Regime forfettario – Bollo su fatture Un recente interpello dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ’imposta di bollo addebitata
al cliente concorre a formare il reddito imponibile del contribuente forfettario e va
assoggettato a imposta sostitutiva.
Pertanto il forfettario che addebita il bollo di 2 euro al cliente non deve considerarlo più
escluso articolo 15 Dpr 633/72 (N1), ma soggetto ad imposta sostitutiva (N2.2 per chi fa la fattura elettronica).
Regime forfettario – Emissione fattura cartacea È ormai in vigore dal 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti nel
regime forfettario che hanno superato i 25mila euro di ricavi o compensi nel 2021.
A coloro che invece non hanno superato i predetti limiti e pertanto continuano ad emettere la fattura in forma cartacea, si consiglia di inserire nella fattura cartacea la seguente dicitura:
“la fattura è stata emessa in modalità non elettronica in virtù dell’art 18 c. 3 del D.L 36/2022” Regime forfettario – Ricevimento fattura cartacea Al fine di evitare eventuali sanzioni a carico di chi riceve ancora fatture cartacee da soggetti forfettari, si invitano i signori clienti a richiedere, al fornitore forfettario che emette ancora fatture cartacee, il rilascio una dichiarazione che attesti il mancato superamento della soglia dei 25.000 nell’anno precedente e quindi la possibilità di esonero
dall’emissione di fattura elettronica.