Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Atti di aggiornamento Docfa:
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore Atti di aggiornamento Docfa:

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12182

Località
-

 1 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2022 alle ore 18:04

Atti di aggiornamento Docfa:

Denuncia di nuova costruzione, procedura da utilizzare per denunciare un fabbricato o altra stabile costruzione di nuova edificazione.
Tale procedura è da utilizzare per la denuncia di fabbricati già esistenti, che passano dalla categoria degli esenti(ex rurali)a quella dei fabbricati produttivi di reddito.
L’atto di aggiornamento include, per ogni unità immobiliare urbana presente nel nuovo fabbricato, sia i dati amministrativo–censuari (consistenza, categoria, classe, rendita catastale) che le rappresentazioni grafiche.

Denuncia di variazione, procedura da utilizzare per denunciare variazioni nello stato e/o nella consistenza di unità immobiliari già censite, avvenute in seguito a trasformazioni edilizie che comportino aumento o diminuzione della rendita catastale o una diversa distribuzione degli spazi interni (modifiche nella rappresentazione).

DICHIARAZIONE DO.C.FA.

Le denunce Docfa devono contenere tutte le indicazioni utili per la corretta determinazione del classamento delle unità immobiliari.
E’ necessaria la compilazione di tutti i campi del quadro D e è importante la compilazione dei mod. 1N – 2N parte 1 e parte 2, ai fini della definizione delle u.i. oggetto di costituzione o di variazione (art. 4 della Legge 17/2/1985 n. 17 di conversione del D.L. 19/12/1984 n. 853).
Si riportano, nei seguenti sotto-paragrafi, alcuni aspetti che maggiormente caratterizzano le varie parti del documento Docfa.


LA TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO

Nella compilazione della denuncia Docfa riveste particolare importanza selezionare, tramite l’apposito menù a tendina , la corretta tipologia del documento.
Di seguito vengono esaminate le varie Tipologie documento selezionabili, in relazione al tipo di denuncia di nuova costruzione o di variazione:

NUOVA COSTRUZIONE

Per la denuncia di nuova costruzione deve essere selezionata una delle seguenti opzioni:

dichiarazione ordinaria;

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 336, L. n. 311/04;

fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, D.L. n. 262/06;

fabbricato mai dichiarato – art. 2 comma 36, D.L. n. 262/06;

dichiarazione resa ai sensi del D.M. 26/7/2012;

dichiarazione resa ai sensi dell'art.13, c.14 ter,del D.L. 201/2011. In particolare:

dichiarazione ordinaria: riguarda tutte le dichiarazioni non ricomprese nei casi successivi;

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, c. 336, L. n. 311/04: deve essere selezionata in presenza della comunicazione del Comune alla proprietà avviata ai sensi dell’art. 1, c 336, della legge 311/2004. Tale notifica viene inviata dai Comuni quando è constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie;

Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, D.L. n. 262/06: deve essere selezionata per la dichiarazione di fabbricati iscritti al Catasto Terreni (rurali) per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai sensi dell’art. 2, comma 36 o 37 del D.L. n. 262/2006 (Provvedimento Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2007).
Nel quadro D della dichiarazione deve essere specificato se la dichiarazione è resa ai sensi del comma 36 oppure del comma 37. Nel caso del comma 36, le particelle del C.T. sono inserite in apposite liste pubblicate in Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito dell’Agenzia ed è necessaria l’indicazione della data di perdita dei requisiti di ruralità.
Il comma 37 riguarda invece i casi di perdita dei requisiti di ruralità dell’abitazione principale, legati alla mancata iscrizione dell’imprenditore nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Fabbricato mai dichiarato – art. 2 comma 36, D.L. n. 262/06: deve essere selezionata per la dichiarazione di fabbricato urbano mai dichiarato in catasto, presentata ai sensi dell’art. 2, comma 36 del D.L. n. 262/2006 (Provvedimento Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2007).
Le particelle del C.T. su cui insistono detti fabbricati sono inserite in apposite liste pubblicate in gazzetta ufficiale e cons ultabili sul sito dell’Agenzia;

Dichiarazione resa ai sensi del D.M. 26/7/2012: è utilizzata per le dichiarazioni di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di interventi edilizi, per le quali sussistono i requisiti di ruralità, ai sensi dell’art.2, comma 5 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, ovvero del successivo comma 7 dello stesso articolo. Per tali unità immobiliari devono essere allegate le previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli B e/o C allegati al Decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze 26 luglio 2012;

Dichiarazione resa ai sensi dell' art. 13, comma 14 ter, del D.L. 201/2011: è utilizzata per le dichiarazioni al Catasto Fabbricati di fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni, purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per se stessi utili ed atti a produrre un reddito proprio, ai sensi dell’art. 13, c. 14-ter, del DL 6dic2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22dic2011 n.214.
Per tali unità devono essere allegate le previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli B e/o C allegati al DMEF 26lug2012.

VARIAZIONE

In caso di denuncia di variazione deve essere selezionata una delle seguenti opzioni:

Dichiarazione ordinaria;

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, c.336, L. n. 311/04;

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, c.340, L. n. 311/04;

Stralcio da categoria E – art. 2, c.40, D.L. n. 262/06;

Dichiarazione resa ai sensi del D.M. 26/7/2012;

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13, c.14 ter, del D.L. 201/2011.

In particolare:

Dichiarazione ordinaria: riguarda tutte dichiarazione non ricomprese nei casi successivi.

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, c.336, L. n. 311/04: deve essere selezionata in presenza di una comunicazione da parte del Comune alla proprietà avviata ai sensi dell’art.1 c.336 Legge 311/2004. Tale notifica viene inviata dai Comuni quando è constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 340, L. n. 311/04: deve essere selezionata quando l’atto di aggiornamento è presentato a seguito della notifica effettuata dal Comune ai sensi dell’art. 1, comma 340, della legge 311/2004.
Tale notifica viene inviata dai Comuni quando è constatata la mancanza, negli atti catastali, degli elementi necessari a determinare la superficie catastale.
Il comma 340 stabilisce che la planimetria catastale dell’immobile oggetto della notifica venga presentata secondo le modalità stabilite dal D.M. 701/94.
L’opzione viene resa selezionabile in automatico solo in abbinamento alla causale “per presentazione di planimetria mancante”.

Stralcio da categoria E – art. 2, comma 40, D.L. n. 262/06: deve essere selezionata per la dichiarazione di variazione, per stralcio da categoria “E”, cioè per il ri-classamento di quelle porzioni di unità immobiliari, che finora facevano capo ad immobili censibili nel gruppo E (ad esclusione delle E/7 ed E/8), aventi autonomia funzionale e reddituale, ai sensi dell’art. 2, comma 40 del D.L. n. 262/2006 (Provvedimento Agenzia del Territorio del 2 gennaio 2007 pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2007).

Dichiarazione resa ai sensi del D.M. 26/7/2012: è utilizzata per le dichiarazioni di unità immobiliari oggetto di interventi edilizi ovvero unità afferenti un lotto urbano già censito, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, 15 ai sensi dell’art.2, c.5 del DMEF 2lug2012, ovvero del successivo c. 7 dello stesso articolo.
Per tali unità devono essere allegate le previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli B e/o C allegati al Decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

Dichiarazione resa ai sensi dell' art. 13, comma 14 ter, del D.L. 201/2011: è utilizzata per le dichiarazioni con le quali si acquisiscono fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni (e contestualmente variano unità già censite al Catasto Fabbricati) purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per se stessi utili ed atti a produrre un reddito proprio, ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per tale opzione è necessaria l’allegazione delle previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli allegati al decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

DATA IN CUI LE UNITÀ SONO DIVENUTE ABITABILI O SERVIBILI ALL’USO CUI SONO DESTINATE
Nella redazione del documento Docfa è obbligatorio indicare, nel campo specifico (vedi figure 2 e 3), la data in cui le unità sono divenute abitabili o servibili all’uso cui sono destinate.
A partire dal 12 marzo 2006, a seguito dell’emanazione del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, art. 34-quinquies, comma 2, lettere a e b, (cfr. circolare n° 3/2006), scatta un profilo sanzionatorio per quelle denunce con periodo superiore a trenta giorni fra la data dichiarata nel campo codificato della denuncia e quella di presentazione della stessa. Uguale profilo sanzionatorio si applica al Tipo Mappale quando la data di fine lavori (indicata nel campo codificato della denuncia) è antecedente per più di sei mesi rispetto alla data di presentazione del Tipo Mappale (Legge del 01/10/1969 n. 679 art. 8 comma 1).
Nel caso di dichiarazione di fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità, la data di perdita dei requisiti deve essere indicata nel quadro D (relazi

Nota:
Per la dichiarazione tardiva di fabbricati mai dichiarati ex art. 19 D.LGS. 78/2010, relativamente alla data di ultimazione lavori, in deroga a quanto previsto dalla L. 80/2006 di conversione del D.L. 4/2006, è obbligatorio indicare la data del 01.08.2012 (nota prot. n. 43927 del 17.09.2012 AdT).

DATI DEL TIPO MAPPALE

Il Tipo Mappale deve essere obbligatoriamente presentato prima della denuncia al Catasto Fabbricati (art. 8 della legge 1° ottobre 1969 n.679), quando si ha:

modifica allo stato dei luoghi che determinano variazione della mappa del Catasto Terreni;

passaggio di fabbricato rurale (o porzione) al Catasto Fabbricati;

particella iscritta alla “partita 1-Ente Urbano” sin dall’impianto meccanografico, in quanto per tale particella non risulta mai essere stata dichiarata alcuna ditta in catasto e, pertanto, necessita la conferma della mappa e dell’intestazione da iscrivere agli atti;

area priva di fabbricato ma con capacità reddituale propria dei fabbricati (es. parcheggi a raso, cave estrattive, ecc.) o senza capacità reddituale propria, in caso di particelle da destinare a Beni Comuni Non Censibili (di seguito B.C.N.C.) (es. aree condominiali).
Nei documenti Docfa relativi a queste variazioni i dati del tipo mappale e del tipo mappale con frazionamento (protocollo e data di presentazione) devono essere inseriti nell’apposito campo della denuncia.
Nei casi di accatastamento a seguito di tipo di frazionamento è necessario indicare il relativo protocollo e la data nel campo della relazione tecnica, poiché tale documento non prevede alcun profilo sanzionatorio (T.F. prot. xxxxxx del gg/mm/aaaa).

IDENTIFICATIVI CATASTALI
L’identificativo catastale di un fabbricato deve essere univoco negli atti del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati, salvo casi di disallineamento derivato da situazioni pregresse, per i quali è comunque opportuno preventivamente o a seguito di variazione Docfa allineare gli identificativi. L’assegnazione dei subalterni per la presentazione di denuncia di:

dichiarazione di nuova costruzione, avviene partendo dal numero 1, con assegnazione dei subalterni partendo possibilmente dal piano di ingresso a salire. Nel caso di passaggio di u.i. dal Catasto Terreni è possibile mantenere lo stesso subalterno se disponibile al Catasto Fabbricati qualora non ci sia mutazione della sagoma. Nei casi di accatastamento di una unica u.i. utilizzare il mappale intero;

denuncia di variazione, avviene conservando il subalterno presente in atti, solo nei casi di:
> “diversa distribuzione degli spazi interni”,
> “ristrutturazione”,
> “variazione toponomastica”,
> “ultimazione fabbricato urbano”,
> “presentazione di planimetria mancante”,
> “richiesta ruralità”.
In tutti gli altri casi è necessario provvedere all’attribuzione di un nuovo subalterno.

TOPONOMASTICA
La toponomastica di una u.i. (via e numero civico) deve essere univoca nella banca dati catastale e comunale; l’allineamento avviene tramite i toponimi codificati. Nella compilazione della denuncia Docfa occorre:
utilizzare i nomi delle strade codificate presenti negli archivi del programma (i file relativi agli archivi di servizio, contenenti anche lo stradario aggiornato periodicamente, si possono scaricare dal sito dell’Agenzia del Territorio);
in mancanza di codifica, riportare il nome della strada per esteso ma completo di tutte le indicazioni ovvero toponimo (via, piazza, largo etc.…), nome e cognome completo senza punteggiature, in modo da permettere una corretta codifica da parte dell’Ufficio.
Anche il dato riferito alle indicazioni di piano, interno, scala, ecc.. fanno parte della toponomastica e possono essere modificati utilizzando tale causale.

DATI DEL DICHIARANTE
Questo campo è dedicato alla indicazione del soggetto firmatario della denuncia sia in caso di proprietà di persone fisiche che in caso di proprietà di soggetti giuridici.
In quest’ultimo caso è necessario indicare in relazione tecnica la qualifica del soggetto dichiarante e la denominazione completa della persona giuridica rappresentata.
Qualora il firmatario sia diverso (es. esecutato, interdetto, usucapito), è necessario indicare gli estremi dell’atto registrato/depositato che giustifica tale circostanza.

RELAZIONE TECNICA
Il campo della relazione tecnica è un campo libero, da utilizzare per:
specificare le particolarità degli elaborati, specialmente nel caso dell’invio telematico, per consentire la comprensione della pratica al personale dell’Agenzia;
indicare con quale qualifica firma il dichiarante e per conto di chi in caso di intestazione dell’u.i. a persona giuridica, ovvero di erede per beni intestati al defunto o di C.T.U su incarico del Tribunale, ecc.
integrare le causali codificate;
indicare eventuale perdita (con relativa data) o mantenimento dei requisiti di ruralità;
relazione sullo stato dei lavori per le categorie F/3;
relazione sullo stato delle categorie F/2;
l’indicazione degli estremi del tipo di frazionamento;
eventuale presenza di allegati nell’invio telematico;
la dichiarazione, in caso di costituzione di categorie F/4, che “trattasi di intervento edilizio conforme al DPR 380/01, articolo 3 c.1 lettera d”; vanno anche indicati gli estremi dell’autorizzazione comunale;
dichiarare il possesso dell’attestazione rilasciata dall’Ufficio per la mancanza in atti della planimetria smarrita dallo stesso;
la dichiarazione della difficoltà oggettiva nella misurazione dello spessore dei muri e la conseguente rappresentazione grafica stimata degli stessi;
la dichiarazione che le aree urbane costituite nella denuncia, non derivanti da tipi di frazionamento, rimarranno correlate al lotto edificato poiché, dopo il trasferimento di diritti, diverranno B.C.N.C. a più subalterni o corti esclusive di una singola unità immobiliare oppure fuse con unità immobiliari presenti nell’edificio (circ.4/2009);
la correlazione delle u.i., come previsto dalla nota n°15232/2002 – paragrafo 1, e cioè: “porzione di u.i. unita di fatto con quella censita al foglio x part. y sub.z appartenente ad altra ditta

INTESTAZIONI
L’intestazione all’interno della denuncia Docfa è obbligatoria per le nuove costruzioni e deve essere corrispondente all’ultima intestazione del bene al Catasto Terreni.
E’ anche possibile fare riferimento a unità immobiliari intestate alla medesima ditta presenti nella banca dati catastale ed indicarle nell’apposito campo del quadro “A”, sempre che la ditta per le unità di riferimento sia completa di dati anagrafici, codice fiscale, titolarità e relative quote.
Se la pratica Docfa di nuova costruzione è stata acquisita agli atti con una intestazione errata o non corrispondente al tipo mappale, è necessario produrre istanza in bollo all’Ufficio competente finalizzata alla correzione della ditta intestata.
Qualora la ditta da intestare al Catasto Fabbricati e dichiarata dalle parti interessate, sia priva di titolo legale reso pubblico, la dichiarazione di nuova costruzione deve riportare nel campo “Eventuale specificazione del diritto” la dicitura “Quota provvisoria da definire con atto legale” (nota prot. nr. 15232 del 21.02.2002, paragrafo 2).

PROPOSTA DI CLASSAMENTO
La proposta di classamento è lo strumento con cui il professionista, in base alla propria esperienza e alla conoscenza del bene, attribuisce la rendita catastale.
Il tecnico può proporre un classamento difforme da quanto ottenuto in automatico dalla procedura.
In tali casi è opportuno riportare, nel campo specifico, le osservazioni relative al classamento proposto (modello 1N parte II, Quadro F).

CAUSALI
La causale deve essere strettamente collegata al tipo di intervento che si sta dichiarando.
È obbligatorio utilizzare le causali già codificate fatte eccezioni per alcuni casi di incompatibilità tra le causali presenti e per casi particolari ove risulta più coerente l’utilizzo di una causale non prevista.
In seguito verranno elencate le causali non codificate di più frequente utilizzo, che si spera riescano a coprire gran parte della casistica. Sono da evitare causali con più abbreviazioni di difficile lettura. Eventuali osservazioni possono essere poste nel campo della relazione tecnica.
Le causali devono essere valide per tutte le u.i. trattate nella medesima denuncia (circ.9/2001).
Con lo steso file di variazione ed in presenza della medesima titolarità possono essere trattate più unità immobiliari aventi la medesima causale a condizione che l’identificativo rimanga invariato (es. ultimazione di fabbricato urbano, diversa distribuzione degli spazi interni, ecc).
Non è consentito inserire in un’unica variazione Docfa u.i. che hanno subito solo variazione di spazi interni insieme ad altre che sono state oggetto di frazionamento, ampliamento, fusione, ecc. (per le quali non viene mantenuto il subalterno originario). Non sono ammessi documenti con causali che fanno riferimento alla revisione del classamento in atti.
Per eventuali errori materiali che inseriscono al classamento (es. saggio di interesse utilizzato 20% in luogo del 2%, vani 55 in luogo di 5,5) è necessaria la presentazione di istanza motivata ai sensi del D.M. 37/97.

NUOVA COSTRUZIONE
Per le nuove costruzioni la causale è intrinseca nella tipologia del documento specifico (nuova costruzione).
Per le unità afferenti (in nuova costruzione) invece si utilizza la causale che viene scelta fra quelle preimpostate dal programma come segue.

UNITÀ AFFERENTI EDIFICATE IN SOPRAELEVAZIONE
Si utilizza quando si accatasta una nuova unità immobiliare edificata al di sopra di un fabbricato esistente.

UNITÀ AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE
Si utilizza questa causale quando vi è la nuova costruzione edificata su un Bene Comune Non Censibile.
il B.C.N.C. è già agli atti del Catasto Fabbricati : in questo caso la denuncia è di completamento e quindi contestuale a quella di variazione per “Ridefinizione di corte” o “variazione area di corte”;
il B.C.N.C. non è agli atti del Catasto Fabbricati :
in questo caso oltre all’accatastamento della unità in questione, può essere accatastato (nel quadro “D”) anche il B.C.N.C. (con presentazione dell’elaborato planimetrico).

ALTRE
Si possono utilizzare le seguenti causali libere:
> costituzione area urbana
> deriva da frazionamento mapp. xxxx” per l’accatastamento delle aree urbane provenienti dai tipi di frazionamento di corti comuni e si distinguono due casi:
> " il B.C.N.C. è già agli atti del Catasto Fabbricati":
in questo caso la denuncia di accatastamento dell’area urbana deve seguire a quella di variazione per “Ridefinizione di corte” o “Variazione area di corte”;
> " il B.C.N.C. non è agli atti del Catasto Fabbricati ":
in questo caso oltre all’accatastamento dell’ area urbana, si accatasta con altro documento di variazione anche il B.C.N.C. con causale “costituzione di B.C.N.C.”.

Nota Bene:
Va sempre indicato quale mappale di afferenza (quadro A del Docfa) il mappale da cui ha origine l’area urbana.
identificazione di Bene Comune Censibile” (di seguito B.C.C.)
costituzione di lastrico solare” • “ recupero di situazione pregressadichiarazione di porzione di u.i.u.

Tale casistica può riguardare anche unità già inscritte in catasto con la ditta tipo: Tizio proprietario per il mappale A e Caio per il mappale B. In tale ipotesi, previa soppressione dell’unità agli atti con una variazione con causale “divisione per titolarità”, si accatastano autonomamente le porzioni di unità in Nuova Costruzione afferente con causale “dichiarazione di porzione di u.i.” avendo cura di assegnare un nuovo subalterno alle porzioni di unità costituite.

VARIAZIONI
Per le “variazione planimetriche” le causali definite nel programma Docfa sono le seguenti.

DIVISIONE
Causale da utilizzare ogniqualvolta l’unità immobiliare è oggetto di frazionamento e genera due o più porzioni, ciascuna delle quali presenta le caratteristiche proprie dell’u.i. e ciò indipendentemente dal fatto che le u.i. derivate debbano formare oggetto di trasferimento di diritti reali (circolare 4/2009).

FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI
Causale da utilizzare nel caso in cui occorre frazionare un unità in due o più porzioni immobiliari di cui almeno una non è funzionalmente e redditualmente autonoma.
Tale operazione consente l’attribuzione di una rendita a ciascuna unità derivata (quota parte di quella complessiva) in vista di trasferimento dei diritti o di altra equivalente finalità.
Nel caso in cui l’unità costituita costituisce una porzione non definibile (porzione di muro, vano scale, terrazza, portico o comunque non definibile) va assegnata la categoria F/4.
Permane l’obbligo di correlare fra loro le diverse porzioni immobiliari oggetto di iscrizione negli atti catastali, al fine di rendere evidente l’insieme delle porzioni costituenti l’u.i., nel rispetto delle direttive di prassi in vigore (circolare 4/2009).
Tale stato di censimento deve ritenersi una condizione transitoria.
La causale in argomento è compatibile anche in caso di interventi rivolti a ridefinire radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare un insieme di u.i., in tutto o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto - cfr. art.3, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, recante “Disposizioni legislative in materia edilizia”- (circostanza che deve essere dichiarata in relazione tecnica). In tale fattispecie può essere attribuita la categoria F/4.

FUSIONE
Da utilizzare esclusivamente quando due o più unità (di qualsiasi categoria e partita speciale) vengono fuse in una sola unità.

AMPLIAMENTO
Da utilizzare nei casi in cui vi è un aumento di superficie e/o volumetria dell’unità.
Si hanno due casi:
L’ampliamento modifica la sagoma in pianta dell’u.i. originaria che comporta un aggiornamento della cartografia.
E’ necessario presentare il Tipo Mappale per la modifica della mappa del Catasto Terreni.
L’ampliamento è all’interno della sagoma del fabbricato.
Non necessita della presentazione del Tipo Mappale (es. realizzazione di locali in sopraelevazione e/o di cantine nel piano sottostrada, chiusura di poggioli con verande).
Può essere usata contemporaneamente ad altre causali.
Nella predisposizione del documento Docfa occorre sopprimere il subalterno originale ed attribuire nuovo subalterno alla u.i. costituita.

DEMOLIZIONE TOTALE
Da utilizzare esclusivamente nei casi in cui si interviene per demolire totalmente la consistenza del fabbricato e farne derivare un’area urbana.
La causale ha la caratteristica per cui l’unità derivata viene censita esclusivamente in cat. F/1 ed è necessaria la presentazione del tipo mappale di demolizione (nota prot. n. 17471 del 31/03/2010 della DCCC – note operative alla circolare 4/2009).
La medesima causale può essere utilizzata anche nel caso di demolizione di una intera unità immobiliare all’interno di un lotto comprendente altre unità immobiliari non oggetto di variazione. L’utilizzo di tale causale permette infatti la soppressione dell’unità immobiliare senza la contestuale costituzione di una nuova u.i.u. come obbligatoriamente previsto dalla procedura Docfa per l’utilizzo della causale “demolizione parziale”.

DEMOLIZIONE PARZIALE
Da utilizzare quando viene demolita parte della consistenza dell’unità originaria.
sono ammesse, sia in soppressione che in costituzione, tutte le tipologie di u.i.;
può essere utilizzata contemporaneamente ad altre causali;
è necessario presentare Tipo Mappale per modifica della mappa del Catasto Terreni qualora la demolizione comporti una modifica della cartografia;
è necessario il cambio del subalterno.

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI
La diversa distribuzione degli spazi interni viene utilizzata in caso di spostamenti di tramezzi divisori, porte di collegamento e comunque per quelle variazioni che non comportano variazioni della muratura perimetrale della u.i.
Rientrano pertanto in questa causale anche la creazione di soppalchi o balconi a sbalzo.
La chiusura di una terrazza a veranda costituisce invece un ampliamento a tutti gli effetti.
Può essere utilizzata in casi di variazione di singole unità o unitamente ad altre causali.
All’interno della stessa ditta catastale è possibile variare contemporaneamente (nella stessa denuncia) più unità immobiliari.

RISTRUTTURAZIONE
La ristrutturazione viene utilizzata in caso di miglioramento qualitativo apportato all’unità immobiliare.
Può essere utilizzata in casi di variazione di singole unità o contemporaneamente ad altre causali.

FRAZIONAMENTO E FUSIONE
Viene utilizzata nei casi in cui vengono soppresse minimo 2 unità e costituite almeno altre 2, indipendentemente da categorie e partite speciali di appartenenza.
In tutti gli altri casi si tratta di divisione, fusione, ecc.

VARIAZIONE DELLA TOPONOMASTICA
Viene utilizzata per variare i dati di ubicazione delle u.iu. presenti nella banca dati censuaria. La causale ha le seguenti caratteristiche:
• può essere utilizzata per una o più unità immobiliari (purché intestate alla medesima ditta);
non devono essere compilati i dati di classamento;
non va allegata la planimetria (qualora si voglia aggiornare il dato toponomastico in planimetria, presentando una nuova planimetria in sostituzione di quella già registrata negli atti catastali, si può utilizzare la causale “altre”, specificando la dizione “PER MIGLIORE IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA” come indicato nell’allegato 3 alla circolare 2/2012);
può essere utilizzata congiuntamente ad altre causali.
Per la presentazione del documento non sono richiesti tributi nel caso di documento con la sola causale di variazione della toponomastica.

ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO
Viene utilizzata esclusivamente per definire le unità precedentemente accatastate in qualità di “unità in corso di costruzione” (u.i. denunciate in categoria F/3).
La causale ha le seguenti caratteristiche:
può essere utilizzata congiuntamente ad altre causali planimetriche.
Ad esempio nel caso in cui contemporaneamente all’ultimazione dei lavori interni alle unità, le stesse siano state suddivise o accorpate ad altre (“divisione” – “fusione”).
Le unità derivate, in questo caso, devono essere identificate da un nuovo subalterno.
deve essere prodotto nuovo elaborato planimetrico al fine di aggiornare nell’elenco subalterni la destinazione delle unità.

VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE
Viene utilizzata per variare la destinazione d’uso di una u.i.
La causale ha le seguenti caratteristiche:
deve essere compilata una singola denuncia per ogni unità immobiliare;
il subalterno originario deve essere soppresso e costituito un nuovo subalterno (Circolare n. 9/2001).
La causale non consente l’utilizzo contemporaneo di altre causali pertanto ove necessario utilizzare la causale non codificata (vedi paragrafo successivo).
Si fa presente che : questa causale deve essere utilizzata anche quando una u.i. censita in categoria F/4 (u.i. in corso di definizione) passa a categoria con rendita e pertanto nel campo libero della causale si scriverà: da “unità in corso di definizione” ad “abitazione, ufficio, autorimessa, negozio, ecc.”. Qualora a tale causale ci sia contestualmente anche una “diversa distribuzione degli spazi interni” e/o una “ristrutturazione”, è sufficiente indicare la sola causale “variazione della destinazione”, risultando le altre implicitamente correlate al cambio d’uso (Circolare n. 4/2009).

Le variazioni della destinazione sono tali se nel suo insieme l’unità immobiliare urbana muta la sua destinazione d’uso (da abitazione a ufficio, da autorimessa a negozio, ecc.);
La variazione della destinazione del singolo vano, senza opere (da camera a soggiorno, da ufficio ad archivio, ecc.), non comporta di norma l’aggiornamento della planimetria, ad ogni buon conto ove se ne rendesse necessario la presentazione della denuncia di variazione questa rientrerebbe nell’alveo delle “diverse distribuzioni degli spazi interni”.

PRESENTAZIONE PLANIMETRIA MANCANTE
Viene utilizzata nei casi di:
planimetria mai presentata. La presentazione del documento è soggetto a tributi.
Appare evidente che la planimetria che si produce dovrà essere congruente alla consistenza dell’unità censita, in caso contrario si tratterà di variazione planimetrica;
smarrimento della planimetria da parte dell’ufficio; in questo caso occorre allegare attestazione di smarrimento rilasciata dall’Ufficio o dichiarare, se il documento è telematico, in relazione tecnica il possesso dell’attestazione di cui 27 sopra.
La presentazione del documento è esente da tributi.

MODIFICA DI IDENTIFICATICO
Viene utilizzata nei casi di collegamento dell’identificativo del Catasto Fabbricati con la mappa di Catasto Terreni.
Viene compilata una singola denuncia di variazione per ogni unità interessata dall’ operazione.
Non sono consentite soppressioni e costituzioni multiple.
La variazione è esente dai tributi.

RICHIESTA DI RURALITÀ
Causale introdotta con la versione del Docfa 4.00.1 utilizzabile solo nel caso si voglia dichiarare la ruralità di una u.i.u. già censita in una delle categorie del gruppo D (ovviamente diversa dalla D/10). – allegato 3 circ.2/2012.
Con tale causale va selezionata la tipologia documento: “dichiarazione resa ai sensi del D.M. 26/07/2012”.
Devono essere allegate la dichiarazione modello C e copia del documento d’identità.

EDIFICATE SU AREA URBANA
Viene utilizzata quando l’unità di partenza è un’area urbana identificata con categoria F/1 nel data base censuario, e su cui vi è stata una edificazione comprovata da un Tipo Mappale o Tipo di Demolizione e Ricostruzione.

EDIFICATE SU LASTRICO SOLARE
Viene utilizzata quando l’unità di partenza è un lastrico solare identificato con la categoria F/5 nel data base censuario.

ALTRO TIPO DI EDIFICAZIONE
Viene utilizzata quando non si ricade nelle due causali precedenti.

ALTRE
Può essere utilizzata nei casi in cui il tipo di intervento apportato alla u.i. non ricada tra quelli previsti dalle causali codificate del programma Docfa.
Nell’indicazione della specifica della causale occorre non indicare:
causali codificate;
frasi abbreviate, incomprensibili o non facilmente interpretabili.
E’ consigliabile utilizzare le indicazioni di:
• “fraz. con cambio di destinazione” (Circolare n.1/2006);
• “fusione con cambio di destinazione” (Circolare n.1/2006);
• “dem. parz. con cambio di destinaz.” (Circolare n.4/2009);
• “ampliamento con cambio destinaz.” (Circolare n.4/2009);
“fraz e fus. con cambio di destinaz.” (Circolare n.4/2009);
• “dichiarazione di porzione di u.i.” (nota prot. n.15232/2002);
• “esatta rappresentazione grafica”: da usare solo per correggere piccole imperfezioni grafiche);
La data di ultimazione lavori deve corrispondere a quella della presentazione dell’ultima denuncia relativa all’unità immobiliare, la cui planimetria si intende correggere in assenza di lavori successivamente intervenuti.
L’eventuale superamento dei termini previsti per la presentazione della denuncia non comporta l’applicazione di sanzioni catastali.
• “identificazione di B.C.N.C.” o “costituzione di B.C.N.C.”;
• “ridefinizione di B.C.N.C.” o “variazione area di corte”: da usare quando occorre ridefinire il perimetro dello scoperto comune; [/size]
• “modifica descrizione elenco sub.”: da utilizzare quando si modifica il campo descrizione dell’elenco subalterni per errore di parte o per variazione delle comunioni dei beni comuni, in questo caso andrà messo in variazione un qualsiasi B.C.N.C.;
• “recupero di situazione pregressa”: da utilizzare quando si recupera una situazione pregressa, cioè quando è necessario intervenire a rettifica di una denuncia di variazione catastale nella quale sono state erroneamente omesse (o aggiunte) porzioni dell’unità che invece le appartenevano (o non appartenevano) - per es: cantine, soffitte, annessi ecc...
Per questa fattispecie è necessario cambiare il subalterno.
Nell’ipotesi su esposta non sono ammesse dichiarazioni Docfa per “ampliamento” dell’unità principale o per “esatta rappresentazione grafica” in cui si rappresentano in planimetria e con lo stesso subalterno la nuova situazione.
E’ necessario indicare quale data di ultimazione lavori la data di presentazione dell’ultima denuncia presente in banca dati e la nuova pratica è soggetta ad eventuale sanzione.
• “dichiarazione u.i.u. art. 19 D.L. 78/10”: da utilizzare per le dichiarazioni di unità a cui è stata attribuita dall’Ufficio una rendita presunta (circ.7/2011);
E' obbligatorio indicare quale data di ultimazione lavori la data del 01.08.2012 (nota 43927 del 17.09.2012).
• “per migliore identificazione planimetrica.”:
da utilizzare nei casi di variazione di toponomastica, qualora si intende aggiornare il dato della toponomastica anche nella scheda (circ.2/2012).
la variazione sconta i diritti catastali in quanto la planimetria è già presente in atti.

PLANIMETRIE E POLIGONI
Le planimetrie devono essere complete e conformi a quanto stabilito dalla normativa catastale e dalla Circolare n.9/2001 integrata dalla recente Circolare n. 4/2009.

PLANIMETRIE
Si riportano alcune indicazioni più significative da seguire per la redazione delle planimetrie:
le planimetrie devono essere disegnate normalmente in scala 1:200, mentre per le ui di dimensioni contenute è consentita la scala 1:100 o 1:50. Per le u.i. di grandi dimensioni è invece consentita la scala 1:500 o superiore (1:1.000, 1:2.000);
la scala di rappresentazione deve essere corretta ed unica all’interno della singola scheda;
Il simbolo dell’orientamento della rappresentazione grafica (Nord) è parte integrante del disegno della planimetria e deve essere disegnato all’interno del riquadro preferibilmente in basso a destra:
• E’ obbligatorio scrivere le altezze dei locali:
> unità con altezze uniformi: va indicata una sola volta;
> unità con locali con altezze diverse: opportuno indicarle in ogni ambiente;
> locale con altezza variabile: indicare l’altezza minima e massima;
> si devono evidenziare con linea tratteggiata le parti che hanno altezza inferiore a m. 1,50 riportando la linea virtuale che ne evidenzia la proiezione a terra; i valori delle altezze sono espressi in metri con arrotondamento ai 5 cm misurati da pavimento a soffitto, tuttavia il professionista ha facoltà di riportare la misura reale, con arrotondamento al centimetro (nota n.17471/10);
• La rappresentazione delle corti esclusive deve essere redatta senza interruzione delle linee di confine e quindi della loro estensione; nel caso di corti esclusive di estensione tale che la rappresentazione alla scala ordinaria dell’unità immobiliare (1:200) eccede il formato disponibile, la corte potrà essere rappresentata in una scheda separata, nella scala più opportuna; conseguentemente al medesimo identificativo catastale vengono associate più schede con diverse scale di rappresentazione;
Indicare la destinazione di tutti i vani accessori diretti e indiretti, per la cucina è consentito l’utilizzo del simbolo “K”, mentre per gli altri accessori si fa riferimento alle prassi già consolidate, per esempio: “ingresso”, “corridoio”, 30 “bagno”, “w.c.”, “w.c.- doccia”, “ripostiglio”, “veranda”, “vano buio”, “soffitta”, “cantina”, “legnaia”, “retro”, ecc.;
• L’unità rappresentata deve contenere l’indicazione dei muri delimitanti gli ambienti ivi compresi quelli perimetrali dell’unità immobiliare, anche se in comunione; ogni muro deve essere sempre delimitato da linee continue, anche allo scopo di un corretto calcolo della superficie (poligoni). Qualora sussistono oggettive difficoltà nella misurazione di tali spessori ed in particolare dei muri delimitanti le unità immobiliari contigue, il tecnico ne stima la dimensione, riportandola nella planimetria. Tale circostanza è menzionata nella relazione tecnica (nota 17471 del 31.03.2010 della DC CC);
• Il disegno non deve contenere retinature, arredi, informazioni superflue quali le indicazioni dei nominativi dei confinanti, le campiture o i riempimenti che pongono in evidenza muri portanti e pilastri o altri manufatti edilizi;
• L’indicazione del piano deve trovare corrispondenza con i dati del quadro “U” della denuncia Docfa;
• Le dizioni piano “sottotetto” o piano “rialzato” devono essere accompagnate dal numero di piano, es: “piano terzo (sottotetto)”, “piano terra (rialzato)”, “piano primo sotto strada (seminterrato)”;
• Sono accettabili nell’elaborato grafico le dizioni di piano “soppalco” o piano “ammezzato”;
• Il piano soppalco viene solo indicato in planimetria e non trova corrispondenza nel quadro U e nell’elaborato planimetrico;
• I piani ammezzati in planimetria vengono indicati come intermedi rispetto a due piani. (Es. “piano ammezzato tra terra e primo”). Nel quadro U viene indicato il solo piano più basso, (nell’esempio precedente “piano terreno”);
• Il disegno dell’unità immobiliare deve essere essenziale nella rappresentazione della parte esclusiva di proprietà, va accennata la posizione del vano scale e del corridoio di accesso alla unità immobiliare (Circ.4/2009);
• Nel caso di planimetrie di u.i. di fabbricati presentati in assenza di elaborato planimetrico va riportata inoltre la rappresentazione della sagoma del fabbricato (Circolare n.4/2009). Si rende necessario, per un corretto classamento, riportare in planimetria anche le parti comuni dell’unità immobiliare, qualora presenti in quella da variare (esempio corti, c.t., lavanderie, vani scala). Si rammenta, inoltre, che qualora il perimetro del fabbricato non rientri nel formato della scheda, è sufficiente un semplice accenno, limitandone la rappresentazione alle parti limitrofe all’unità immobiliare;
• In caso di stralcio di una u.i. non funzionalmente autonoma (è il tipico caso dello stralcio di vano o porzione di esso), qualora non vengano ancora 31 fisicamente eseguiti i lavori di separazione, ciascuna nuova unità immobiliare avrà una scheda planimetrica autonoma; in ogni scheda andranno rappresentate con linea tratto e punto le linee di divisione tra le diverse porzioni e con linea tratteggiata la porzione di u.i. complementare (circolare 4/2009 e nota integrativa prot. n. 17471 del 31.03.2010 della Direzione centrale Catasto e cartografia); Si rammenta che, con la nuova procedura, l’esatta consistenza delle parti comuni (B.C.N.C.) è rappresentata sull’elaborato planimetrico (Circolare n.9/2001 della Direzione centrale Catasto e Cartografia).

POLIGONI
Si riporta la completa descrizione della Tipologia degli ambienti.
La poligonazione deve essere fatta sulla base della sola destinazione presente nella planimetria.
> Poligono A = superficie dei vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica categoria (camere, cucina, stanze…) e dei vani (o locali) accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, w.c., ripostigli, tavernette, mansarde, ingressi, corridoi e simili. Per le categorie C/1 e C/6 i vani avente funzione principale (per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) saranno indicati con “A1”, mentre i vani accessori a diretto servizio, quali retro negozio (per cat. C/1) bagni, w.c., ripostigli, ingressi, corridoi e simili, con “A2”;
> Poligono B = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, centrali termiche, cantine, lavanderie e simili qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A;
> Poligono C = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A;
> Poligono D = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di “uso esclusivo”) qualora comunicanti con i vani di cui alla lettera A;
> Poligono E = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di “uso esclusivo”) qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A;
> Poligono F = aree scoperte, corti, giardini o comunque assimilabili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare;
> Poligono G = superfici di ambienti non classificabili tra i precedenti casi e non rilevanti ai fini del calcolo della superficie catastale.
Si precisa che tutti i vani sprovvisti di accesso (intercapedini, camere d'aria, cavedi, sottotetti, vuoti sanitari, ...) sono considerati volumi tecnici e pertanto non vanno considerati al fine del calcolo delle superfici.
NOTE:
La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
I poligoni relativi a tali superfici dovranno essere realizzati, specificando come parametro “altezza” < 1,50 m” (in fase di disegno dei poligoni l'altezza viene evidenziata come Valida per default, se si vuole modificare effettuare un doppio clic sul campo relativo e il valore passerà a < cm. 150).
Gli elementi verticali di collegamento esclusivi interni delle u.i. vanno poligonati una sola volta per la loro proiezione nel piano in cui vi sono i locali principali; è facoltà del tecnico per gli altri piani, non poligonare tali porzioni, utilizzare la procedura “poligono interno” ovvero utilizzare il poligono “G”;
Le scale esclusive esterne non vanno poligonate e si intendono concluse in corrispondenza dell’ultima alzata.
La poligonazione di queste ultime non va eseguita e valgono i criteri delle scale di collegamento interne. Va ovviamente poligonato il ballatoio di arrivo alla u.i. anche se di dimensioni contenute.
La taverna e la mansarda, essendo vani principali, vanno poligonate con il poligono “A” e pertanto gli accessori ad essa collegati vanno trattati come tutti gli altri accessori, quindi con poligono “A” se diretti e poligono “B” se indiretti. Occorre fare particolare attenzione nell’assegnazione della corretta tipologia di poligoni, per la determinazione della superficie delle u.i. in base al DPR 138/98.
In particolare si evidenzia:
> cat. C/1 (negozio) poligono A1: superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria;
poligono A2: locali accessori a servizio diretto di quelli principali;
poligono B: superficie, non destinata alla vendita, dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali e con essi comunicanti;
poligono C: superficie, non destinata alla vendita, dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali e con essi non comunicanti;
> cat. C/6 (garage)
poligono A1: superficie utile al ricovero degli automezzi;
poligono A2: superficie degli accessori diretti alla unità immobiliare come bagni, disimpegni, ripostigli, ecc.;
poligono B: superficie dei vani degli accessori indiretti comunicanti con i vani di tipologia A ad esempio cantine, magazzini, ecc.;
poligono C: superficie degli accessori indiretti non comunicanti con i vani di tipologia A.
> altre categorie :
C/2 (magazzino),
C/3 (laboratorio artigiano),
C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi), è prevista solo la tipologia di superficie principale (tipologia poligono “A”) per i vani principali e gli accessori diretti, mentre gli accessori indiretti andranno nelle più appropriate tipologie di poligono “B” (se collegate alle superfici principali) o poligono “C” (se non collegate agli ambienti principali).

ELABORATO PLANIMETRICO ED ELENCO SUBALTERNI
La redazione dell’Elaborato planimetrico ed il relativo Elenco subalterni deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa catastale (Circolare n.2/1984, Circolare n.15/1985, Circolare n.9/2001 e Circolare n.4/2009).

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE (CIRC.9/2001)
La Circolare n.9/2001 prevede che l’Elaborato Planimetrico è obbligatorio nei seguenti casi:
• nelle unità in costituzione (da nuova costruzione, unità afferenti o variazioni) vi siano dei Beni Comuni Censibili o Beni Comuni non Censibili;
• nelle unità in costituzione (da nuova costruzione, unità afferenti o variazioni) vi siano unità ascrivibili nelle cat. F/1, F/2, F/3, F/4 e F/5;
• agli atti dell’ufficio sia già presente un Elaborato Planimetrico e con la presentazione della denuncia si modifica la subalternazione.
Oltre ai criteri generali sopra menzionati, si precisa che la dimostrazione grafica e l’elenco dei subalterni assegnati, sono da considerarsi un unico documento e pertanto dovrà considerarsi incompleto l’elaborato planimetrico mancante di una delle due parti; la dimostrazione descrittiva dei subalterni assegnati deve trovare perfetta rispondenza con quelli indicati sulle planimetrie delle u.i.u. attive.
E’ obbligatorio indicare nella descrizione dei subalterni la destinazione di ognuno di essi (abitazione, autorimessa, negozio, cortile esclusivo, ecc.) e per i B.C.C. e i B.C.N.C. è obbligatorio oltre alla descrizione (ripostiglio, alloggio portiere, vano scale, corte, portico, centrale termica, ecc.) anche l’indicazione delle comunioni (comune ai sub ...).
Qualora la descrizione dei subalterni contenga dei Beni Comuni che non sono oggetto della denuncia e che non sono comuni ai subalterni trattati nella denuncia stessa, il Tecnico redattore si limiterà a copiare la descrizione contenuta nell’Elaborato Planimetrico precedente.
Per quanto attiene altri dati (superficie aree urbane, superficie lastrici solari, indicazione della tipologia delle abitazioni - civile, economico, popolare, ecc.) sono da considerarsi superflui poiché sono elementi reperibili nel data-base censuario e la mancata indicazione non rappresenta, motivo di rifiuto da parte dell’Ufficio.
Fatti salvi i casi previsti dalla circolare n°9/2001, in ipotesi di fabbricato promiscuo è fatto obbligo di redigere l’elaborato planimetrico riportante la delimitazione di ciascuna unità immobiliare oggetto di dichiarazione e quella relativa alle restanti porzioni rurali racchiuse con un unico perimetro, all’interno del quale sarà riportata la dicitura “sub rurali”.
Come comportarsi al momento della redazione dell’Elaborato Planimetrico.
Il Professionista, appurato che, per il tipo di denuncia, si rientra nei casi che prevedono la presentazione dell’Elaborato Planimetrico, descritti al paragrafo precedente, deve: A. > Se non esiste agli atti dell’Ufficio un Elaborato Planimetrico: produrre l’Elaborato Planimetrico relativo all’intero lotto secondo le modalità sopra descritte. L’elaborato, qualora il professionista non sia nelle condizioni di poterlo redigere completo, “può essere predisposto come singola pagina riguardante esclusivamente la porzione dei fabbricato interessata dalla variazione, con l'obbligo però di rappresentare l'intero piano. Con eventuali successive variazioni l'elaborato già presentato sarà integrato con ulteriori pagine, compilate con lo stesso criterio così da completarlo nel tempo” (lettera circolare prot. n. 36363 del 31/05/2002). La dimostrazione grafica e la descrizione, pertanto, dovranno almeno contenere i subalterni oggetto di denuncia, nelle modalità contenute al paragrafo precedente (rappresentazione grafica dei contorni del fabbricato e posizione delle eventuali scale comuni, per consentire una individuazione spaziale delle unità rappresentate); B. > Se esiste agli atti dell’Ufficio un Elaborato Planimetrico: produrre un nuovo Elaborato Planimetrico che sostituisca ed integri il precedente, ossia vada a modificare l’Elaborato Planimetrico esistente sia in dimostrazione grafica che in descrizione dei subalterni oggetto di denuncia. L’inserimento dei perimetri delle unità immobiliari rappresentate può essere limitato alle unità oggetto di variazione; ciò va segnalato nella relazione tecnica (nota prot. n. 17471 del 31.03.2010). Ovviamente, se agli atti dell’Ufficio è già presente l’Elaborato Planimetrico completo, la sua ripresentazione comporta la ripresentazione di tutti i subalterni presenti nel fabbricato, sia graficamente che descrittivamente. In presenza di Elaborato Planimetrico agli atti (presentato con Do.C.Fa 3.0 o successive versioni) composto da più pagine, è possibile la sostituzione parziale delle pagine di descrizione grafica che variano avendo cura di indicare, nel campo “Pagine da eliminare” della funzione “Gestione elaborati grafici” di Docfa, i numeri delle pagine che si intende sostituire. Si ricorda, inoltre, che, nel caso di Elaborato Planimetrico contenente un numero considerevole di subalterni, è possibile importare nella procedura l’elenco dei subalterni presenti nell’ultimo elaborato agli atti dell’Ufficio sotto forma di file .dat scaricabile da Sister o richiedibile allo sportello dedicato al servizio visure. Tale elenco sarà quindi modificato e/o integrato in funzione delle risultanze della variazione in presentazione.

DIMOSTRAZIONE GRAFICA SUBALTERNI
L’elaborato planimetrico deve contenere:
• per ogni piano le parti coperte e scoperte;
• il simbolo dell’orientamento (Nord), disegnato all’interno del riquadro, possibilmente in basso a destra;
• la rappresentazione della sagoma del fabbricato, con l’accesso alle u.i. ed il numero corrispondente del subalterno, nonché i riferimenti di piano;
• le linee di confine tra le u.i. di cui si è a conoscenza e delle u.i. in categoria F, che devono essere individuabili mediante linea continua. Non va indicato alcun elemento interno alle singole unità immobiliari;
• le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc., rappresentati interamente con linea continua, senza interruzioni;
• il subalterno di ogni porzione immobiliare identificata, ovvero il numero di mappa per le aree urbane, in modo che tutte le superfici di piano risultino completamente identificate;
• l’indicazione del numero di almeno due particelle o la denominazione delle strade e delle acque (fiume, lago, ecc.) a confine del lotto.

ELENCO SUBALTERNI
L’elenco subalterni deve essere completo di tutti i subalterni presenti nella dimostrazione grafica. Nell’elenco subalterni i B.C.N.C. e i B.C.C. devono essere descritti in modo chiaro, quanto alla destinazione ed indicate le u.i. a cui sono comuni (Circolare n.9/2001).
E’ fatto obbligo, se la corte esclusiva ha lo stesso numero di subalterno della u.i. principale, scrivere, in descrizione, “abitazione con corte esclusiva” ovvero “autorimessa o laboratorio o garage, ecc… con corte esclusiva”.
Se, nella stessa giornata, vengono presentate contestualmente più denunce dello stesso fabbricato, è possibile che ad uno solo vengano associati l’elaborato planimetrico e l’elenco subalterni che riportino la situazione definitiva degli aggiornamenti presentati.
È comunque necessario allegare sempre l’elaborato e l’elenco nei casi di costituzione di u.i. in categoria F e B.C.N.C..
L’elaborato planimetrico non è necessario nel caso di semplici variazioni che non prevedono assegnazione di nuovo subalterno e quando, in assenza di elaborato planimetrico agli atti, non si individuano u.i. in categoria F e/o B.C.N.C. e/o B.C.C..
Può essere invece compilato, anche in assenza di B.C.N.C., per meglio individuare gli spazi scoperti del fabbricato ad uso esclusivo di unità immobiliari
per es.:
> per una migliore individuazioni delle corti esclusive)
> per una migliore comprensione della suddivisione dei subalterni.

APPENDICE 5.1. CATEGORIE FITTIZIE
- Categoria F/1 (area urbana)
E’ utilizzabile nel caso di costituzione di aree urbane al Catasto Fabbricati.
L’area urbana va considerata come un’entità indipendente rispetto ai compendi immobiliari da cui viene stralciata e pertanto, nella predisposizione dei Tipi Mappali o Tipi di Frazionamento per le aree scoperte che si volessero censire come aree urbane (F/1), occorre procedere alla costituzione di specifici lotti autonomi.
L’identificazione di aree urbane provenienti da lotti già censiti e, quindi, senza la redazione di Tipo di Frazionamento, è possibile purché le aree stralciate restino correlate al lotto edificato e quindi, successivamente al rogito, dichiarate come bene comune non censibile a più unità o corte esclusiva di una singola unità immobiliare, ovvero fuse con unità immobiliari presenti nell’edificio. In questa circostanza il professionista, nella relazione tecnica, deve indicare lo scopo della presentazione dell’atto di aggiornamento tecnico, sulla base di eventuale dichiarazione del titolare di diritti sull’immobile. In mancanza di tale esplicita indicazione, nella relazione tecnica, il documento di aggiornamento è oggetto di rifiuto (nota prot. n. 17471/10).
Nella redazione del documento, in particolare:
è obbligatorio indicare la superficie dell’area – campo superficie catastale – che, nel caso di particella intera, è corrispondente alla superficie agli atti del Catasto Terreni;
la rappresentazione grafica avviene esclusivamente sull’Elaborato planimetrico.
Nel caso di presentazione di un Docfa di divisione a seguito di un tipo di frazionamento, nel quale dalla particella originaria (già ente urbano e area urbana F/1), vengono stralciate una o più particelle, la denuncia verrà così impostata:
denuncia di variazione: > causale: ”divisione” > 1 soppressione di Fg. A particella xxx > 2 costituzione di Fg. A particella yyy • denuncia di NC afferente : > causale: “ deriva da frazionamento mapp. xxx” > costituzione di Fg. A particella zzz quest’ultima operazione è da ripetere per ogni particella derivata.

- Categoria F/2 (unità immobiliari collabenti)
E’ utilizzabile nel caso di fabbricato o porzione di fabbricato non in grado di fornire reddito autonomo (collabente) in quanto non recuperabile se non mediante lavori di manutenzione straordinaria.
Nella redazione del documento, in particolare:
è opportuno redigere relazione tecnica;
la rappresentazione grafica avviene esclusivamente sull’Elaborato Planimetrico, avendo cura di rappresentare tutti i livelli di piano preesistenti.
Per introdurre in atti un immobile collabente occorre utilizzare le seguenti causali: • se proviene da Catasto Terreni “denuncia di nuova costruzione” • se già presente al Catasto Urbano: “variazione della destinazione da____ a ___ “, cioè per esemplificare, da abitazione, autorimessa, magazzino, ecc. a unità collabente.
Nel campo della relazione tecnica va indicato il numero di protocollo di rilascio del Certificato di inagibilità permanente (collabenza) rilasciato dal Comune.
Categoria F/3 (unità immobiliari in corso di costruzione)
E’ utilizzabile nel caso di costituzione di nuove unità immobiliari che al momento dell’accatastamento non risultano ultimate e quindi non capaci di produrre reddito autonomo.
Generalmente utilizzate per accatastamento di nuove costruzioni con lavori edilizi non ultimati. Nella redazione del documento, in caso di:
costituzione, è obbligatorio redigere apposita relazione tecnica descrittiva dello stato dell’immobile; tale incombenza è necessaria anche quando l’attribuzione della categoria F/3 derivi da una denuncia di variazione, ovvero che l’unità di partenza venga divisa e ultimata solo in parte;
variazione per definizione della u.i., la causale da utilizzare è quella già preimpostata “ultimazione di fabbricato urbano”:
> il subalterno in questo caso non deve essere cambiato;
> è obbligatorio redigere l’Elaborato Planimetrico per aggiornare la destinazione dell’unità da “in corso di costruzione” alla destinazione definitiva.
variazione per fusione o frazionamento e definizione della u.i., si utilizza la causale “ultimazione di fabbricato urbano” insieme alla “fusione” e/o “divisione” e/o “frazionamento e fusione”.
In questo caso deve essere attribuito nuovo subalterno.
- Categoria F/4 (unità immobiliari in corso di definizione)
E’ utilizzabile nel caso di costituzione di porzioni di immobili non suscettibili di fornire reddito autonomo, nel caso di ristrutturazione edilizia con abbattimento di muri divisori e di confine tra più u.i..
L’attribuzione di questa categoria è possibile, pertanto, solo se l’intervento edilizio è conforme a quanto previsto dal DPR 380/01 art.3 comma 1 lettera d, circostanza quest’ultima che va dichiarata nel campo della relazione tecnica.
In base a quanto riportato nella Circolare n.9/2001 non deve essere redatta la planimetria e l’identificazione dell’unità avviene esclusivamente attraverso l’Elaborato Planimetrico.
Nella redazione del documento in particolare, in caso di:
costituzion

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

CorsiGeometri.it

Formazione online su materie di competenza dei geometri con corsi approvati dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie