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diritti corte comune |

burgise
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save, ho un caso da chiarire. Ho proceduto al catastamento di 10 UIU su una particella intestata a 10 proprietrai ognuno con sue quote. Ho predisposto il TM fabbricato con corte e il docfa assegnando sub 1 alla corte BCNC e sub 2 3 4 ecc ai rimanenti UIU. Vi chiedo adesso, essendo la corte BCNC, non riportando in visura al sub 1 la ditta intesatatria , su questa corte comune i 10 proprietari avranno tutti gli stessi diritti, oppure ognuno potra vantare, in vbase alla sua quota di appartenenza indicata sia nel TM che docfa, un diritto ciascuno diverso dall'altro??? Vi chiedo cio' in conseguenza del fatto che dovendosi fare l'atto di divisione, i proprietari vogliono sapere se nell'atto devo indicare che ognuno va ad avere una quota di corte propozionale a quella che4 loro hanno dal mio Docfa cosi come oggi presentato??? Grazie ho bisogno di una delucidazione
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(GURU)
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prato
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La comproprietà sulle parti comuni è regolamentata in mancanza di patti diversi dall'art.1117 c.c.. Quindi nell'atto di trasferimento sarà citata normalmente la cessione della relativa quota proporzionale come da art.1117 c.c.. Se vuoi ripartire esattamente le quote devi predisporre le tabelle millesimali ed allegarle all'atto (cosa comunque consigliabile per la ripartizione delle future spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni). saluti
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burgise
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18 Giugno 2008
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ok allora mi confermi quindi che dato che la p.lla originaria era divisa per quote diverse fra i proprietari, la p..la derivata oggi BCNC potra essere assegnata per quote, limitandoci solo ad indicare tutto cio' nelrogito che seguira poer la divisione delle case, specificando quindi che la corte comune, indicata come p.lla 72 sub 1 rimane assegnata ai proprietari per quote indivise identice a quelle che gli stessi avevano per la p.lla 23 da cui si sono originata la p.lla 72 sub 1
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Il BCNC è comune ai subalterni 2-3-4- ecc... Adesso ogni U.I sono intestati a diversi proprietari ognuno per la propria quota. Nell'atto di divisione ogni UI verrà intestata al singolo tizio. Il BCNC rimarrà comune ai sub. 2-3-4 ecc.. senza variare la sua natura e niente va scritto specificatamente nell'atto se non che vengano trasferite nella divisione le parti comuni in proporzione alle quote di proprietà delle U.I. Saluti.
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burgise
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18 Giugno 2008
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quindi totonno, siccome ogni proprietario vuole che si specifichie la sua quota di corte propozionale a quella orginaria della p.lla 23 su cui sorge il fabbricato, bastera' indicare nell'atto di divisione che la corte comune sara' attribuita propozionalmente alle quote che ognuno aveva e che al momento è la stessa di quella di ogni UIU sorta in seguito al catasatmento, indivisi,, confermi???
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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"burgise" ha scritto: quindi totonno, siccome ogni proprietario vuole che si specifichie la sua quota di corte propozionale a quella orginaria della p.lla 23 su cui sorge il fabbricato, bastera' indicare nell'atto di divisione che la corte comune sara' attribuita propozionalmente alle quote che ognuno aveva e che al momento è la stessa di quella di ogni UIU sorta in seguito al catasatmento, indivisi,, confermi??? Se la quota che avevano prima coincide con la piena proprietà dell'immobile acquisito per intero dalla divisione, condivido. Altrimenti il BCNC avrà le quote coincidenti in proporzione alle UI di cui è comune. Se vogliono quote non proporzionali con le proprietà degli immobili trasferiti, allora nell'atto andrà specificato le differenti quote e il trasferimento interesserà anche esse non più come BCNC ma come Bene censibile. Quest'ultimo caso è parecchio complicato e non comprensibile. Le quote se vuoi stabilirle numericamente occorre trasformarle in millesimi di proprietà proporzionali alla consistenza delle singole proprietà che godono del BCNC, così come meglio ha spiegato Numero. Saluti.
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burgise
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18 Giugno 2008
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ok, ai proprietari interessa specificare che essi hanno il diritto sulla corte in base a quando erano le loro quote sulla p.lla 23 originaria prima che divenisse bcnc; quindi nell'atto si specifichera' cio', indicando anche che naturalmente tali quote si aggiorneranno in conseguenza di atti, successioni ecc. che via di seguito verrano, trasferendoli esclusivamentte come servitu' indicandoli nei vari atti traslativi oppure specificandoli nelle osservazione in una successione. I fabbricati al momento sono indicati con le quote originarie della p.lla 23 , ma con la divisione ad ognuno dsara' aeegnato il proprio/i sub come proprieta' 1/1
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