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CATASTO E STATO LEGITTIMO ART. 34-BIS DEL TUE |

arch.pilati
Silvia
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Buongiorno, vi espongo un caso: l'art. 34-bis del Testo Unico Edilizia disciplina le "tolleranze costruttive" per cui rientrano anche le opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. Questo significa che se non ho una variante depositata in Comune ma verifico una diversa distribuzione interna confermata anche da scheda catastale non sono obbligato a fare sanatoria ma se rispetto i requisiti urbanistici/edilizi con una asseverazione posso comunque portare alla vendita l'immobile. Bene: come la mettiamo con il catasto che non la pensa in questo modo? Catasto ritiene si debba fare comunque una sanatoria e poi fare una scheda per VSI. Ma il catasto non è probatorio e se non modifico categoria, classe e magari anche vani e quindi rendita ritengo di variare la scheda per esatta rappresentazione grafica (finestra in posizione diversa sulla facciata e modeste modifiche interne) senza citare una sanatoria che non è dovuta a livello edilizio. Cosa ne pensate? avete avuto esperienze simili? Mi date il vostro parere? Spero di essere stata chiara. Grazie. Silvia
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Latemar
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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"arch.pilati" ha scritto: Buongiorno, vi espongo un caso: l'art. 34-bis del Testo Unico Edilizia disciplina le "tolleranze costruttive" per cui rientrano anche le opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. Questo significa che se non ho una variante depositata in Comune ma verifico una diversa distribuzione interna confermata anche da scheda catastale non sono obbligato a fare sanatoria ma se rispetto i requisiti urbanistici/edilizi con una asseverazione posso comunque portare alla vendita l'immobile. Bene: come la mettiamo con il catasto che non la pensa in questo modo? Catasto ritiene si debba fare comunque una sanatoria e poi fare una scheda per VSI. Ma il catasto non è probatorio e se non modifico categoria, classe e magari anche vani e quindi rendita ritengo di variare la scheda per esatta rappresentazione grafica (finestra in posizione diversa sulla facciata e modeste modifiche interne) senza citare una sanatoria che non è dovuta a livello edilizio. Cosa ne pensate? avete avuto esperienze simili? Mi date il vostro parere? Spero di essere stata chiara. Grazie. Silvia Ciao Silvia. Fai un po' di confusione. Le opere interne se eseguite durante la costruzione dell'edificio, legittimato da valido permesso di costruzione, che rappresentano per la loro lieve entità, varianti non essenziali, possono essere considerate opere che non necessitano di sanatoria e quindi possono essere dichiarate in uno stato legittimo in modo da conformare una planimetria in comune corrispondente alla realtà. Nello specifico le opere consistono in finestra in posizione diversa sulla facciata e modeste modifiche interne. Devi verificare: epoca di realizzazione delle opere cosa intendi per modeste modifiche interne (non si può modificare l'assetto distributivo dei locali, ma tali opere devono essere consistenti in semplici spostamenti murari o di porte di qualche centimetro senza variare le superfici minime consentite e i rapporti aeroilluminanti e le destinazioni dei locali). Sulla finestra devi verificare, essendo una opera esterna, se siamo in zona a vincolo paesaggistico e se il diverso posizionamento porta ad una variazione estetica della facciata rispetto al progetto approvato e come sono state posizionate il resto delle finestre in facciata. Non vedo ragione comunque al di là delle necessarie verifiche urbanistiche che devi comunque eseguire, che il catasto debba obbligarti a fare sanatoria nell'ambito dell'adempimento di depositare la denuncia di variazione catastale per VSI. Non esiste.
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geoalfa
(GURU)
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Il dispositivo dell'art. 34 bis Testo unico edilizia prevede: 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. 3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
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arch.pilati
Silvia
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Concorezzo
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Ciao, concessione del 1963, unica scheda catastale presente quella d'impianto che già riporta le lievi modifiche interne. Le lievi modifiche interne sono accorpamento di un antibagno con bagno (esiste già un corridoio che funge da disimpegno, quindi ai fini RLI è ok) ed eliminazione di una nicchia in cucina; le finestre da prospetto e da p.e. sono sfalsate tra loro ma all'epoca depositarono solo una pianta tipo quindi la posizione della finestra disegnata sulla scheda per la u.i. in trattazione non è corretta ma ho avvallo dal prospetto. Non sono in zona vincolata. La confusione sta nel fatto che Catasto non recepisce quanto disposto dal TUE e quindi si crea disallineamento tra i due.
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Latemar
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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"arch.pilati" ha scritto: Ciao, concessione del 1963, unica scheda catastale presente quella d'impianto che già riporta le lievi modifiche interne. Le lievi modifiche interne sono accorpamento di un antibagno con bagno (esiste già un corridoio che funge da disimpegno, quindi ai fini RLI è ok) ed eliminazione di una nicchia in cucina; le finestre da prospetto e da p.e. sono sfalsate tra loro ma all'epoca depositarono solo una pianta tipo quindi la posizione della finestra disegnata sulla scheda per la u.i. in trattazione non è corretta ma ho avvallo dal prospetto. Non sono in zona vincolata. La confusione sta nel fatto che Catasto non recepisce quanto disposto dal TUE e quindi si crea disallineamento tra i due. Classica esatta rappresentazione grafica. Non devi scrivere niente sulla mancata sanatoria in relazione docfa. Trattasi solamente di una esatta rappresentazione grafica.
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