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TF per usucapione |

Gameover
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Salve colleghi, ho daporvi un quesito, ho già visionato il seguente post: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... ma ho ancora alcuni dubbi. Innanzi tutto la pratica di usucapione ancora è in corso e l'avvocato ha chiesto ai clienti di procedere al frazionamento delle part.lle (3) in nove parti: 1) Posso redarre il TF allegando lettera di incarico firmata dai possessori, ma nel modelo censuario inserisco la dicitura FM o no? 2) le part.lle risultano intestate tutte alla stessa ditta. Due risultano divise in porzioni AA, AB, AC tutte e tre le porzioni con qualità e classe diverse e ognuna con la sua superficie. Chiedendo scusa per la mia inesperienza, vi chiedo cosa significa questa divisione in porzioni e come funziona e come devo comportarmi nel caso dovessi redarre il TF. Cordiali saluti.
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dioptra
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Piove di Sacco(PD) dioptra@dioptra.it (Autore OK_Pregeo)
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studiotopo
Ing. Oliveri
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Dalle mie parti (AGT di RC) funziona così: 1) contemporaneamente alla presentazione dell'atto di aggiornamento (TF) presenti un'istanza per chiedere l'accorpamento delle porzioni di particelle (AA, AB, AC ....) in un unica particella madre; 2) per quanto riguarda la firma dell'atto di aggiornamento, fai firmare tutti quelli che risultano nell'atto di citazione (cioè, tutti quelli che dovrebbero alla fine del procedimentio di usucapione essere proprietari), spiegando tutto in relazione ed allegato una lettera d'incarico dell'Avvocato dove specifica chiaramente che è stato notificato alle parti l'atto di citazione n° ....... del ........ e che l'udienza è il giorno .......... Il tutto è preferibile dopo l'udienza della prova testimoniale; 3) con il PREGEO 9, andava compilato il modulo AUS e non FRAZ, aggiungendo l'annotazione FM. Buon lavoro By Studiotopo
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Gameover
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Grazie per i consigli, un ultima cosa: non riesco a capire il perchè presentare un tf prima ancora che si chiuda la causa. Mettiamo caso che la causa non venga vinta e che i terreni rimangano ai proprietari effettivi, il tf verrà annullato o rimarrà. In alternativa è possibbile fare una proposta di frazionamento che in caso di esito negativo della causa cioè se la causa viene persa, non ha effetto? qual è la normativa di riferimento? Per quanto riguarda la parcella, siccome non mi è mai capitato un caso simile, potreste darmi un consiglio sull'importo? Si tenga presente che la superficie totale delle particelle è di 87300 mq, (quasi 9 ettari), per il rilievo ho bisogno di 4 PF, siamo in montagna condizioni di visibilita sono sufficienti, stazioni circa 15 +/- per poter poi posizionare i picchetti; inoltre c'è un confine di circa 300 mq da ripristinare. Le particelle da costituire sono 9. Cordiali saluti
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rossa
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Per il semplice motivo che la sentenza (in caso di riconoscimento) deve fare riferimento ad un numero di mappa perchè altrimenti non sarebbe possibile eseguirne la voltura catastale. Non esistono frazionamenti "subordinati a ..." ma solo frazionamenti effettivi riportati in mappa e nel data base censuario. Saluti
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rossa
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Per il semplice motivo che la sentenza (in caso di riconoscimento) deve fare riferimento ad un numero di mappa perchè altrimenti non sarebbe possibile eseguirne la voltura catastale. Non esistono frazionamenti "subordinati a ..." ma solo frazionamenti effettivi riportati in mappa e nel data base censuario. Saluti
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lucanto
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game over ha detto una cosa giustissima. A parer mio il tipo di frazionamento deve essere autorizzato dal giudice e non dall'avvocato di parte. Il catasto non può accettare la lettera d'incarico formulata in quel modo. Comunque è una cosa già trattata e della quale molti non erano del mio stesso parere, ti consiglio di chiedere lumi alla tua Adt. Buon lavoro
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geoalfa
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"lucanto" ha scritto: game over ha detto una cosa giustissima. A parer mio il tipo di frazionamento deve essere autorizzato dal giudice e non dall'avvocato di parte. Il catasto non può accettare la lettera d'incarico formulata in quel modo. Comunque è una cosa già trattata e della quale molti non erano del mio stesso parere, ti consiglio di chiedere lumi alla tua Adt. Buon lavoro lucanto, questa volta non condivido la tua risposta! concordo invece con la risposta di utente già data nel link citato: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... e che qui trascrivo letteralmente: """ utente MessaggioInviato: Sab Ott 11, 2008 8:55 pm che il tipo mappale sia diverso dal tipo di frazionamento questo non si discute................. il primo presupposto del usucapione e' l'uso manifesto del bene. cioe' che sia ben visibile e non discusso. percio' il primo diritto di chi usa o ne ha godimento di esercitar quei diritti connessi. percio' l'identificazione e' uno di questi. se non sei in grado neppure di rendere manifesto sul terreno il tuo godimento avrei qualche dubbio sul possesso del bene............ percio' il frazionamento di un bene che riunisce nella stessa persona sia il titolo opponibile a terzi sia il godimento e' pacifico e indiscutibile che ne frazioni a piacimento. percio' quando il mio obbiettivo e' il riconoscimento anche nei confronti dei terzi, in quanto gia' possessore, vuoi che non ne eserciti in pieno questa mia aspirazione? poi sara' l'avvocato del cliente a dare le direttive del caso.............pero' se non reputa cio' avrei qualche dubbio sulla buona riuscita della causa..... saluti """ durante l'arco della mia professione, ho sempre fatto in codesta maiera, avendo cura di segnalare la cosa nella relazione tecnica. cordialità
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lucanto
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si lo so geoalfa, probabilmente hai ragione tu, però la mia convinzione è che non si possa accettare un tipo di frazionamento senza la firma di un titolare di diritti, per un contenzioso in atto, senza l'autorizzazione del giudice. la lettere d'incarico è prevista per : sottoscrizione da parte di tutti i titolari di diritti reali. mancata sottoscrizione ma non per contenzioso in atto. procedimento d'ufficio. il primo caso è da escludere, il secondo pure (c'è contenzioso in atto), il terzo per procedimento d'ufficio, non può essere richiesto da un privato, ma solo da un ente espropriante o da un giudice per sentenza. Cordialità
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Gameover
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Grazie di nuovo per le risposte. L'unico mio più grande dubbio rimane il fatto che il frazionamento è stato chiesto dall'avvocato di parte e non autorizzato dal giudice, per lo meno fino ad oggi. Farò una domanda in adt e vi saprò dire. Cordiali saluti
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pzero
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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Dipende molta dagli usi locali. Dalle mie parti i giudici hanno la tendenza ( e di conseguenza gli avvocati si sono adeguati) di svolgere le cause sulla base di una proposta di frazionamento. Al termine della causa nei dispositivi della sentenza viene incaricato un tecnico (normalmente il ctu) per la redazione e presentazione del frazionamento e, infine per la presentazione della voltura. Per questo motivo nelle nostre linee guida pregeo abbiamo risposto ad una domanda in merito in questo modo: In caso di frazionamento di porzione di terreno, per il quale è stata acquistata la proprietà per intervenuta usucapione (Art.1158 C.C) tramite sentenza passata in giudicato occorre operare cosi: · nello spazio riservato alla firma delle parti o loro delegati, della pagina delle Informazioni Generali, si riportano le generalità dei proprietari dichiarati con sentenza passata in giudicato con relativa firma, la ditta ultima proprietaria intestata al Catasto Terreni sarà inserita senza obbligo di firma. · Il tecnico redattore del tipo di frazionamento sarà garante della conformità alle specifiche dettate dal C.T.U. ed in relazione dovrà inserire la seguente dichiarazione: “Il tipo è presentato in forza della sentenza numero…………… del Tribunale di……………dal Giudice Istruttore Dott .X Y. passata in giudicato e redatto in conformità delle specifiche tecniche dettate dal C.T.U.. Il tipo viene sottoscritto dagli aventi diritto in forza della citata sentenza passata in giudicato.” Se l’incarico per la redazione del tipo sarà stato affidato allo stesso C.T.U. la relazione sarà modificata di conseguenza. Io sono sostanzialmente d'accordo con i giudici dell'area Fiorentina. Perché fare un frazionamento che potrebbe non servire? Saluti paolo
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lucanto
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una domanda pzero, la sentenza, così facendo, non ha l'identificativo definitivo, non è meglio che il giudice dia l'incarico al c.t.u. di frazionare prima di emetterla? così tutto fila, trascrizione, registrazione, voltura superfici etc.. e si tutelano le parti in causa. continuo a pensare che non sia corretto ciò che asserisce l'amico geoalfa. Buon lavoro
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geoalfa
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"pzero" ha scritto: Dipende molto dagli usi locali. Dalle mie parti i giudici hanno la tendenza ( e di conseguenza gli avvocati si sono adeguati) di svolgere le cause sulla base di una proposta di frazionamento. Al termine della causa nei dispositivi della sentenza viene incaricato un tecnico (normalmente il ctu) per la redazione e presentazione del frazionamento e, infine per la presentazione della voltura. Per questo motivo nelle nostre linee guida pregeo abbiamo risposto ad una domanda in merito in questo modo: In caso di frazionamento di porzione di terreno, per il quale è stata acquistata la proprietà per intervenuta usucapione (Art.1158 C.C) tramite sentenza passata in giudicato occorre operare cosi: · nello spazio riservato alla firma delle parti o loro delegati, della pagina delle Informazioni Generali, si riportano le generalità dei proprietari dichiarati con sentenza passata in giudicato con relativa firma, la ditta ultima proprietaria intestata al Catasto Terreni sarà inserita senza obbligo di firma. · Il tecnico redattore del tipo di frazionamento sarà garante della conformità alle specifiche dettate dal C.T.U. ed in relazione dovrà inserire la seguente dichiarazione: “Il tipo è presentato in forza della sentenza numero…………… del Tribunale di……………dal Giudice Istruttore Dott .X Y. passata in giudicato e redatto in conformità delle specifiche tecniche dettate dal C.T.U.. Il tipo viene sottoscritto dagli aventi diritto in forza della citata sentenza passata in giudicato.” Se l’incarico per la redazione del tipo sarà stato affidato allo stesso C.T.U. la relazione sarà modificata di conseguenza. Io sono sostanzialmente d'accordo con i giudici dell'area Fiorentina. Perché fare un frazionamento che potrebbe non servire? Saluti paolo "lucanto" ha scritto: ............ la sentenza, così facendo, non ha l'identificativo definitivo, non è meglio che il giudice dia l'incarico al c.t.u. di frazionare prima di emetterla? così tutto fila, trascrizione, registrazione, voltura superfici etc.. e si tutelano le parti in causa..... ha detto bene pzero: Dipende molto dagli usi locali ed io aggiungo: Dipende di più dal buonsenso! infatti ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che con l'usucapione si dichiara di aver posseduto continuativamente ed indisturbatamente un detto immobile ed a dimostrazione di ciò intervengono i testimoni che confermano! dopodichè il giudice emette la sentenza. non vi sembra un poco controproducente presentare una proposta di frazionamento e sostenere: forse sono proprietario di questo pezzettino di immobile, salvo l'autorizzazione del giudice a frazionare. ? io sostengo e, ribadisco tuttora, nonostante la contrarietà di Luca che, se uno è certo, documentato e confermato proprietario di un bene ben definito, egli debba a tutti gli effetti sostenerlo sempre, anche di fronte alla grettezza burocratica di come sono interpretate le norme! è proprietario e basta! quindi dovrà dimostrare al giudice quello che sostiene, compreso la dimostrazione documentale! e non il contrario, cioè chiedere al giudice di nominare un CTU ! ma per che cosa serve il CTU in una causa che per la quasi totalità si svolge per prove documentali e testimoniali? ed inoltre perchè si da tanta importanza alle mappe, quando invece queste non ne hanno affatto! o per lo meno di fronte a testimonianze certe e controllate non ne dovrebbero avere? ben diversa è invece la situazione di quegli immobili su cui gravita il divieto di frazionare, lì si che occorre l'autorizzazione del giudice a farlo! ecco qualche motivo, perchè sostengo ed opera indisturbatamente in questa maniera, ormai da decenni!! infine, nel malaugurato caso in cui la causa di usucapione risultasse negativa per il proponente, a parte i ricorsi ecc..., cosa cambia alla entità frazionata o meno ? Nulla!! salvo la facoltà di richiedere un annullamento, cosa molto migliore che tutta la pappardella che propongono i giudici fiorentini - molto spesso mal consigliati da qualche avvocato e/o tecnico ..... scusate se è poco, ma ho un poco di fretta e se necessario, interverrò di nuovo con argomentazioni più dettagliate cordialità
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Gameover
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Geoalfa ha scritto: "...ben diversa è invece la situazione di quegli immobili su cui gravita il divieto di frazionare, lì si che occorre l'autorizzazione del giudice a farlo!" Scusa Geoalfa cosa intendi per immobili su cui gravita il divieto di frazionare? Da cosa si capisce che un immobile ha questo vincolo? Scusa la mia schiettezza!!! Cordiali Saluti
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geoalfa
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"Gameover" ha scritto: ....... cosa intendi per immobili su cui gravita il divieto di frazionare? Da cosa si capisce che un immobile ha questo vincolo? Scusa la mia schiettezza!!! Cordiali Saluti salve! sparsi per l'Italia ci sono alcuni comuni, che per mantenere integra, quanto più possibile la struttura del loro territorio, hanno pensato bene di inventarsi un vincolo di assoluto divieto a frazionare le proprietà come attualmente sono rappresentate in catasto. in questi casi per poter frazionare, a seconda delle norme di attuazione del prg, bisogna fare apposita e documentatissima istanza, ed a volte non è sufficiente! e lì è anche necessario la sentenza del giudice! cordialità
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