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Autore ACCATASTAMENTO SILOS

Jalex

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21 Giugno 2020 alle ore 12:26

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 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2026 alle ore 15:47

Sono un privato e sto cercando conferma se possibile

1984 costruzione Silo per deposito mais ceroso (con regolare licenza). Il silo è in muratura, ed è scoperto. E’ appoggiato da un lato al fienile, gli altri due lati sono alti 1,80 mt e misura 12,5 x 5,1 mt.

1989 fatto accastamento su catasto terreni di fabbricati rurali (stalla, fienile, pollaio, porcilaia) Il silo non è stato accatastato in quanto non era necessario farlo (così aveva detto il tecnico)

2012 fatto accatastamento su catasto fabbricati dei suddetti fabbricati, escluso il silo, con categoria D/10 in quanto il proprietario era coltivatore diretto.

Nel 2019 il proprietario è deceduto e sono succeduti i nipoti, nessuno dei quali coltivatore diretto o imprenditore agricolo.

Nel 2021 è stato fatto un aggiornamento catasto fabbricati con cat. C2, (escluso il silo) ma dopo un anno il catasto ha contestato il C2 e ha corretto il mappale in D/7.

Un tecnico dice che il silo si deve accatastare, un altro dice che non essendoci più attività agricola non va inserito, né sulla mappa, né sulla scheda, né nella stima catastale.

In fase di divisione può creare problemi non essendo accatastato (stato di fatto diverso, dal reale e non conformità urbanistica e catastale) ?

Qualcuno sa dirmi se si deve accatastare o no, includendolo nella particella D/7 fabbricati e se si deve inserire in mappa (catasto terreni)?

Grazie

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Autore Risposta

CESKO

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 1 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2026 alle ore 16:17

"Jalex" ha scritto:
Nel 2021 è stato fatto un aggiornamento catasto fabbricati con cat. C2, (escluso il silo) ma dopo un anno il catasto ha contestato il C2 e ha corretto il mappale in D/7.



Essendo un attività per funzioni produttive, è normale che come tale non andava censita in categoria ordinaria ma in categoria speciale.

Il Silos secondo me è irrilevante.... ma visto che esiste (e non trattasi di un imbullonato) io lo censirei nella consistenza dell'attuale D/7.

saluti

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 08:03

Buongiorno

Sicuramente il silos è da inserire nella stima e quindi da introdurre in mappa.

Sicuramente è stato sbagliato l'aver presentato il docfa nel 2019, doveva rimanere D/10 e inserire i dati fiscali nella dichiarazione dei redditi, IMU ecc.

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Jalex

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21 Giugno 2020 alle ore 12:26

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 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 13:31

"st-topos" ha scritto:
Buongiorno

Sicuramente il silos è da inserire nella stima e quindi da introdurre in mappa.

Sicuramente è stato sbagliato l'aver presentato il docfa nel 2019, doveva rimanere D/10 e inserire i dati fiscali nella dichiarazione dei redditi, IMU ecc.



Mi scusi, ma il D/10 non poteva restare in quanto non c'èra più la condizione di ruralità, infatti nel 2019 è deceduto il prop.agricoltore e nel 2021 è stato presentata variazione i C2, ma il catasto ha fatto pratica di accertamento e l'ha variato in D/7.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 13:37

"Jalex" ha scritto:
"st-topos" ha scritto:
Buongiorno

Sicuramente il silos è da inserire nella stima e quindi da introdurre in mappa.

Sicuramente è stato sbagliato l'aver presentato il docfa nel 2019, doveva rimanere D/10 e inserire i dati fiscali nella dichiarazione dei redditi, IMU ecc.



Mi scusi, ma il D/10 non poteva restare in quanto non c'èra più la condizione di ruralità, infatti nel 2019 è deceduto il prop.agricoltore e nel 2021 è stato presentata variazione i C2, ma il catasto ha fatto pratica di accertamento e l'ha variato in D/7.



infatti è corretto che è stata fatta la variazione in quanto si sono persi i requisiti di ruralità. Solo che l'immobile produttivo andava censito direttamente in categoria speciale (D/7) e non in quella ordinaria (C/2).

Diciamo che il Tecnico che ha effettuato la Variazione "ci ha provato" ..... ma gli è andata male!

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 14:16

"......Mi scusi, ma il D/10 non poteva restare in quanto non c'èra più la condizione di ruralità....."

E' allora? Dove sta scritto che si deve cambiare categoria?... non è il classamento che attribuisce la rualità sono le condizioni fiscali......la categoria più consona era la D/10 e quella doveva rimanere.

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SIMBA6464

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 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 14:53

Salve

Il soggetto conduttore del fondo deve soddisfare a questi requisiti:

Il soggetto che conduce il fondo per un fabbricato strumentale in categoria catastale D10 deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo, rispettare specifici requisiti di conduzione del terreno e soddisfarne la percentuale minima di reddito agrario. [1, 2, 3, 4]


Requisiti Soggettivi e di Conduzione






      Qualifica: Essere proprietario, usufruttuario, affittuario o legittimo conduttore del terreno a cui il fabbricato è asservito, oppure un familiare convivente a suo carico.







        Attività agricola: Esercitare professionalmente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile. [1, 2, 3, 4, 5]





        Requisiti Economici e Fiscali (Volume d'Affari)






            Rapporto di reddito: Il volume d'affari derivante dall'attività agricola deve essere superiore alla metà (50%) del reddito complessivo del soggetto. [1]







              Calcolo del reddito: Dal computo del reddito complessivo si escludono i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. [1]







                Comuni montani: Se il terreno si trova in un comune montano (ai sensi della Legge n. 97/1994), il volume d'affari agricolo deve essere superiore a un quarto (25%) del reddito complessivo. [1]






                Se desideri approfondire, specifica pure:

                  Se il terreno si trova in un comune montano
                  Se il conducente è un coltivatore diretto o un IAP (Imprenditore Agricolo Professionale
                  Se manca questo requisito essenziale la vedo dura mantenere la categoria D10
                  buona giornata

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                CESKO

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                 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 15:33

                "SIMBA6464" ha scritto:
                Se il conducente è un coltivatore diretto o un IAP (Imprenditore Agricolo Professionale
                Se manca questo requisito essenziale la vedo dura mantenere la categoria D10



                Infatti il 'soggetto' avente i requisiti è deceduto e di conseguenza è stata predisposta la pratica docfa per il cambio di categoria.

                saluti

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                CESKO

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                 1 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 15:34

                Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.

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                bioffa69

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                BRESCIA

                 1 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 15:35

                La cat.D/10, equivale ad avere riconosciutii diritti di ruralità, pertanto, se non c'è più l'imprtenditore agricolo, è obbligatorio procedere alla variazione, in C/2 o D/7, in base alle caratteristiche del/dei fabbricati.



                Saluti

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                st-topos

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                Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 16:25

                Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
                1. Richiesto dall'autore
                2. Totalmente off-topic rispetto alla discussione
                3. Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
                4. Richiesta delle Autorità competenti.
                 
                 

                EFFEGI
                f.g.

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                Irpinia

                 1 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 17:01

                La ruralità in linea generale non dipende dalla categoria catastale ma dal possesso in capo all'avente titolo di determinati requisiti agricoli.

                Per i fabbricati censiti in categorie ordinarie diverse dalla D/10, se si posseggono i requisiti, si richiede al catasto il mero inserimento dell'annotazione di ruralità (DM 26/07/2012). Annotazione che poi comparirà in visura.

                In caso di perdita dei requisiti di ruralità occorre fare la procedura inversa entro 30 gg dalla perdita e chiedere al catasto la cancellazione di detta annotazione. In questo caso la categoria catastale non cambia.

                Per i fabbricati censiti in D/10 essendo una categoria prettamente "agricola" con la quale si può censire un immobile SOLO se si posseggono i requisiti in capo al proprietario e/o utilizzatore il discorso è diverso.

                Per la categoria D/10 pertanto non si può richiedere la cancellazione dell'annotazione di ruralità (dato che non vi è alcuna annotazione) ma si deve procedere sempre entro 30 gg dalla perdita dei requisti ad una variazione di categoria, tramite procedura docfa, variando l'immobile nelle categorie speciali non agricole (D/7 - D/8 o altro).

                Per i fautori della verità assoluta: Circolare 2_2012 e DL 557_1993.

                Saluti

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                CESKO

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                 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 17:46

                Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.

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                st-topos

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                Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 17:47

                Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
                1. Richiesto dall'autore
                2. Totalmente off-topic rispetto alla discussione
                3. Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
                4. Richiesta delle Autorità competenti.
                 
                 

                CESKO

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                 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 17:51

                Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.

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