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Dichiarazione porzione di uiu con cambio d'uso |

lorenzo73
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Ringrazio innanzitutto chi potrà e vorrò aiutarmi ho fatto una scia per fusione e cambio d'uso di tre aunità immobiliari. ora devo chiudere tutto e fare la variazione catastale l'unità catastalmente è divisa in due ripostigli c/2 e un'autorimessa c/6 ho visto che le ditte sono differenti, i due rispostigli al marito e il c/6 intestato al marito e alla moglie pertanto non posso fondere. la strada da percorrere mi pare quella della "chichiarazione di porzione di uiu" che leggo sulle guide e sulla relativa circolare si può fare anche per più di una uiu. il mio dubbio verte sul fatto che catastalmente devo cambiare l'uso a tutte e tre le uiu che passano ad A/2.....devo prima fare docfa per cambio d'uso per tutte e tre e poi dopo fare la dichiarazione di porzioni di uiu oppure posso fare tutto insieme? Se posso fare tutto insieme lascio comunque come causale in "altre:dichiarazione di porzione di uiu?" Grazie
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lorenzo73
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10 Gennaio 2007
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aggiungo ulteriori indicazioni schematicamente le uiu sono messe così ibb.co/grf3bty si possono fondere i due sub di "tizio" pur non essendo comunicanti e poi fare la dichiarazione di porzione di uiu con due unità immobiliari?
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rossa
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Buongiorno. Benchè nell'help in linea del DOCFA la causale FUS (fusione) venga indicata come compatibile col la causale VDE (variazione di destinazione) il programma segnala errore di compatibilità fra queste causali, pertanto il mio consiglio è: - presentare un primo documento in cui sopprimi i due subalterni del solo Tizio e crei un nuovo subalterno con causale FUS e RST (ristrutturazione) che penso sia compresa nella SCIA presentata e scrivendo in relazione che è unita di fatto al subalterno del secondo documento, - presentare un secondo documento in cui sopprimi il subalterno di Tizio e Caio crei un nuovo subalterno con causale VDE scrivendo in relazione che è unita di fatto al subalterno del primo documento. Saluti.
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totonno
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"rossa" ha scritto: Buongiorno. Benchè nell'help in linea del DOCFA la causale FUS (fusione) venga indicata come compatibile col la causale VDE (variazione di destinazione) il programma segnala errore di compatibilità fra queste causali, pertanto il mio consiglio è: - presentare un primo documento in cui sopprimi i due subalterni del solo Tizio e crei un nuovo subalterno con causale FUS e RST (ristrutturazione) che penso sia compresa nella SCIA presentata e scrivendo in relazione che è unita di fatto al subalterno del secondo documento, - presentare un secondo documento in cui sopprimi il subalterno di Tizio e Caio crei un nuovo subalterno con causale VDE scrivendo in relazione che è unita di fatto al subalterno del primo documento. Saluti. Sì ma in questo caso per far comparire in visura l'annotazione "UIU unita di fatto ai fini fiscali", occorre seguire le indicazioni della circolare 15232 del 2002, se ho capito bene. Saluti
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pan
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La dichiarazione di porzione di uiu secondo me , e così la pensano in alcune agenzie, si utilizza per una nuova costruzione quando è, appunto. porzione unita di fatto. Per le fusioni di unità già censite la soluzione migliore è altre. Del resto in qualche modo si deve pur fare. Nella relazione tecnica si riporta la solita manfrina bla bla ... ai fini fiscali. Sono alle prese con una pratica in cui un'unica abitazione (questo è) composta da 6 ditte diverse di cui una è nuova costruzione su lotto libero, una conferma di mappa e una sopraelevazione su unità già censita oltre a 3 sub urbani. Non mi basteranno i caratteri nella relazione tecnica
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rossa
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Buongiorno. Non mi pare sussista l'obbigo di utilizzare la dicitura "unita di fatto..." solo per le nuove costruzioni. Al contrario, la richiamata Circolare 15232/2020, fa esempi anche per variazioni di situazioni esistenti. Nel caso prospettato da lorenzo 73 bisogna adattarsi per superare l'incompatibilità delle causali. Saluti.
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bioffa69
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BRESCIA
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"rossa" ha scritto: Buongiorno. Non mi pare sussista l'obbigo di utilizzare la dicitura "unita di fatto..." solo per le nuove costruzioni. Al contrario, la richiamata Circolare 15232/2020, fa esempi anche per variazioni di situazioni esistenti. Nel caso prospettato da lorenzo 73 bisogna adattarsi per superare l'incompatibilità delle causali. Saluti. Concordo, i casi che ho tarttato io , sono sempre stati di variazione, del resto lo scopo della nota è chiaro. Concordo anche per l'obbligo di adattamneto nella dicitura della causale, la circolare 4/2009, ti da una dritta, che poi dovvrai adattare acnhe per la dichiarazione di porzioni di uiu. Saluti
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samsung
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Io farei tre docfa (uno per sub), tutte e tre per Cambio destinazione d'uso, ed il richiamo in relaziione all'unione di fatto con le atre unità.
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rossa
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"samsung" ha scritto: Io farei tre docfa (uno per sub), tutte e tre per Cambio destinazione d'uso, ed il richiamo in relaziione all'unione di fatto con le atre unità. Buongiorno. Partendo dal presupposto che la motivazione non sia quella di gonfiare la parcella, qual'è la logica di fare tre docfa invece di due ? (peraltro facendo spendere al cliente 50 euro in più) Saluti.
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pan
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"rossa" ha scritto: Buongiorno. Non mi pare sussista l'obbigo di utilizzare la dicitura "unita di fatto..." solo per le nuove costruzioni. Al contrario, la richiamata Circolare 15232/2020, fa esempi anche per variazioni di situazioni esistenti. Nel caso prospettato da lorenzo 73 bisogna adattarsi per superare l'incompatibilità delle causali. Saluti. E' chiaro che non esiste l'obbligo solo per le nuove costruzioni. Le casistiche sono tante. Ma per una variazione con "fusione di fatto" è improprio utilizzare dichiarazione di porzione di uiu. In qualche caso per le variazioni come come quella di lorenzo73 ho utilizzato > altre > fusione di fatto. Poi ogni ufficio la pensa in modo diverso
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totonno
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"pan" ha scritto: "rossa" ha scritto: Buongiorno. Non mi pare sussista l'obbigo di utilizzare la dicitura "unita di fatto..." solo per le nuove costruzioni. Al contrario, la richiamata Circolare 15232/2020, fa esempi anche per variazioni di situazioni esistenti. Nel caso prospettato da lorenzo 73 bisogna adattarsi per superare l'incompatibilità delle causali. Saluti. E' chiaro che non esiste l'obbligo solo per le nuove costruzioni. Le casistiche sono tante. Ma per una variazione con "fusione di fatto" è improprio utilizzare dichiarazione di porzione di uiu. In qualche caso per le variazioni come come quella di lorenzo73 ho utilizzato > altre > fusione di fatto. Poi ogni ufficio la pensa in modo diverso Non è l'ufficio che la pensa in modo diverso è solo l'aspetto fiscale che cambia. L'unione di fatto non fa ottenere nessuna agevolazione fiscale per l'IMU prima casa, che invece si ottiene se in visura viene riportata l'annotazione di porzione di unità immobiliare unita ai soli fini fiscali. Saluti
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pan
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"totonno" ha scritto: "pan" ha scritto: "rossa" ha scritto: Buongiorno. Non mi pare sussista l'obbigo di utilizzare la dicitura "unita di fatto..." solo per le nuove costruzioni. Al contrario, la richiamata Circolare 15232/2020, fa esempi anche per variazioni di situazioni esistenti. Nel caso prospettato da lorenzo 73 bisogna adattarsi per superare l'incompatibilità delle causali. Saluti. E' chiaro che non esiste l'obbligo solo per le nuove costruzioni. Le casistiche sono tante. Ma per una variazione con "fusione di fatto" è improprio utilizzare dichiarazione di porzione di uiu. In qualche caso per le variazioni come come quella di lorenzo73 ho utilizzato > altre > fusione di fatto. Poi ogni ufficio la pensa in modo diverso Non è l'ufficio che la pensa in modo diverso è solo l'aspetto fiscale che cambia. L'unione di fatto non fa ottenere nessuna agevolazione fiscale per l'IMU prima casa, che invece si ottiene se in visura viene riportata l'annotazione di porzione di unità immobiliare unita ai soli fini fiscali. Saluti Si, questo lo sappiamo.
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totonno
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"pan" ha scritto:
Si, questo lo sappiamo. In quanti siete ?
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lorenzo73
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ringrazio ancora tutti per essere intervenuti. Quindi da quel che ho capito la soluzione sarebbe quella di fare due docfa il primo dei quali per fusione e ristrutturazione delle due uiu di tizio nella cui relazione riportare poi la dicitura inidicata nella circolare. Questo l'avevo intuito o meglio avevo preso in considerazione l'ipotesi. Il mio dubbio forse infondato verteva sulla fattibilità e la correttezza di fondere due ambienti principali non comunicanti tra di loro. Non ho ben capito il discorso dell'incmpatibilità tra le causali perchè io ho impostato i docfa con cambio d'uso e in relazione ho scritto la dicitura e il docfa risulta formalmente corretto. A meno che non sia l'ufficio a creare l'incompatibilità al momento del ricevimento comunque la giri il cambio di destinaizone lo devo fare per tutte e tre le uiu, che faccia due o tre docfa. Giusto farne il meno possibile, ma nella fusione e ristrutturazione del docfa delle uiu di tizio devo comunque passare da categoria C a categoria A. ditemi se ho capito male, Scusate l'ulteriore domanda
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lorenzo73
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"rossa" ha scritto: Buongiorno. Benchè nell'help in linea del DOCFA la causale FUS (fusione) venga indicata come compatibile col la causale VDE (variazione di destinazione) il programma segnala errore di compatibilità fra queste causali, pertanto il mio consiglio è: - presentare un primo documento in cui sopprimi i due subalterni del solo Tizio e crei un nuovo subalterno con causale FUS e RST (ristrutturazione) che penso sia compresa nella SCIA presentata e scrivendo in relazione che è unita di fatto al subalterno del secondo documento, - presentare un secondo documento in cui sopprimi il subalterno di Tizio e Caio crei un nuovo subalterno con causale VDE scrivendo in relazione che è unita di fatto al subalterno del primo documento. Saluti. nelle Nuove Linee Guida docfa Direzione Regionale della Toscana " Allegato a age.agedp-li.registro ufficiale.0042827.03-12-2020-I" è riportata la seguente dicitura relativamente alle dichiarazione di porzioni di uiu "Si precisa altresì che è preferibile nei casi di variazione che comporti causali diverse (es. divisione, fusione, etc…) oltre alla citata “dichiarazione di porzione di uiu” èopportuno dare priorità alle causali catastali principali e descrivere la “dichiarazione diporzione di uiu” per intero in relazione tecnica. " traduco in termini pratici che debba fare docfa per cambio d'uso e poi in relazione scrivere: ""cambio d'uso da locale di deposito ad abitazione di tipo civile. dichiarazione di porzione di u.i.u. porzione di u.i.u. unita di fatto a quella identificata al foglio xx part.yy sub.zz . rendita attribuita alla porzione di uiu ai fini fiscali"" se non sbaglio interpretazione in questo modo non si crea alcuna incompatibilità. Ho interpretato correttamente?
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