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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"Jalex" ha scritto: Nel 2021 è stato fatto un aggiornamento catasto fabbricati con cat. C2, (escluso il silo) ma dopo un anno il catasto ha contestato il C2 e ha corretto il mappale in D/7. Essendo un attività per funzioni produttive, è normale che come tale non andava censita in categoria ordinaria ma in categoria speciale. Il Silos secondo me è irrilevante.... ma visto che esiste (e non trattasi di un imbullonato) io lo censirei nella consistenza dell'attuale D/7. saluti
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st-topos
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Buongiorno Sicuramente il silos è da inserire nella stima e quindi da introdurre in mappa. Sicuramente è stato sbagliato l'aver presentato il docfa nel 2019, doveva rimanere D/10 e inserire i dati fiscali nella dichiarazione dei redditi, IMU ecc.
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Jalex
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"st-topos" ha scritto: Buongiorno Sicuramente il silos è da inserire nella stima e quindi da introdurre in mappa. Sicuramente è stato sbagliato l'aver presentato il docfa nel 2019, doveva rimanere D/10 e inserire i dati fiscali nella dichiarazione dei redditi, IMU ecc. Mi scusi, ma il D/10 non poteva restare in quanto non c'èra più la condizione di ruralità, infatti nel 2019 è deceduto il prop.agricoltore e nel 2021 è stato presentata variazione i C2, ma il catasto ha fatto pratica di accertamento e l'ha variato in D/7.
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"Jalex" ha scritto: "st-topos" ha scritto: Buongiorno Sicuramente il silos è da inserire nella stima e quindi da introdurre in mappa. Sicuramente è stato sbagliato l'aver presentato il docfa nel 2019, doveva rimanere D/10 e inserire i dati fiscali nella dichiarazione dei redditi, IMU ecc. Mi scusi, ma il D/10 non poteva restare in quanto non c'èra più la condizione di ruralità, infatti nel 2019 è deceduto il prop.agricoltore e nel 2021 è stato presentata variazione i C2, ma il catasto ha fatto pratica di accertamento e l'ha variato in D/7. infatti è corretto che è stata fatta la variazione in quanto si sono persi i requisiti di ruralità. Solo che l'immobile produttivo andava censito direttamente in categoria speciale (D/7) e non in quella ordinaria (C/2). Diciamo che il Tecnico che ha effettuato la Variazione "ci ha provato" ..... ma gli è andata male!
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st-topos
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"......Mi scusi, ma il D/10 non poteva restare in quanto non c'èra più la condizione di ruralità....." E' allora? Dove sta scritto che si deve cambiare categoria?... non è il classamento che attribuisce la rualità sono le condizioni fiscali......la categoria più consona era la D/10 e quella doveva rimanere.
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SIMBA6464
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Salve Il soggetto conduttore del fondo deve soddisfare a questi requisiti: Il soggetto che conduce il fondo per un fabbricato strumentale in categoria catastale D10 deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo, rispettare specifici requisiti di conduzione del terreno e soddisfarne la percentuale minima di reddito agrario. [ 1, 2, 3, 4] Requisiti Soggettivi e di Conduzione Qualifica: Essere proprietario, usufruttuario, affittuario o legittimo conduttore del terreno a cui il fabbricato è asservito, oppure un familiare convivente a suo carico. Attività agricola: Esercitare professionalmente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile. [1, 2, 3, 4, 5] Requisiti Economici e Fiscali (Volume d'Affari) Rapporto di reddito: Il volume d'affari derivante dall'attività agricola deve essere superiore alla metà (50%) del reddito complessivo del soggetto. [1] Calcolo del reddito: Dal computo del reddito complessivo si escludono i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. [1] Comuni montani: Se il terreno si trova in un comune montano (ai sensi della Legge n. 97/1994), il volume d'affari agricolo deve essere superiore a un quarto (25%) del reddito complessivo. [1] Se desideri approfondire, specifica pure: Se il terreno si trova in un comune montano Se il conducente è un coltivatore diretto o un IAP (Imprenditore Agricolo Professionale Se manca questo requisito essenziale la vedo dura mantenere la categoria D10 buona giornata
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CESKO
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"SIMBA6464" ha scritto: Se il conducente è un coltivatore diretto o un IAP (Imprenditore Agricolo Professionale Se manca questo requisito essenziale la vedo dura mantenere la categoria D10 Infatti il 'soggetto' avente i requisiti è deceduto e di conseguenza è stata predisposta la pratica docfa per il cambio di categoria. saluti
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CESKO
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Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.
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bioffa69
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BRESCIA
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La cat.D/10, equivale ad avere riconosciutii diritti di ruralità, pertanto, se non c'è più l'imprtenditore agricolo, è obbligatorio procedere alla variazione, in C/2 o D/7, in base alle caratteristiche del/dei fabbricati. Saluti
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st-topos
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Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
- Richiesto dall'autore
- Totalmente off-topic rispetto alla discussione
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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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La ruralità in linea generale non dipende dalla categoria catastale ma dal possesso in capo all'avente titolo di determinati requisiti agricoli. Per i fabbricati censiti in categorie ordinarie diverse dalla D/10, se si posseggono i requisiti, si richiede al catasto il mero inserimento dell'annotazione di ruralità (DM 26/07/2012). Annotazione che poi comparirà in visura. In caso di perdita dei requisiti di ruralità occorre fare la procedura inversa entro 30 gg dalla perdita e chiedere al catasto la cancellazione di detta annotazione. In questo caso la categoria catastale non cambia. Per i fabbricati censiti in D/10 essendo una categoria prettamente "agricola" con la quale si può censire un immobile SOLO se si posseggono i requisiti in capo al proprietario e/o utilizzatore il discorso è diverso. Per la categoria D/10 pertanto non si può richiedere la cancellazione dell'annotazione di ruralità (dato che non vi è alcuna annotazione) ma si deve procedere sempre entro 30 gg dalla perdita dei requisti ad una variazione di categoria, tramite procedura docfa, variando l'immobile nelle categorie speciali non agricole (D/7 - D/8 o altro). Per i fautori della verità assoluta: Circolare 2_2012 e DL 557_1993. Saluti
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CESKO
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st-topos
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