Buon pomeriggio
Art. 28 del Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652, come modificato dal
Decreto-legge del 10/01/2006, n. 4, Articolo 34 quinquies
“I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che
debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere
dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui
sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati”.
Il medesimo termine è stabilito anche per le dichiarazioni di variazioni,
ex art. 20 del Regio decreto-legge citato.
Questa è la data da riportare sul docfa e che verrà riportata la medesima nella dichiarazione di fine dei lavori al comune.
Alla dichiarazione di fine lavori devi inserire i nuovi identificativi catastali provenienti dalla variazione catastale che andrai anch'essa a riportare (protocollo e data di registrazione). La registrazione la alleghi alla fine dei lavori.
Le dichiarazioni di conformità non sono obbligatorie da allegare alla fine dei lavori.
Saluti