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Autore TERMINI e SANZIONI per ritardato accatastamento immobili urb

geoalfa
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Inviato: 08 Maggio 2014 alle ore 08:37

TERMINI e SANZIONI per ritardato accatastamento immobili urbani

Il termine per l'accatastamento di un immobile è fissato dall'art. 28 della legge n. 1249/1939, che stabiliva: "I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare".

Il suddetto termine del "31 gennaio dell'anno successivo" è stato reso più ristretto con l'art-34-quinquies, comma 2° del D.L. 4/2006 conv. nella legge n. 80/2006 che ha portato il precedente termine in "trenta giorni dal momento" in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

Prospetto delle sanzioni rapportate al periodo in cui si sono verificate le violazioni:

a) Fino al 11/3/2006 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento era fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ultimazione.

a.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Prescritta alla data odierna

b) dal 12/3/2006 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento è stabilito in 30 giorni dalla data di ultimazione.

b.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Min €. 258 - Max €. 2'066 (art. 1, comma 338 legge 311/2004)

c) dal 01/07/2011 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento è stabilito in 30 giorni dalla data di ultimazione.

c.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Min E. 1'032 - Max E. 8'264 (art. 2, comma 12 D. Lgs 23/2011).

Queste sono le sanzioni... però c'è da dire che:

L'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che: l'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

Quindi: - se un fabbricato divenuto abitabile il 30/03/2007, l'obbligo di accatastamento è fissato entro il 29/04/2007 (trenta giorni), per cui la relativa sanzione si è prescritta il 31/12/2012.

Questo significa che ad oggi le sanzioni per omessa o tardiva denuncia di accatastamento per violazioni commesse entro 31/12/2007, sono tutte prescritte.

Per quanto concerne i fabbricati c.d. "fantasma" accertati dall'ufficio con attribuzione della rendita presunta ai sensi dell'art. 19, D. L.78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, il termine per la regolarizzazione catastale è fissato in 120 giorni a far data dal 03/05/2012 e quindi il termine è scaduto il 31/08/2012 (relativamente alla prima fase di pubblicazione, per le nuove ed attuali pubblicazioni i termini sono ancora in corso).

In caso di ritardo nella regolarizzazione, le sanzioni di cui innanzi sono quadruplicate (art. 2, comma 12, D.Lgs. 23/2011).

vedasi anche: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...



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Ultimo aggiornamento: 08 Maggio 2014 alle ore 08:47
 
 

 

 

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