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Inviato: 07 Luglio 2015 alle ore 18:28

Unità immobiliari composte da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei

( Circ. Prot. N° 15232 del 21/2/2002 della Direz. Centr. Cart. Catasto e P.I.)
Categoria A (consistenza espressa in vani)
Un esempio esplicativo è quello di un immobile appartenente ad un soggetto che acquista, in un secondo tempo, un ulteriore porzione di fabbricato in comunione dei beni con il proprio coniuge, al fine di ampliare l’unità originaria.
Non essendo possibile la fusione o l’accorporo tra porzioni di immobili in cui i diritti reali non sono omogenei ( per intenderci non appartenenti alla stessa ditta e non coincidenti nei soggetti, titoli e quote), i beni mantengono ciascuno i propri identificativi che ne hanno consentito l’individuazione e la successiva iscrizione in atti, con le titolarità di competenza.
Nell’esempio in esame, in catasto risultano iscritte sia un’unità a nome di uno dei coniugi, sia una porzione acquistata successivamente da entrambi in comunione legale, debitamente volturata, ed a cui è attribuita la categoria fittizia F/4.
Per procedere nell’iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale da indicare al punto 5) Altre “DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.” :
Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso ( cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Si precisa che, qualora una delle porzioni, che costituiscono l’unità immobiliare, presenti una consistenza minima inferiore ad un vano, la consistenza stessa deve essere sempre arrotondata, per eccesso, al vano intero.
Nel riquadro “ Note relative al documento” è posta la dizione “ Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio…N°…Sub - Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”
Nelle planimetrie di ciascuna porzione è peraltro rappresentata l’intera unità immobiliare, con l’avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente.
Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto.

L’Ufficio, immediatamente dopo l’inserimento agli atti delle dichiarazione, provvede mediante applicazioni interne ad inserire, come annotazione relativa alla u.i.u., la citata dizione” Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio…N°…Sub … - Rendita attribuita alla porzione di u.i.u ai fini fiscali”, per ogni porzione di immobile iscritta autonomamente in atti


Categorie B, C, D, E (consistenze espresse in metri cubi, metri quadrati o stima diretta)
Accorporo di porzione di una u.i.u. ad un’altra di ditta diversa.
Occorre stralciare una porzione da unire successivamente all’altra mediante frazionamento effettuando il classamento in virtù delle nuove consistenze, e solo dopo il rogito notarile che trasferisce la porzione, è possibile la fusione tra quest’ultima e l’unità alla quale deve essere accorpata.

Per le categorie D e E si terrà conto della dotazione di impianti stabilmente infissi in ogni singola porzione.


************
da:
Manuale Procedura Operativa DocFa Comm AdE-Collegio_Lecce
www.geolive.org/normativa/manuali/2014/d...

Ultimo aggiornamento: 01 Aprile 2023 alle ore 08:14
 
 

 

 

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