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Argomento: Scrittura privata per vendita di 20 anni fa e frazionamento non fatto....chi paga?

Autore Risposta

carlo90

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53

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 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 18:33

"SIMBA964" ha scritto:

Gli interventi sono stati tanti e anche contradditori, forse ti si è creata più confusione di prima, non me lo auguro.



No tranquillo, mi avete aperto gli occhi su diverse questioni che ignoravo!

"totonno" ha scritto:



"Salvatore B." ha scritto:



"it9gvo" ha scritto:



Comunque thread concluso, volevo ringraziarvi tutti (anche quelli che non ho quotato) per avermi assistito in questo problema!



Grazie e saluti a tutti!

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 19:47

"it9gvo" ha scritto:

"NECESSITA ACQUISIRE IDENTIFICATIVO CATASTO FABBRICATI"

Direzione Centrale del Catasto
---
nota 2661 che testualmente recita:
"Roma 13 gennaio 2003
Alle Direzioni Compartimentali
LORO SEDI
e, p.c.
Al Servizio Ispettivo
SEDE
OGGETTO: Frazionamento di area urbana.


Questa Direzione è stata interessata da una problematica verificatasi presso l’ufficio provinciale di Como relativamente alla non corretta osservanza delle procedure per il frazionamento di un’area urbana.


In particolare la questione afferisce alla trattazione di una particella già iscritta alla partita speciale 1 “ente urbano” e regolarmente censita al catasto edilizio urbano per la quale doveva procedersi al frazionamento in vista di trasferimento di diritti.


Al riguardo, conformemente anche al parere espresso con la nota dell’ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 1 settembre 1988, prot. n. 3/2401, indirizzata all’Ufficio di Palermo, si fa presente che, per il frazionamento di area urbana, la procedura dettata al punto II.2.1 della Circolare 2/84 è applicabile in previsione di cessione di porzioni di aree nell’ambito dello stesso “lotto edificato”.
...
Il TF al C.T. occorre perchè la creazione della striscia di terreno comporta la "modifica del lotto edificato" e pertanto deve essere identificata con un proprio nuovo numero di p.lla la cui rappresentazione cartografica va riferita (circ.2/88) ai Punti Fiduciali, e senza dimenticare il Deposito al Comune!

Buon lavoro



Direi che può bastare qui.

Siamo fuori tema.

Non stiamo a frazionare un lotto edificato, ma stiamo vendendo un area urbana già costituita e iscritta in catasto come unità immobiliare indipendente e quindi passibile di essere regolarmente compravenduta. Addirittura il tizio che acquista potrebbe anche non avere l'obbligo di accorpare la striscia di terreno alla sua proprietà ma rimanere tranquillamente area urbana. Dipende dall'uso reale che se ne fa. Nel caso di zona di rispetto quella può rimanere F1. Se l'area contribuisce ad ampliare il giardino di pertinenza allora deve essere accorpata perchè ne amplia la consistenza dell'unità immobiliare principale.
Inoltre il lotto edificato che venga modificato dalla realizzazione di una area urbana indipendente, è tutto da dimostrare e l'agenzia non ci si mette nemmeno un secondo a verificarlo, prova ne sono i miliardi di aree urbane costituite e inserite in atti e oggetto di atti di compravendita e prova ne è che si è dovuto procedere nel 2009 alle precisazioni contenute nella circolare 4. Se la norma sulle F1 c'era di già e le Agenzie l'applicavano non ce n'era bisogno. Evidentemente la circolare del 2009 era diretta alle Agenzie. Per tutte le F1 create prima senza identificativo mappale esclusivo, oggetto anche di vari trasferimenti nel tempo, evidentemente rimangono tutte valide e trasferibili.

Saluti

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it9gvo

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 22:16

Evidentemente i riferimenti normativi non sono bastati a derimere ogni dubbio, ma l'importante è che il propositore di questo post, Carlo90, è soddisfatto e sarà in grado di prendere le sue decisioni assieme al suo cliente.

Buon lavoro

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 22:42

"it9gvo" ha scritto:
Evidentemente i riferimenti normativi non sono bastati a derimere ogni dubbio, ma l'importante è che il propositore di questo post, Carlo90, è soddisfatto e sarà in grado di prendere le sue decisioni assieme al suo cliente.

Buon lavoro



La normativa che hai proposto è stata utile a sviluppare la discussione.

Per come la vedo io, come tecnico, non presenterei mai un frazionamento di un bene che non sto frazionando e che devo vendere per intero. Da un frazionamento di una unità si devono ottenere due o più unità. Non è questo il caso.

Nella vendita dell'area non mi si può contestare la non applicabilità della norma catastale perchè essa riguarda l'inserimento in atti di unità da censire per cui la misura della sanzione sta nel non permettere la registrazione del bene in contrasto con la norma e non si può richiamare la circolare catastale che parla di inserimento in atti di un particolare bene quando questo è già censito. Tra l'altro non c'è alcun tipo di danno erariale nell'esecuzione dell'atto di area urbana proveniente da elaborato planimetrico e non da frazionamento per il quale danno possa l'Agenzia intervenire sulla regolarità dell'atto di compravendita. L'ufficio può bloccare oggi il processo di inserimento in atti perchè in contrasto con la normativa catastale ma non ha riferimenti normativi per bloccare un atto di trasferimento di una area urbana che il catasto a suo tempo ha ritenuto regolarmente censibile.

Saluti.

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Salvatore_B.

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 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 10:54

ok.

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it9gvo

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 12:57

"totonno" ha scritto:
"it9gvo" ha scritto:
Evidentemente i riferimenti normativi non sono bastati a derimere ogni dubbio, ma l'importante è che il propositore di questo post, Carlo90, è soddisfatto e sarà in grado di prendere le sue decisioni assieme al suo cliente.

Buon lavoro



La normativa che hai proposto è stata utile a sviluppare la discussione.

Per come la vedo io, come tecnico, non presenterei mai un frazionamento di un bene che non sto frazionando e che devo vendere per intero. Da un frazionamento di una unità si devono ottenere due o più unità. Non è questo il caso.

omissis

Saluti.



L'eventuale TF andrebbe redatto al CT dove occorre identificare, (non essendo ancora riportato in mappa), con nuovo numero particellare, la striscia di terreno in questione, originandola dalla p.lla madre.

Questo è il TF!

Buon lavoro

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Salvatore_B.

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 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 13:48

Scusa totonno, ma quell'area urbana non è frazionata ai terreni, e si è discusso di frazionamento di aree, di suoli, La F1 al massimo è definita con EP (se esiste EP), le cui linee non sono dividenti di frazionamento di suoli. Solo con i frazionamenti dei suoli si definiscono i lotti. Mi era sfuggito quanto ha evidenziato it9vgo.

Come chiesi ieri: Thread concluso?

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 15:00

"Salvatore_B." ha scritto:
Scusa totonno, ma quell'area urbana non è frazionata ai terreni, e si è discusso di frazionamento di aree, di suoli, La F1 al massimo è definita con EP (se esiste EP), le cui linee non sono dividenti di frazionamento di suoli. Solo con i frazionamenti dei suoli si definiscono i lotti. Mi era sfuggito quanto ha evidenziato it9vgo.

Come chiesi ieri: Thread concluso?



L'area urbana viene trasferita intera non frazionata. La F1 è definita solo con Ep o con planimetria rappresentante la forma e consistenza dell'area. La striscia di terreno non è un lotto. Con lo stesso ragionamento dopo l'atto la particella costituita dovrebbe obbligatoriamente accorparsi con la particella dell'unità a cui viene fusa a formare un unico lotto, perchè se dobbiamo frazionare al terreni dobbiamo poi allo stesso modo unire a formare l'unico lotto con la particella edificata adiacente. Non mi sembra neanche proponibile la cosa. Ci si potrebbe mettere a ridere. Scusa Salvatore ma te non sai la funzione che ha l'elaborato planimetrico. Esso divide (nel vero senso della parola!) il lotto edificato in una serie di unità immobiliari esclusive e a comune anche nella sistemazione esterna che possono essere compravendute a destra e a manca (se censibili) pure se esse sono aree scoperte senza numero particellare esclusivo. Si possono costituire aree urbane con l'Elaborato planimetrico. Il contorno che delimita l'area urbana o i posti auto scoperti nell'EP E' UN CONFINE tra proprietà diverse anche se non rappresentata nella mappa. Se ne è parlato in diverse discussioni sull'importanza del documento Elaborato Planimetrico che stabilisce confini all'urbano saltando quelle che sono le norme di misurazione stabilite dalla Circ.2/88. Quanto dice it9gvo e la norma accade quando si fraziona un bene comune o un area esterna per cederla al lotto confinante. Ripeto, non è questo il caso. L'unità immobiliare corrispondente all'area urbana non è da frazionare, è ben identificata come unità immobiliare autonoma e censibile come tutte le aree urbane di questo mondo territorialmente italiano.

Non ho capito perchè Salvatore ha fretta di chiudere il thread. Magari c'è qualcun'altro che vuole partecipare, non mi sembra il caso di stressare.

Saluti

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Salvatore_B.

Iscritto il:
29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 15:35

Ok. Quando scrivo se è chiuso è per scherzare, pensando a carlo che è strapieno di informazioni. Ovvio che chiunque può aprire qualsiasi altro scenario, cioè accodarsi per discutere problemi pertinenti o simili a questo di carlo.

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