Fabbricati Inagibili o Inabitabili Condizione di inagibilità o inabitabilità avente carattere temporaneo.
L’accertamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità di una unità immobiliare con carattere temporaneo esula dalle competenze dell’Ufficio.
La normativa è regolata dal D.Lgs n° 504 del 30/12/1992 ( Istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili) che prevede all’art.8, come modificato dal comma 55 dell’art.3 della Legge 662/96, la riduzione del 50% dell’imposta I.C.I.
Ne deriva la logica considerazione che la rendita catastale, costituendo la base su cui determinare l’imposta suddetta, non potrà subire, a priori, modificazioni sempre che non ricorrano i presupposti previsti dall’art.35 del D.P.R. 917/86 Condizione di inagibilità o inabitabilità avente carattere permanente.
Qualora lo stato di degrado dell’immobile sia tale da compromettere permanentemente la sua utilizzazione, e quindi il reddito effettivo differisce dalla rendita catastale per oltre il 50% e per un periodo di almeno un triennio (art.35 del D.P.R. 22/12/1986 n°917) è possibile richiedere con istanza la variazione della rendita catastale.
Ove ne ricorrano gli estremi, è opportuno che l’istanza sia corredata di certificazione da parte degli organi comunali e di perizia tecnica fotografica sullo stato dell’immobile.
Art. 35 comma 1 del DPR 917/86 “Se per un triennio il reddito lordo effettivo dell’unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50% di questa, l’Ufficio Provinciale del Territorio, su segnalazione dell’ufficio imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento delle unità immobiliari, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, dellanuova determinazione di rendita.
Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti;
in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori”.
Se le effettive condizioni dell’immobile siano tali da renderlo totalmente inutilizzabile, a meno di radicali interventi, o opere di manutenzione straordinaria, si potrà avere anche l’azzeramento della rendita catastale.
Agli atti sarà conservata l’unità immobiliare con i relativi identificativi con l’attribuzione della categoria fittizia F/2.
Dichiarazione come N.C. di unità immobiliare categoria F/2
L’accatastamento ex-novo di un’immobile rientrante nella casistica citata potrà essere prodotta con la procedura Doc.Fa.
dichiarandolo come unità collabente – categoria fittizia F/2.
In tale fattispecie il DM 701/94 non prevede alcuna attestazione degli organi comunali in quanto la condizione sullo stato di conservazione dell’immobile viene formalmente dichiarata e sottoscritta, sotto la loro responsabilità, dal tecnico compilatore e dal contribuente interessato.
************
da: Manuale Procedura Operativa DocFa Comm AdE-Collegio_Lecce www.geolive.org/normativa/manuali/2014/d...
Ultimo aggiornamento: 07 Luglio 2015 alle ore 22:24