Prenotazione dei subalterni Posto che:
si debba redigere una pratica DocFa di un complesso immobiliare, e per evitare di assegnare un numero progressivo, che magari viene attribuito contemporaneamente da altro tecnico che sta operando nello stesso complesso, cosa occorre fare? Risposta Salvo verifica di procedimenti che possono variare da UP a UP AdT per motivi di organizzazione, in linea di massima,
La prenotazione dei subalterni - per le AdT di Torino e Milano - può avvenire in 2 modi:
1 - recandosi direttamente all'Adt allo sportello apposito (solitamente lo stesso che registra i Do.C.Fa.;
2 - per via telematica tramite
SisTer --> Servizi Catastali --> Prenotazione Subalterni
Nel caso del corso della richiesta subalterni compaia l'errore "Assenza modello 57" vuol dire che manca l'inizializzazione della prenotazione automatica in ufficio per quel comune e quel foglio, pertanto non si tratta di un problema di Sister, ma bisogna recarsi direttamente all'Adt.
Occorre precisare che: una volta caricata la prima richiesta sul tal mappale per le successive si può richiedere direttamente da SisTer.
Occorre ricordare la modalità di attribuzione dei subalterni.
Riferimento circolare
n° 83/E/T del 09/04/1999 Si deve provvedere all'attribuzione di un nuovo subalterno all'u.i.u. quando la variazione comporta:
1 - modifica del perimetro dell'unità stessa;
2 - cambio di destinazione d'uso avente rilevanza catastale.
Pertanto è consentito utilizzare il medesimo subalterno e procedere alla variazione nei casi di:
-> manutenzione straordinaria;
-> restauro conservativo;
-> integrazioni impiantistiche di notevole importanza che incidano sulla determinazione della rendita in base alle regole dell'estimo catastale.
Ricordo, solamente, che queste ultime tre casistiche di intervento edilizio non sempre comportano la necessita' di una variazione catastale: tale necessita' deve essere soppesata dal tecnico incaricato caso per caso; il tutto tenendo in considerazione che il gap incrementale di redditivita' tra una classe catastale e la successiva e' pari al 15% (cfr. circ. 1/2006).
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luca; geobax;
Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2013 alle ore 09:35