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Argomento: VOLTURA CON USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA'

Autore Risposta

dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 16:16

”Totonno” ha scritto:
Quello che scrive Dado non lo capisco perchè mette puntini dove dovrebbe andarci qualcosa. E io oltretutto lo contesto perchè pretende di cambiare l'intestazione di partenza. Non s'è mai visto mettere piena proprietà accanto all'usufrutto senza la nuda proprietà, nello stesso soggetto.


Parabola:

Uno zio, proprietario di un immobile, cede la nuda proprietà a tre nipoti, trattenendosi l'usufrutto.
L'intestazione sarà: zio usufrutto x 1/1 – Ogni nipote nuda proprietà x 1/3.
Lo zio, riconoscente verso due nipoti che lo assistono, decide di cedere a loro anche l'intero usufrutto.

L'intestazione sarà:
1º nipote nuda proprietà di 1/3 (2/6) – usufrutto di 1/2 (3/6)
2º nipote nuda proprietà di 1/3 (2/6) – usufrutto di 1/2 (3/6)
3º nipote nuda proprietà di 1/3 (2/6)

Ma, se ancora mi resta (vista l'età) un po' di logica, la nuda proprietà + l'usufrutto = piena proprietà.

Pertanto avremo:
1º nipote: 2/6 di N.P + 2/6 di U. = 2/6 di P.P. E resta 1/6 di U.
2º nipote ….....
3º nipote ….....

Al posto dei puntini questa volta i conti li fate voi, perchè io ormai sono fuso.

Ciao, buon lavoro.

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geo-ema

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 16:21

Rispondo a geoalfa e ribadisco che l'atto di compravendita, e la conseguente voltura catastale, l'ha rogitato un notaio diverso da quello che mi ha incaricato della voltura per decesso di B. Ho preso di nuovo appuntamento con il II notaio per chiarire ciò che mi ha riferito la sua segretaria e che a me non convince proprio perchè so che l'usufrutto non si può trasferire agli eredi (A e C)...

La ripartizione fatta da te non è esatta in quanto i 2/3 o 4/6 della nuda proprietà non corrispondono ai 4/8 di usufrutto, e la somma delle piene proprietà è 4/8 + 2/6!!!

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 16:29

quoto dado al 100%, da qui devono partire i ragionamenti



"geo-ema" ha scritto:
Rispondo a geoalfa e ribadisco che l'atto di compravendita, e la conseguente voltura catastale, l'ha rogitato un notaio diverso da quello che mi ha incaricato della voltura per decesso di B. Ho preso di nuovo appuntamento con il II notaio per chiarire ciò che mi ha riferito la sua segretaria e che a me non convince proprio perchè so che l'usufrutto non si può trasferire agli eredi (A e C)...

La ripartizione fatta da te non è esatta in quanto i 2/3 o 4/6 della nuda proprietà non corrispondono ai 4/8 di usufrutto, e la somma delle piene proprietà è 4/8 + 2/6!!!





geo emma , hai letto qualche risposta?? l'usufrutto non viene trasferito a nessuno, perche' appena muore B si deve procedere con la riunione d'usufrutto!!

e chiaro fino a qui??, percio' B rimane pieno proprietario per 1/3 e con testamento attrribuisce solo la nuda proprieta', puo' si o no il decuis decidere se devolvere la sua piena propieta' tutta a una persona o devolvere solo la nuda prop. al nipote?

si si si, puo' per cui avendo devoluto per testamento solo la nuda l'usufrutto SULLA SUA QUOTA DI PIENA PROP. , dovra' essere devoluto per legge,, NON va ne ad A ne a C tanto meno a X.



questo e' quanto fino a quando qualcuno dimostrera', cosa che fino adesso non e' stat fatta, che la realta' sia diversa.



Saluti

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 16:35

Articolo 678
Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento [675],
l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto [982].
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.


L'usufrutto può cessare:
- per morte dell'usufruttuario
- per prescrizione (non esercizio del diritto per 20 anni)
- per riunione dell'usufrutto e della nuda proprietà (confusione)
- per totale deperimento della cosa
- per scadenza o per spirare del tempo per cui è stabilito (es. nell'usufrutto legale fino alla maggiore età del figlio)


Estinzione e modificazione del diritto di usufrutto
Oltre che per la morte dell'usufruttuario, per il decorso del termine previsto nell'atto costitutivo o per la scadenza dei trent' anni qualora l'usufruttuario sia una persona giuridica, il diritto di usufrutto si estingue per prescrizione in caso di non uso continuato per vent'anni, per la riunione nella medesima persona del diritto di usufrutto e della nuda proprietà e per il totale perimento del bene su cui è costituito l'usufrutto (art. 1014 c.c.).

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 16:42

"geo-ema" ha scritto:
Rispondo a geoalfa e ribadisco che l'atto di compravendita, e la conseguente voltura catastale, l'ha rogitato un notaio diverso da quello che mi ha incaricato della voltura per decesso di B. Ho preso di nuovo appuntamento con il II notaio per chiarire ciò che mi ha riferito la sua segretaria e che a me non convince proprio perchè so che l'usufrutto non si può trasferire agli eredi (A e C)...

La ripartizione fatta da te non è esatta in quanto i 2/3 o 4/6 della nuda proprietà non corrispondono ai 4/8 di usufrutto, e la somma delle piene proprietà è 4/8 + 2/6!!!



Geo-ema, facci la cortesia. Rendici partecipi di cosa sostiene il Notaio. A questo punto credo sia l'unica cosa da fare per chiudere il cerchio.

Salutisssimi.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 16:45

"geoalfa" ha scritto:
Articolo 678
Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento [675],
l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto [982].
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.


L'usufrutto può cessare:
- per morte dell'usufruttuario
- per prescrizione (non esercizio del diritto per 20 anni)
- per riunione dell'usufrutto e della nuda proprietà (confusione)
- per totale deperimento della cosa
- per scadenza o per spirare del tempo per cui è stabilito (es. nell'usufrutto legale fino alla maggiore età del figlio)


Estinzione e modificazione del diritto di usufrutto
Oltre che per la morte dell'usufruttuario, per il decorso del termine previsto nell'atto costitutivo o per la scadenza dei trent' anni qualora l'usufruttuario sia una persona giuridica, il diritto di usufrutto si estingue per prescrizione in caso di non uso continuato per vent'anni, per la riunione nella medesima persona del diritto di usufrutto e della nuda proprietà e per il totale perimento del bene su cui è costituito l'usufrutto (art. 1014 c.c.).







Gianni ti prego scomponi la mia e dimmi dove non concordi, fermo restando che in questo caso non esiste diritto di accrescimento e l'usufruttuario in questione' morto per cui si procede con la riunione d'usufrutto per cui abbiamo come da partenze con le quote espresse correttamente questa situazione (ameno che non concordi con quanto scritto da dado , a mio avviso e' elementare e corretta la sua espressione delle quote):

PARTENZA

A p.p. 2/6 + usuf. 1/6

B p.p. 2/6 + usuf. 1/6

C n.p. 2/6

MUORE B

procedo con la riunione d'usufrutto che evidentemente interessera' l'unica quota di nuda che esite, percio'

A p.p. 2/6 + usuf. 1/6

B p.p.2/6

C p.p.1/6 + n.p.1/6

fine, adesso deva andare in successione il bene di B, che invece che passare per legge sara' testamentario inparte, cio' solo per quanto descritto nel testamento, cioe' la nuda prop.



cos'e' sbagliato??

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jema

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 17:00

"geoalfa" ha scritto:
Articolo 678
Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento [675],
l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto [982].

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.



Ecco uno schema della partenza da cui partire con tutti i calcoli

Clicca sull'immagine per vederla intera


Seguirà schema finale, a breve.

Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 17:07

Occhio Emanuele, stiamo preparando le munizioni....L'elmetto è già in capo!

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 17:07

"jema" ha scritto:
"geoalfa" ha scritto:
Articolo 678
Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento [675],
l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto [982].

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.



Ecco uno schema della partenza da cui partire con tutti i calcoli

Clicca sull'immagine per vederla intera


Seguirà schema finale, a breve.

Saluti





e' evidente che e' la partenza a mio avviso sbagliata, del resto io quoto dado mi sembra che invece tu e geoalfa no.

ma scusate se io sono nudo prop.1/2 di un bene e sono usuf di 1/2 dello stesso bene sono o non sono pieno prop. dello stesso???

a vostro avviso NO ( visto che l'usufrutto lo dividete per A e C), a mio avviso SI.



ma mi sembra che su questa cosa non vogliate nemmeno parlarne.

P.S. ma se proprio proprio vogliamo accettare la tua, per assurdo dico, visto che mi sembra palesemente sbagliata, mi spieghi perche' l'usufrutto che tu consideri di 1/2 lo distribuisci solo sulle nude prop. di A e C e B???? in base che cosa state dividendo le quote??? perche' mai, sempre se il vostro ragionamento reggesse, B non vedrebbe consolidata anche lui in quota la sua parte di usufrutto??

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 18:00

Claudio,

anche seguendo la tua parabola, potremmo arrivare con tanta benevolenza, non suffragata da alcun diritto, a questo insano compromesso:

A : 1/3 NP + 1/2 US = 2/6 di N.P + 3/6 di US = 1/6 di P.P. +1/6 NP + 1/6 di US
X : 1/3 NP + 1/2 US = -->l'US cessa con la morte di B = 2/6 di P.P
C : 1/3 NP = = 2/6 di N.P

ma lungi da me, perchè dopo accanite discussioni non vogliamo comprendere e nemmeno giustificare che la vera risposta è stata quella di Amastria....

lo vogliamo torturare quel notaio che ha commesso questa bestialità, peraltro di discutibilissimo utile risultato?

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 19:09

"geoalfa" ha scritto:

lo vogliamo torturare quel notaio che ha commesso questa bestialità, peraltro di discutibilissimo utile risultato?



Il Notaio che torturerà Geo.ema non è lo stesso che ha pensato la maldestra (secondo me no) intestazione. Comunque sono in attesa.

Ben inteso, che che va più vicino alla soluzione dettata dal Notaio, di noi, vince una bevuta !! Non facciamo che ci si tira indietro....

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 19:13

"totonno" ha scritto:
"geoalfa" ha scritto:

lo vogliamo torturare quel notaio che ha commesso questa bestialità, peraltro di discutibilissimo utile risultato?



Il Notaio che torturerà Geo.ema non è lo stesso che ha pensato la maldestra (secondo me no) intestazione. Comunque sono in attesa.

Ben inteso, che che va più vicino alla soluzione dettata dal Notaio, di noi, vince una bevuta !! Non facciamo che ci si tira indietro....



Antonio, a parte che io sono astemio, ma già sto cominciando ad ubriacarmi lo stesso anche senza bere ma solo leggendo, leggendo e rileggendo.

Buona serata a tutti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 19:21

"SIMBA64" ha scritto:
Antonio, a parte che io sono astemio, ma già sto cominciando ad ubriacarmi lo stesso anche senza bere ma solo leggendo, leggendo e rileggendo.

Buona serata a tutti



Stefano, buon per chi paga. Ti offro volentieri un bicchier d'acqua della cannella (alias rubinetto, da noi) !!

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amastria

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 22:09

Salve,



Faccio il mio ennesimo ed ultimo intervento poiché chiamato direttamente e/o indirettamente in causa.

Dopodichè STOP!!.

Considerazioni ed approfondimenti dal web.

Posto che:

- L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui a contenuto generale, subordinato soltanto ai limiti della temporaneità e dell’obbligo di rispettare la destinazione economica del bene.

- Tale diritto non può eccedere in nessun caso la vita dell’usufruttuario, se si tratta di persona fisica; i trenta anni se si tratta di persona giuridica.

- Esso è intrasmissibile agli eredi ed in caso di cessione il diritto si estingue nel cessionario alla morte del cedente (primo usufruttuario).

Se ne deduce che:

- La temporaneità del diritto esclude che esso possa formare oggetto di disposizione testamentaria o ricadere nell’ambito di una successione mortis causa; tuttavia, una volta che l’usufrutto sia stato ceduto per atto inter vivos, esso, fino alla morte dell’originario e primo usufruttuario, si rende suscettibile di successione mortis causa ove l’originario cessionario deceda prima del cedente, e, se il cessionario in questione non ne abbia disposto per atto di ultima volontà, esso si trasmette per legge agli eredi dello stesso (ed è suscettibile di successive trasmissioni mortis causa), non essendosi estinto e continuando a far parte del patrimonio relitto fino alla sua estinzione per morte del primo usufruttuario (Cass., sez. II, 27 marzo 2002, n. 4376, Giur. It., 2003, 1380).

- L’art. 796 c.c. non consente al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a suo vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di altri soggetti, in ordine successivo.

- È, invece, ammesso l’usufrutto congiuntivo (ex art. 678 c.c.) in cui il godimento del diritto di usufrutto alla morte di ognuno passa ad altri chiamati, le cui quote si accrescono; tale accrescimento si concentra nella persona che sopravvive: solo alla morte dell’ultimo usufruttuario, l’usufrutto si estingue.


Da quanto fino qui dedotto emerge che seppur non sia da escludere la possibilità di disporre tramite donazione del proprio diritto di usufrutto, questo non potrebbe eccedere la durata della vita del donante.

È invece possibile che il proprietario di un immobile possa donare la nuda proprietà riservando l’usufrutto per sé e successivamente nei confronti di un singolo soggetto. In tal caso il diritto di usufrutto seguirà la vita dell’ultimo usufruttuario, rientrando la piena proprietà, alla morte di questo, in capo al nudo proprietario.

La dottrina dominante ritiene che l'unica eccezione al divieto di usufrutto successivo (cfr. artt. 698 e 979 c.c.) sia rappresentata dalla donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto in favore del donante e dopo di lui in favore di una o più persone congiuntamente (Torrente 1956, 401).

In questa ipotesi, l’usufruttuario che dispone per atto inter vivos ed a titolo oneroso del proprio usufrutto, cede un diritto che non potrà mai eccedere la durata della propria vita.

In ogni caso, chi gode del diritto di usufrutto può disporne tramite atto inter vivos ed in tal caso il diritto si estinguerà alla morte dello stesso cedente; tuttavia, nell’ipotesi in cui il cessionario sia anche nudo prorietario, si verificherà l’estinzione immediata del diritto di usufrutto per c.d. consolidazione, talchè il nudo proprietario diverrà da subito pieno proprietario del bene in questione.

Le argomentazioni sopra trascritte, facendo altresi le opportune comparazioni al quesito inizialmente posto, credo che possano fugare ogni dubbio, con ragionevoli riflessioni, al dibattito che ne è nato.

Salute e fratellanza!

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gaetano59

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 23:11

Sempre per ragionare tra amici, intervengo ancora una volta.

Leggendo i vari interventi, al di la dei numeri ( e ce ne sono tanti) direi che parlando di diritti, il discorso si può ricondurre (forse) a due ipotesi :

1)PRIMA IPOTESI :

Tesi di dado48 sul consolidamento della piena proprietà di 1/3 e residuo usufrutto di 1/6 in capo ad A e B, (da me condivisa anche se una piccola breccia in questa mia convinzione si è aperta a seguito di ulteriori riflessioni tuttora in corso).

Tale tesi si fonda sull’art. 1014 del c.c.

Art. 1014 Estinzione dell’usufrutto
Oltre quanto è stabilito dall’art. 979 (328), l’usufrutto si estingue: per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni (2934 e seguenti);
per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona (2814); per il totale perimento della cosa su cui è costituito (1016 e seguenti).

Quindi la situazione di partenza corretta sarebbe dovuta essere questa:

A = piena proprietà x 2/6 + usufrutto x 1/6;

B = piena proprietà x 2/6 + usufrutto x 1/6;

C = nuda proprietà x 2/6;



Se sposiamo questa tesi, ci troveremmo ad avere una sola nuda proprietà (quella di C) alla quale si consoliderebbe l’usufrutto di 1/6 in morte di B.

Quindi:

A = piena proprietà x 2/6 + usufrutto x 1/6;

B = piena proprietà x 2/6;

C = nuda proprietà x 2/6 + usufrutto x 1/6



Per quanto riguarda la piena proprietà di 2/6 di B .... che accade? …... interviene il testamento che attribuisce SOLO LA NUDA PRORIETA’ a X e nulla dice in merito all'usufrutto, quindi è corretto ritenere che questo (il complementare usufrutto di 2/6) si devolva per legge agli eredi legittimi di B.
Dando per scontato che gli unici eredi legittimi siano i fratelli A e C (solo geo-ema lo sa) questi ne avranno 1/6 ciascuno, ossia:


A = piena proprietà x 2/6 + usufrutto x 1/6 + 1/6

B = nuda proprietà x 2/6;

C = nuda proprietà x 2/6 + usufrutto x 1/6 + 1/6


PER CUI , IN QUESTA PRIMA IPOTESI IL RISULTATO FINALE SARA’ QUESTO:




A = piena proprietà x 2/6 + usufrutto x 2/6;

X = nuda proprietà x 2/6;

C = nuda proprietà x 2/6 + usufrutto x 2/6;





2)SECONDA IPOTESI :

Tesi che rifiuta il consolidamento “parziale” e che ritiene che nel caso trattato vada mantenuta netta differenza tra le TRE nude proprietà di 1/3 ciascuna e i diritti di usufrutto (diritti distinti - nuda proprietà - usufrutto)

Quindi con la situazione di partenza risultante in visura:

A = nuda proprietà x 1/3 + usufrutto x 1/2;

B = nuda proprietà x 1/3 + usufrutto x 1/2;

C = nuda proprietà x 1/3;



In questa seconda tesi dobbiamo tenere nella giusta considerazione due importanti fattori:



Primo fattore:

La morte di B produce (per legge) l’estinzione del suo diritto di usufrutto ( di 1/2) e il suo consolidamento alla nuda proprietà (nel nostro caso TRE porzioni di 1/3);

Per cui, per legge, otterremo che la quota di 1/2 di usufrutto di B si ripartirà in parti uguali sulle tre porzioni di nuda proprietà, nella misura di 1/6 ciascuna.

QUINDI ANCHE LA STESSA QUOTA DI 1/3 DI NUDA PROPRIETA’ DEL DE CUIUS (B) si vedrà assegnata la sua porzione di 1/6 di usufrutto.

Ossia:

A = nuda proprietà x 1/3 + usufrutto x 1/2 + 1/6

B = nuda proprietà x 1/3 + usufrutto x 1/6

C = nuda proprietà x 1/3 + usufrutto x 1/6





Secondo fattore:

Le disposizioni testamentarie di B, con le quali lascia a X solo la nuda proprietà e nulla dispone in merito all’usufrutto (potremmo aggiungere ……. che ignorava che lo avrebbe avuto? Certo ! Ma … può darsi anche di no, e, in ogni caso, come si dice …… la legge non ammette ignoranza) .

Per cui, se B dispone con testamento solo della sua quota di nuda proprietà (a favore di N) ne consegue che la corrispondente quota di 1/6 di usufrutto si devolve PER LEGGE agli eredi legittimi di B e quindi, dando per scontato che gli unici eredi legittimi sono i fratelli A e C (solo geo-ema lo sa), questi ne avranno 1/12 ciascuno.



Ossia:

A = nuda proprietà x 1/3 + usufrutto x 1/2 + 1/6 + 1/12

X = nuda proprietà x 1/3;

C = nuda proprietà x 1/3 + usufrutto x 1/6 + 1/12



PER CUI , RIPORTANDO TUTTO ALLO STESSO DENOMINATORE, IN QUESTA SECONDA IPOTESI IL RISULTATO FINALE SARA’ QUESTO:



A = nuda proprietà x 4/12 + usufrutto x 9/12

X = nuda proprietà x 4/12;

C = nuda proprietà x 4/12 + usufrutto x 3/12





I numeri sono questi, il ragionamento per arrivarci, l’ho spiegato passo-passo!



Forse ora si potrebbe discutere su quale delle due ipotesi sia giusto applicare per legge.......... ma ... l'energia e la voglia ....... ci saranno???



Saluti.

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