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Autore Ritardata o omessa presentazione di denuncia o variazione Do

geoalfa
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Inviato: 31 Gennaio 2013 alle ore 18:48

domanda:
Oggi due clienti mi portano due sanzioni relative alla tardiva presentazione delle pratiche DOCFA.
In una la data di ultimazione lavori è il 01.01.2006 e docfa consegnato il 30.09.2011, nell'altra è 01.01.2007 e consegnato il 31.05.2012.
Ma la prescrizione non scatta dopo i 5 anni?
E, se è così, come mai le hanno notificate?

risposta:
Il termine per l’accatastamento di un immobile è fissato dall’art. 28 della legge n. 1249/1939, che stabiliva:
“I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare”.

Il suddetto termine del “31 gennaio dell’anno successivo” è stato reso più ristretto con l’art-34-quinquies, comma 2° del D.L. 4/2006 conv. nella legge n. 80/2006 che ha portato il precedente termine in “trenta giorni dal momento” in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati…

Riporto un prospetto delle sanzioni rapportate al periodo in cui si sono verificate le violazioni:

a) Fino al 11/3/2006 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento era fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ultimazione.

a.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento:
Prescritta alla data odierna

b) dal 12/3/2006 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento è stabilito in 30 giorni dalla data di ultimazione.

b.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Min €. 258 - Max €. 2.066 (art. 1, comma 338 legge 311/2004)

c) dal 01/07/2011 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento è stabilito in 30 giorni dalla data di ultimazione.

c.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Min €. 1.032 - Max €. 8.264 (art. 2, comma 12 D. Lgs 23/2011).

Queste sono le sanzioni ... però c'è da dire che:

L’art. 20 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che:
“l’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.
Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 17, comma 3."

Quindi se un fabbricato divenuto abitabile il 30/03/2007, l’obbligo di accatastamento è fissato entro il 29/04/2007 (trenta giorni), per cui la relativa sanzione si è prescritta il 31/12/2012.

Questo significa che ad oggi le sanzioni per omessa o tardiva denuncia di accatastamento per violazioni commesse entro 31/12/2007, sono tutte prescritte.

Per quanto concerne i fabbricati c.d. “fantasma” accertati dall’ufficio con attribuzione della rendita presunta ai sensi dell’art. 19, D. L.78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010,
il termine per la regolarizzazione catastale è fissato in 120 giorni a far data dal 03/05/2012 e quindi il termine è scaduto il 31/08/2012 (relativamente alla prima fase di pubblicazione,
per le nuove ed attuali pubblicazioni i termini sono ancora in corso).

In caso di ritardo nella regolarizzazione, le sanzioni di cui innanzi sono quadruplicate (art. 2, comma 12, D.Lgs. 23/2011).

Vedasi anche:
- sul trattamento dei fabbricati rurali dopo la scadenza del 30/11/2012,
... chiarimenti resi dal Consigliere Nazionale delegato al catasto del CNG, le cui risposte sono riportate al seguente link:
www.geometri.av.it/admin_2/news/index.ph...

- sulle nuove sanzioni CIRCOLARE 4/2011 :
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa%20di%20riferimento/Circolari%202011/Circolare_4_2011.pdf

da:
http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/docfa/sanzioni-docfa-4439/start/0/

*********************
Notrami; Effegi; Totonno;

*****************************************************************
2^ domanda:
Un mio cliente sta eseguendo lavori di manutenzione ordinaria ad un fabbricato in campagna, cioè pitturazione delle murature, sostituzione di parte di pavimento deteriorate, realizzazione di impianto citofonico, sostituzione caldaia impianto di riscaldamento, con regolare DIA per lavori di manutenzione ordinaria
Però il fabbricato non è ancora atto al suo uso, poiche vi sono questi ammodernamenti in corso e non è accatastato.
Il 31 ottobre 2008, scade il termine per la presentazione di accatastamento.
Volevo chiedervi: anche nel suo caso sarà soggetto a sanzioni per ritardato pagamento?
Nel caso, non vi sono tali sanzioni, poichè tale fabbricato oggetto di lavori in corso che vanno a modificare le sue caratteristiche costruttive, non può ancora essere censito, quale è il rifermento normativo a cui posso fare riferimento?

Risposta:
A prescindere dai lavori in corso, che non "sospendono" i termini, il fabbricato doveva essere già accatastato.
Se mi parli di fabbricato in campagna e 31 ottobre presumo si tratti di un fabbricato rurale.
La sanzione è di soli 50 €;
Trovo strano che sia stata fatta una regolare dia su un fabbricato non accatastato, forse nella dia è citato il fabbricato come FR.....
Col "ravvedimento operoso" le sanzioni sono ridotte di 1/3 + interessi o 1/5 + interessi (calcolato sulla minima) rispettivamente se la denuncia è presentata
entro i 90 gg dalla scadenza o dopo i 90 gg ma entro un anno dalla scadenza.
La scadenza del 31 ottobre riguarda i fr che hanno perso i requisiti di ruralità ai sensi del D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 38 (cancellazione del titolo
di imprenditore agricolo dall’elenco del registro delle imprese).
La stragrande maggioranza dei FR non hanno + i requisiti di ruralità da svariati anni o non l'hanno mai avuti (prima si accatastavano molti fabbricati come FR)
quindi, potrebbe essere anche il tuo un caso in cui si è in regime di prescrizione (maggiore di 5 anni), quindi niente sanzione.....
La scadenza del 30 ottobre è relativa solamente per la fattispecie prevista dal comma 38 dell'art. 2 della legge 262/06 (anche se se ne sentono dire di tutti i colori su questo tema), per gli altri fabbricati rurali NON AVENTI REQUISITI DI RURALITA' la scadenza ultima per la loro variazione al catasto
fabbricati era al 31/12/2001;
valuta quindi se il tuo fabbricato ha o no i requisiti di ruralità e se non ci sono quando e perchè sono stati persi.

da: http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/prodotti-commerciali/accatastamento-e-dia-15879/

**********************
SilviaLocascio; uli; geosim

Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2013 alle ore 08:04
 
 

 

 

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