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Argomento: Assopimento

Autore Risposta

geocinel
Carlo Cinelli
(GURU)

Iscritto il:
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Messaggi:
4092

Località
Lamporecchio (PT) - geocinel@tin.it

 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2026 alle ore 19:07

"Pippocad" ha scritto:
"geocinel" ha scritto:
Pippo

Ma posso io lavorare per te o per altri ricercando gli estremi delle sentenze?

Fai una ricerca su internet e ne trovi quante vuoi.

Io più di qualcuna l'avevo messa anche in calce al mio libro.

Ma credo che più di tutto comandi il DPR 650 del 1972.

Credo si fa per dire......Se la giurisprudenza passa avanti alla dottrina.......siamo si alla frutta.

Cordialmente

Carlo Cinelli



Le cause (purtroppo) si fanno a suon di sentenze passate.

Nel DPR 650 temo ci sia poco in merito.

Le sentenze riportate in fondo al tuo libro (che ho!) parlano del valore importantissimo dei frazionamenti quando sono allegati alla compravendita. Su questo non ci sono dubbi: si tratta di un contratto tra le parti e, in caso di riconfinazione tra le medesime parti, la prima cosa da verificare è proprio il contratto stipulato tra loro e, di conseguenza, il frazionamento richiamato o allegato.

Diverso è invece il caso in cui, nella riconfinazione, le due parti originarie non coincidano più con quelle attuali. In quella situazione, infatti, occorre fare riferimento al contratto sottoscritto dalle parti oggi coinvolte. Non quello tra altri. A me sembra semplice.

Che poi, nel 98% dei casi, si finisca sempre e comunque per utilizzare il frazionamento d’origine ai fini della riconfinazione è vero. Ma questo accade per mancanza di altro...



Queste tue osservazioni, compresa la conclusione, non sono corrette.

Riporto il DPR 650 del 1972 al riguardo:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pro...

Facciamo un po' di considerazioni logiche su punti fermi.

Nel 2010 viene eseguito un Frazionamento per una vendita da Tizio a Caio che ratificano il tutto con un atto pubblico richiamando la particella e il Tipo di Frazionamento che l'ha generata.

Nel frattempo nel 2015 Caio furbamente sposta il confine e costruisce un muretto un metro più verso Tizio che non si accorge dello sconfinamento perché ha una proprietà di dimensioni importanti e che cura poco.

Successivamente nel 2020 Caio vende a Sempronio l'appezzameento di terreno individuato dalla particella XY del Foglio Z originata con il frazionamento del 2010.

Ora tu mi verresti a dire che il confine è quello del muretto costruito da Caio 10 anni fa e non consolidatosi con l'usucapione, perché il Frazionamento, non essendo stato allegato all'atto ma solo richiamato vale solo tra Tizio e Caio.

Io ti dico che una cosa del genere non esiste né sotto il profilo tecnico e né sotto quello giuridico.

Non può essere l'allegazione del tipo di Frazionamento una discriminante. E' una bestemmia.

Perché quell'appezzamento di terreno individuato catastalmente da quella particella che fu generata con quel Tipo di Frazionamento e che oggi viene compravenduta di nuovo è la stessa di allora.

Bene avrebbe fatto Sempronio a far verificare a un suo tecnico di fiducia l'estensione corretta di quella particella.

Se oggi ha acquistato quello che ha acquistato può solo rivalersi verso Caio e chiedere una riduzione del prezzo tra ciò che è e ciò che ha visto, che non so nemmeno se sarebbe giusto riconoscergli visto che non ha fatto nessun accertamento.

Diverso sarebbe il discorso se la dividente tra Tizio e Caio fosse stata mal individuata nel Frazionamento. A questo ci possono venire incontro prove documentali e testimoniali.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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