa (o corti annesse).

Se la corte (o una delle corti) la voglio cedere al vicino il quale possiede già una sua unità immobiliare che confina con la suddetta corte oggetto di cessione, la procedura è la seguente:

- fraziono l'unità con causale Altre: FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE. Nel senso che fraziono ad esempio un'abitazione (A/X) e creo un'abitazione (A/X) ed un'area urbana (F/1);

- preciso nel Docfa che l'area urbana resterà correlata al lotto edificato (del confinante, NDR) nel senso che dopo la stipula l'acquirente si impegnerà a trasformare con successivo Docfa, a corte comune o esclusiva, l'area generata a seguito del Docfa, censita con mappale e subalterno, con qualifica di "Area Urbana".

In poche parole la norma, nei casi in cui l'area urbana resti di competenza piena del Catasto Fabbricati anche dopo la stipula, concede una deroga che eviti un frazionamento sulla mappa di un'area urbana, permettendo il suddetto frazionamento anche solo sull'elaborato planimetrico.

E' chiaro che nel caso in questione e dopo la stipula, l'eventuale corte comune e/o corte esclusiva avrà un mappale diverso rispetto al fabbricato principale.

Ad esempio e dopo la stipula:

se l'area urbana particella 400 sub 3 oggetto di acquisto avrà le caratteristiche di corte comune, la medesima, dopo la variazione con Docfa a particella 400 sub 4, diventerà corte comune delle particelle 399 sub 1 e 399 sub 2;

se l'area urbana particella 400 sub 3 oggetto di acquisto avrà le caratteristice di corte esclusiva della particella 399, dopo la variazione con Docfa (Altre: FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE) verrà costituita l'unità graffata particella 399 sub 1 e 400 sub 4.



EALFIN ti prego cerca di essere più sintetico, lascia stare gli esempi con quel cavolo di cambio particella da 399 a 400 sembra che tu ammetta il frazionamento ma poi sei per non farlo. Non ci si capisce niente. Un casino.

Cerca di limitarti al caso in questione. Gli esempi dovrebbero aiutare a capire ma solo se sono pertinenti, altrimenti generano solo confusione.

Grazie

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 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2018 alle ore 15:18

"CESKO" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
In riferimento a quanto sostiene Cesko, il frazionamento al CT sarebbe obbligatorio solo se avviene un trasferimento dell'area urbana da un lotto ad un altro. Non è questo il caso. La particella derivata rimane all'interno dello stesso lotto.



Anto.... ma l'hai letta la Nota 17471/2010??

si parla dello stesso lotto edificato

non di trasferimento da un lotto ad un altro lotto!

questo è il caso di Liza82!

spero di non sbagliarmi (in caso contrario potresti gentilmente indicarmi la circolare di quanto sostieni, mi sfugge in questo momento)

Ti ringrazio



Certo che l'ho letta. Paragrafo 3.5.

Saluti



Appunto..........


leggi anche questo post (E' MOLTO PIU' CHIARO ED ESAUSTIVO - intervento "BIOFFA"):



www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...

il senso è: che ne sa l'Ufficio se l'area urbana stralciata rimane nello stesso lotto edificato (caso di Liza82) e/o deve essere trasferito ad altro confinante (altro mappale)?

proprio per questo motivo in relazione tecnica ai sensi del puto 3.5 della Nota 17471/2010, va specificato che fine farà successivamente l'area urbana costituita!!

Concordi con me???

---- senza giri di parole, secondo me stiamo dicendo la stessa cosa e/o esprimendo lo stesso concetto.

saluti



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Nella discussione che riporti, Bioffa esprime esattamente quello che sto sostenendo io qui. non ci vuole frazionamento al terreni se l'area urbana stralciata rimane all'interno del lotto edificato. Che è esattamente il caso di Liza82.

A me non sembra che stiamo dicendo la stessa cosa. Tu sostieni che c'è l'obbligo del frazionamento in questo caso specifico, io no.



Saluti

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