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Autore Successione - quote di beni cointestati

babassa

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 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 17:19

Salve a tutti,
ho letto tutte le faq sulla successione e mi hanno confermato quanto pensavo sulle quote di eredità di una successione legittima che sto facendo, ma ho ancora un dubbio:

il de cuius muore lasciando eredi il coniuge in comunione di beni e l'unico figlio.
la casa è cointestata, 1/2 al de cuius e 1/2 al coniuge.
in successione va quindi 1/2 della casa, perciò la quota in successione per il coniuge è 1/2 x 1/2 = 1/4, idem per il figlio. quindi il coniuge avrà 1/2 + 1/2 x 1/2 = 3/4, mentre il figlio avrà 1/2 x 1/2 = 1/4.


ora questa è la mia domanda:
c'è un deposito titoli, tutto intestato al de cuius, ma poichè i coniugi sono in comunione di beni, 1/2 del deposito va in successione e 1/2 è da considerarsi già del coniuge. perciò il coniuge eredita 1/2 che le spetta in ragione della comunione + 1/2 x 1/2, cioè verrà ad avere 3/4 del deposito, mentre il figlio 1/4.
è corretto il ragionamento?

analogamente c'è un conto corrente intestato al de cuius, al coniuge e al figlio. per la comunione dei beni 1/2 x 1/3 = 1/6 è già da considerarsi del coniuge, quindi va in successione l'altro 1/6, quindi 1/2 x 1/6 = 1/12 va in eredità al coniuge e 1/12 va al figlio.
in sostanza il coniuge avrà 1/3 + 1/3 x 1/2 + 1/12 = 7/12, mentre il figlio avrà 1/3 + 1/12 = 5/12.
ho ragionato bene? temo di essermi incasinata con la questione della comunione dei beni...
grazie anticipatamente a coloro che vorranno rispondermi.

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Autore Risposta

dado48

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 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 17:58

Riporto la parte conclusiva di una sentenza della Corte di Cassazione relativa al quesito posto da Babassa ([size=9]Cass. civ. Sez. V, 06-05-2009, nº 10386[/size]):

Pertanto il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato - in regime di comunione legale dei beni - soltanto ad uno dei coniugi, e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente, deve considerarsi pure facente parte della comunione legale dei beni al momento del decesso dell'intestatario stesso, ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. c), allorquando cioè si verifica in concreto lo scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con il conseguente riconoscimento, a maggior ragione da tale epoca, di una titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo. Invero lo scioglimento attribuisce al coniuge superstite il diritto al riconoscimento di una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, persino anche nelle ipotesi in cui essi fossero stati esclusivi del coniuge defunto ([size=9]V. pure Cass. Sentenze n. 19567 del 16/07/2008, n. 8002 del 2004[/size]).

Ulteriori apporti ?
Ciao, buon lavoro.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 18:32

Riporto altre sentenze riprese da questo link:

www.iltuolegale.it/avvocato/index.php?op...

“il deposito delle somme su conto corrente bancario non muta la natura delle stesse che restano di titolarità esclusiva del coniuge titolare del conto corrente e, nel caso dei proventi dell’attività separata, sono destinate a cadere nelle comunione de residuo ove ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione legale” (ex multis Cass. Civile n.2182/1992).

“il regime di comunione coniugale di cui all’art.177 c.c. coinvolge i solo acquisti di beni e non inerisce, invece, alla instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all’apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale” (Cass. Civile n.8002/2004).

“ il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'articolo 177, primo coma, lettera a), codice civile, cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante" (Cass. Civile n.1197/2006).

In conclusione, in qualche sentenza, anche quella della Cass civ. n.8002/2004, prevale l’orientamento contrario all’ingresso in comunione ex art. 177 c.c. delle somme accantonate in un conto corrente intestato solo ad un coniuge.




Saluti comunitari. :wink:

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babassa

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 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 11:28

Ciao,
Intanto grazie a dado48 e totonno per le risposte.
mi sono accorta di aver postato il mio quesito nel forum Procedure di rilievo invece volevo inserirlo in Principianti allo sbaraglio, magari i guru possono trarne una FAQ sulle successioni e spostarlo nella sezione più pertinente?

Tornando al mio dubbio... a seguito delle vs. risposte esso permane, perchè mi pare di capire che Dado48 riporti 1 sentenza che afferma che il conto corrente del singolo va comunque in comunione, viceversa Totonno riporta sentenze che affermano il contrario.
Quindi??
sono sempre + confusa! qualcuno mi illumini!

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 12:06

"Babassa" ha scritto:
... perchè mi pare di capire che Dado48 riporti 1 sentenza che afferma che il conto corrente del singolo va comunque in comunione, viceversa Totonno riporta sentenze che affermano il contrario.


Le Sentenze della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, hanno un certo peso ed, in questo caso, da un lato si trovava:
l'AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
mentre dall'altro vi era chi difendeva la propria decisione di aver dimezzato il valore del C/C su cui era intestato il solo De Cuius, per il semplice fatto di essere in Comunione Legale dei Beni.
Se considero che questa Sentenza è del 6/05/2009, successiva a quella indicata da Antonio, sarei propenso a pensare di poterla oggi applicare.
Di più non possiamo dire, a meno di ulteriori approfondimenti certi.
Ciao, buon lavoro.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 12:34

"babassa" ha scritto:
Ciao,
Intanto grazie a dado48 e totonno per le risposte.
mi sono accorta di aver postato il mio quesito nel forum Procedure di rilievo invece volevo inserirlo in Principianti allo sbaraglio, magari i guru possono trarne una FAQ sulle successioni e spostarlo nella sezione più pertinente?

Tornando al mio dubbio... a seguito delle vs. risposte esso permane, perchè mi pare di capire che Dado48 riporti 1 sentenza che afferma che il conto corrente del singolo va comunque in comunione, viceversa Totonno riporta sentenze che affermano il contrario.
Quindi??
sono sempre + confusa! qualcuno mi illumini!



Se vuoi un consiglio, io parlerei con un collega della tua zona a questo riguardo, perchè io, ad esempio, seguo l'intestazione del c.c. bancario senza applicare la comunione dei beni, anche se esistente. Se pur meno supportato giuridicamente di Dado48, non ho mai avuto problemi.

Saluti comunitari. :wink:

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 12:49

Sinora abbiamo discusso accademicamente del quesito posto da Babassa, senza entrare nel merito (poichè a noi non compete) dell'entità dell'asse ereditario che, nel caso di due eredi, può arrivare a 2 milioni di Euro, prima di sentire parlare della Tassa di Successione del 4%.
A Babassa, d'accordo con gli eredi, discutere di questo e, nel caso non si raggiunga l'imponibile suddetto, dimenticare il problema ed introdurre in Successione gli interi importi dei Conti Correnti.
Altre considerazioni ?
Ciao, buon lavoro.

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babassa

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 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 13:04

ok dado48 e totonno ora mi è chiaro come procedere!
Siamo ben lontani in qs caso dalla franchigia per applicare l'imposta di successione, quindi ai fini fiscali non cambia nulla, però mi pareva giusto dal punto di vista professionale almeno indagare ulteriormente per dare una risposta chiara al cliente.
proprio perchè l'asse ereditario non ha un valore esorbitante e gli eredi vanno d'amore e d'accordo e non si scanneranno per dividersi l'eredità, avevo già pensato che se non avessi avuto risposte sul forum, avrei proposto agli eredi di dichiarare le intestazioni dei beni come da certificato bancario, senza spaccarsi la testa.
Cmq. attendo risposta da un collega di zona.
in passato ho sempre messo le quote di intestazione e non ho mai avuto problemi, ma ho seguito un corso sulle successioni e a posteriori mi è sorto questo dubbio sulla comunione.

grazie a entrambi per le risposte dettagliate e illuminanti!
buon lavoro

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 13:39

"babassa" ha scritto:
ok dado48 e totonno ora mi è chiaro come procedere!
Siamo ben lontani in qs caso dalla franchigia per applicare l'imposta di successione, quindi ai fini fiscali non cambia nulla, però mi pareva giusto dal punto di vista professionale almeno indagare ulteriormente per dare una risposta chiara al cliente.
proprio perchè l'asse ereditario non ha un valore esorbitante e gli eredi vanno d'amore e d'accordo e non si scanneranno per dividersi l'eredità, avevo già pensato che se non avessi avuto risposte sul forum, avrei proposto agli eredi di dichiarare le intestazioni dei beni come da certificato bancario, senza spaccarsi la testa.
Cmq. attendo risposta da un collega di zona.
in passato ho sempre messo le quote di intestazione e non ho mai avuto problemi, ma ho seguito un corso sulle successioni e a posteriori mi è sorto questo dubbio sulla comunione.

grazie a entrambi per le risposte dettagliate e illuminanti!
buon lavoro



Direi che se l'asse ereditario non supera la franchigia oltre la quale viene richiede la imposta di successione, si puà tranquillamente seguire le indicazioni di Dado48. La banca dove i C.C. o i titoli da sbloccare sono intestati all'unico coniuge defunto, ha pure la corrispondenza esatta del titolare in successione, quindi farebbe anche meno di ulteriori spiegazioni anche se legittime.

Saluti bancari. :wink:

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Mauree

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 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2015 alle ore 13:10

Salve,
devo fare una successione per beni immobili e titoli bancari e conti
correnti.
Sia i conti correnti che i titoli bancari sono cointestati.
Per quanto riguarda i primi li inserisco nel riquadro B/4 con il valore al
50% del totale essendo cointestati con altro nominativo.
Per quanto riguarda il dossier di titoli bancari (obbligazioni ecc.)
invece come mi comporto?
li devo inserire (riquadro B/2) sempre con la quota che detiene il decuius
o inserisco il valore totale che mi ha dato la banca?

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barabba

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 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2015 alle ore 20:51

Ma la certificazione bancaria non riporta altri intestatari del dossier titoli? Se anche il dossier titoli era cointestato devi prima far correggere quanto ti ha rilasciato la banca e poi indicare la quota intestata al de cuius, non il totale. Altro discorso se, per cause legate all'età o a malattie, altri avevano solo la firma ma non erano cointestati.

Quadro B/2 va bene.

Buona serata

Marco

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Mauree

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30 Maggio 2006

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 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2015 alle ore 16:04

"barabba" ha scritto:
Ma la certificazione bancaria non riporta altri intestatari del dossier titoli? Se anche il dossier titoli era cointestato devi prima far correggere quanto ti ha rilasciato la banca e poi indicare la quota intestata al de cuius, non il totale. Altro discorso se, per cause legate all'età o a malattie, altri avevano solo la firma ma non erano cointestati.

Quadro B/2 va bene.

Buona serata

Marco





intanto grazie per la risposta

quello che mi scrive la banca è questo

Dossier titoli n. XXXXXX intestato a DE CUIUS + ALTRO NOMINATIVO :

1)obbligazioni CRC 20/08/19 3.75% DEL VALORE DI XXXXXXXX

2)obbligazioni CRC 22/10/2015 DEL VALORE DI XXXXXXXX

3)n. 673.01 quote di XXXXXXXXXXXXX DEL VALORE DI XXXXXXXX

quindi anche per questi devo segnare la quota del de cuius e cioe il 50%?

tu faresti 3 note diverse (progr.1,prog.2, progr.3) o siccome il dossier titoli è lo stessi faresti un unica nota?

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barabba

Iscritto il:
22 Agosto 2006

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Località
Varese

 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2015 alle ore 17:27

Dossier titoli unico: unico progressivo nel quadro B/2 indicando il 50% del totale.

Buon lavoro

Marco

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