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Autore Tm in deroga - regole

emanuel_m

Iscritto il:
20 Settembre 2006

Messaggi:
510

Località
Casale Monferrato (AL)

 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 09:10

Buongiorno, innanzitutto mi presento perchè è il mio primo post; sono emanuel, un professionista iscritto da circa 6 anni di Casale Monferrato (AL).
Sto predisponendo un TM dove l'ampliamento in mappa è inferiore al 50% se, non ci fosse anche una parte di demolizione.
Mi spiego meglio con un esempio: Sulla mappa catastale ho un fabbricato di 30 mq, questo viene ampliato di 14 verso sud e demolito di 10 verso nord; quindi se io considero l'ampliamento vedendo lo stato finale della mappa (ma soprattutto considerando anche la demolizione) non è sicuramente inferiore al 50%
qual'è quindi la regola da seguire?

Mi chiedevo quindi se devo procedere in deroga o redigere un TM ordinario.

grazie.

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Autore Risposta

morrison

Iscritto il:
14 Giugno 2004

Messaggi:
428

Località

 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 11:56

io direi che puoi fare un tm in modesta entita E NON IN DEROGA perchè il tm è in deroga quando non hai geometria da inserire.
puoi far riferimento all'art 6 del dm 28/98 ed anche al docfario che trovi in questo sito

dal docfario:
a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta £ 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente.
Il corpo di fabbrica preesistente a cui si fa riferimento, non è detto debba essere sulla particella dove ricade l’ampliamento, può essere posizionato anche sulla particella limitrofa e appartenere ad un’ altra proprietà ;
Pur non essendo trattata esplicitamente la demolizione parziale di un fabbricato può considerarsi modesta entità purchè, in analogia a quanto previsto per l’incremento, "la superficie di demolizione" risulti £ 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente (esempio 27).

Art. 6.
Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria
1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di
denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza
cartografica o censuaria:
a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti
in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o
uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di
fabbrica preesistente;
b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni
aventi superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti
precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame
a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta
consistenza planovolumetrica;
c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non
utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o
inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle
principali finiture ordinariamente presenti nella categoria
catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi
nei quali la concreta utilizzabilita' non e' conseguibile con soli
interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali
casi alla denuncia deve essere allegata una apposita
autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti
dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

All'adt di ravenna anche se la demolizione è>50% va bene lo stesso fare il tm in modesta entità.

ciao

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