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successione e conti correnti |

alex800
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23 Ottobre 2008
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Scusate, so di essere nell’area pregeo ma nn so dove inserire questo quesito: Devo portare in successione dei beni immobili ed un conto corrente bancario… Per quel che concerne il Conto Corrente, devo riportarlo nel quadro B4 o nel quadro B2? E poi l’importo del conto non devo sommarlo valore dell’asse ereditario della successione? Grazie!
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CESKO
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07 Novembre 2006
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Agro Nocerino Sarnese
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"alex800" ha scritto: Scusate, so di essere nell’area pregeo ma nn so dove inserire questo quesito: Devo portare in successione dei beni immobili ed un conto corrente bancario… Per quel che concerne il Conto Corrente, devo riportarlo nel quadro B4 o nel quadro B2? E poi l’importo del conto non devo sommarlo valore dell’asse ereditario della successione? Grazie! IL conto corrente va riportato nel quadro "B4" (altri beni) e il valore va riportato anche nel 3 quadratino in basso(altri cespiti) della prima pagina del Mod. 4 Saluti
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ciccio_lp
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25 Novembre 2004
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Sud
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prima di presentare la successione ti conviene parlare con un responsabile della banca o ufficio postale ove sono depositati i denari, in quanto potrebbero aver bisogno anche del Mod 240. In quel caso potresti già predisporlo e presentarlo subito dopo la successione.
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pietrojoy
Iscritto il:
10 Giugno 2005
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Alto Tirreno Cosentino
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Approfitto di questo post per chiedervi lumi su questo problema : TIZIO alla sua morte lascia solo UN CONTO CORRENTE BANCARIO con € 20.000,00, gli eredi sono il CONIUGE e l'UNICA FIGLIA. Siamo quindi in presenza di un importo minore di € 25.822,85. Perchè il funzionario di banca CHIEDE per forza di fare LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE, per il solo CONTO BANCARIO !!! Gli eredi hanno l’obbligo di presentare dichiarazione di successione in presenza dei beni sopra elencati, salvo l’esonero per i parenti in linea retta (coniuge,figli legittimi o naturali e loro discendenti, genitori, ecc.) se nell’asse ereditario, non sono compresi immobili, ed il patrimonio del deceduto non supera € 25.822,85. Se quanto detto è vero come devo difendermi dal funzionario ignorante !!! Quale è in maniera esplicita la norma di legge che prevede quanto detto così da sbattergliela sul muso. Grazie
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geoalfa
(GURU)
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02 Dicembre 2005
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Pietro, purtroppo, troppo spesso, al di lè del bancone troviamo antagonisti che si sentonoo forti per la posizione che occupano e, dal momento che questa è insicura, fanno di tutto per difenderla e cosa fanno?: esercitano un potere da ignoranti menefreghisti! di solito, in codeste occasioni, mi comporto come segue: forte delle proprie cognizioni, prendo in separata sede e non in pubblico l'impiegato maldestro e poco informato e gli sussurro ricordandogli che sopra di lui ci sono altri funzionari che in merito la sanno lunga e .... se per evitare lo sgambetto accettano i consigli la fanno corta... bene, sennò mettano in conto che percorrò ogni strada consentita per tutelare il mio cliente! in genere funziona!
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anonimo_leccese
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29 Ottobre 2009
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geoalfa
(GURU)
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anonimo_leccese, non capisco la tua ironia in questa risposta semplice che ho dato, in base alla mia esperienza, e ti assicuro che qui, confermo in toto! inoltre ripeto, come ho già avuto modo di dirti già, che a me gli scherzi piacciono, assai, ma tu spesso non valuti se nell'argomento in discussione, c'entra o no lo scherzo o la battuta ironica, e non valuti se può essere compresa! sono anni che mi batto perchè il sito cresca e mi dispiacerebbe se, fin troppo spesso, si mescola il serio al faceto! capisco che ieri eda domenica e le cose ti sono andate bene e oggi sei arrivato in rete pimpante e pronto a sparare, ma almeno non sparare nel mucchio! parlo sottovoce per non svegliare Rubino, che se preso di soprassalto, potrebbe farmi un cazziatone!!!!
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pietrojoy
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10 Giugno 2005
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Alto Tirreno Cosentino
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Buonasera, al quesito posto il 4 novembre ho trovato finalmente la risposta che cercavo e così sia perchè non perderò più l'appunto se lo scrivo su geolive ... sia perche può essere utili ad altri il DISPOSITIVO DI LEGGE che cercavo è : D.L. 346 DEL 31/10/1998 ARTICOLO 28 - COMMA 7 . che testualmente recita .... Omissis ... Art.28. DICHIARAZIONE DELLA SUCCESSIONE (Art.35, 36, 37, D.P.R.637/72; art.4, L.880/86) 1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario. 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari. 3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. 4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art.31, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art.528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura. 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art.13, comma 4, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamilioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 8. La dichiarazione nulla si considera omessa. ... Omississ ... Va però presentata alla BANCA una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO con l'indicazione degli eredi ... con una semplice ricerca su internet cerca ... Dichiarazione sostitutiva atto notorio per successione ... escono fuori vari esempi, così si potra regolarizzare il conto ... con la chiusura ecc. ecc. . Saluti
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ALEMARO
Iscritto il:
26 Novembre 2004
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io mi trovo nella stessa situazione, però ci sono degli immobili. il ccb ammontava a circa 3 milioni di lire al 1999 data della morte. la banca dopo 14 anni blocca il conto perchè si "accorge" che il conto cointestato è ancora attivo al decujus e alla moglie...... vogliono una successione integrativa e l'esatto ammontare del conto al momento della morte ( che costa 100 euro per le ricerche). secondo voi hanno ragione? premetto che il ccb NON fu inserito in successione..... saluti
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gianni04
Iscritto il:
28 Luglio 2006
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a me sembra che Pietro ha riportato un documento tuttora valido e gentilmente l'ha evidenziato in rosso! quindi la risposta ce l'hai già...
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amneris
Iscritto il:
22 Maggio 2008
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cari colleghi, volevo sapere se i conti correnti bancari negativi con debito verso la banca (in rosso) vanno inseriti in successione? grazie
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