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Argomento: Scrittura privata per vendita di 20 anni fa e frazionamento non fatto....chi paga?
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totonno
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Concordo con Simba964. La norma catastale detta le modalità per accatastare un area urbana ma non impedisce di trascrivere una compravendita di una qualsiasi area urbana gà costituita in atti. Il funzionario del Catasto non può entrare nell'aspetto giuridico della questione ma solo sull'aspetto catastale. Ed è evidente che nella sua risposta egli faccia riferimento ad una normativa vigente sull'accatastamento delle aree urbane ma non sulla loro compravendita e secondo me, non è entrato nel merito di quando sia stata costituita e inserita in atti la stessa e con quali modalità. Saluti
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Salvatore_B.
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Juneau
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Mah? Perché quello che quel direttore ha detto a Carlo non si legge come un consiglioo e non una sorta di divieto?
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totonno
(GURU)
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"Salvatore_B." ha scritto: Mah? Perché quello che quel direttore ha detto a Carlo non si legge come un consiglioo e non una sorta di divieto? " Prima di fare l’atto è necessario presentare, presso quest’ufficio, il tipo di frazionamento." Detto dal Direttore dell'ufficio più che un semplice consiglio, sembra un ordine. Saluti
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gaetano59
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Aggiungo.... abbiamo la "risposta scritta del direttore" ma non abbiamo la "domanda scritta" inoltrata..... bisogna vedere a quale domanda ha risposto....
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carlo90
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"gaetano59" ha scritto: Aggiungo.... abbiamo la "risposta scritta del direttore" ma non abbiamo la "domanda scritta" inoltrata..... bisogna vedere a quale domanda ha risposto.... [...] volevo un informazione per la compravendita di un terreno. Il terreno in questione è stato accatastato, al catasto fabbricati, 19 anni fa come F1 (Area urbana) ed è correttamente inserito nell'elaborato planimetrico della sua particella. Al catasto terreni però il frazionamento non è stato fatto e l'area urbana non risulta divisa dal resto della particella. Volevo sapere se era possibile fare l'atto di vendita anche senza il frazionamento al catasto terreni? [...]
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Salvatore_B.
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Juneau
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Se al tuo direttore, tanto per stressarlo un po', fai leggere pure tutto questo tuo thread cambierebbe opinione? ih ih ih (scherzo). ciao. P.S. Quell'area potrebbe essere sterile come volume edificatorio (il costruttore forse l'avrà sfrutatta allora per sé) e il Comune con il deposito del tipo (trasformazione di lotti urbani) deve sapere. Vedi tu, se fai il frazionamento, magari per il Comune ci metti una relazione integrativa in cui specifichi che l'area ha o non ha potenzialità edificatoria e che viene accorpata al lotto vicino in base a quella promessa di vendita del ___ e che rimarrà sterile (se è sterile come potenzialità edificatoria). Comunque chiarisciti le idee sulla potenzialità edificatoria di quell'area e vacci cauto prima di depositare al Comune, se fai frazionamento. Se il notaio fa l'atto senza frazionamento sono cavoli (responsabilità) sue, se tu non firmi nulla.
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it9gvo
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trappeto
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Mi sembra che il Direttore dell'Ufficio ha applicato la Nota 17471 del 31/03/2010, paragrafo 3.5, le cui disposizioni erano già applicabili prima della stessa Nota, conformemente a precedenti disposizioni della Direzione Centrale. Infatti è stato un errore lasciare che si frazionasse il "lotto edicato" col risultato di modificarne di fatto il perimetro, e questo non era consentito. Buon lavoro
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totonno
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Le aree urbane si possono vendere. La circolare mensionata del 2010 non può impedire la vendita perchè non tratta l'aspetto giuridico ma detta solo disposizioni e procedure prettamente catastali. Non è retroattiva altrimenti tutte le aree urbane esistenti proma dell'entrata in vigore della circolare nonchè gli atti di trasferimento con oggetto aree urbane sarebbero non validi. Non sarebbe neanche ipotizzabile una cosa del genere. Oltretutto l'area urbana in questione giuridicamente è gia staccata dal lotto perchè residua al costruttore che come l'ha acquisita singolarmente la puó trasferire a terzi. Oggi non sarebbe più possibile accatastarla così ma venderla si si puó. Non sarebbe neanche giusto gravare chicchessia tecnico, venditore o acquirente dei costi di un tipo di frazionamento non obbligatorio per il fatto che l'area urbana è già correttamente accatastata. Saluti.
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SIMBA964
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in fede con DIO
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Salve Dato per scontato che l'area urbana sia stata creata in un momento in cui non vigeva l'obbligo dell'indentificazione anche al catasto terreni, in questo caso quoto in TOTO quanto sostiene totonno. Le circolari non possono avere valore retroattivo sulla loro appliccabilità, altrimenti si sconvolgerebbe tutto quanto si è fatto fino ad ora a livello catastale. Il direttore non ha mezzi giuridici per intervenire sull'eventuale atto di trasferimento che si andrebbe a redigere della sola f1 creata solo ai fabbricati. Nella mia carriera, e sino ad ora, non ho mai visto che un direttore dell'agenzia dichiari illegittimo un atto si fatto. Saluti cordiali
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it9gvo
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trappeto
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Se rileggete il mio precedente intervento vi accorgete che non ho affatto inteso dire che deve essere accettata come retroattiva una circolare, bensì che la disposizione che prevedeva il TF di area urbana al C.T. era preesistente alla circolare citata di parecchi anni. Ecco la guida di Geolive: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... di cui riporto lo stralcio di quello che interessa: "NECESSITA ACQUISIRE IDENTIFICATIVO CATASTO FABBRICATI" Direzione Centrale del Catasto --- nota 2661 che testualmente recita: "Roma 13 gennaio 2003 Alle Direzioni Compartimentali LORO SEDI e, p.c. Al Servizio Ispettivo SEDE OGGETTO: Frazionamento di area urbana. Questa Direzione è stata interessata da una problematica verificatasi presso l’ufficio provinciale di Como relativamente alla non corretta osservanza delle procedure per il frazionamento di un’area urbana. In particolare la questione afferisce alla trattazione di una particella già iscritta alla partita speciale 1 “ente urbano” e regolarmente censita al catasto edilizio urbano per la quale doveva procedersi al frazionamento in vista di trasferimento di diritti. Al riguardo, conformemente anche al parere espresso con la nota dell’ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 1 settembre 1988, prot. n. 3/2401, indirizzata all’Ufficio di Palermo, si fa presente che, per il frazionamento di area urbana, la procedura dettata al punto II.2.1 della Circolare 2/84 è applicabile in previsione di cessione di porzioni di aree nell’ambito dello stesso “lotto edificato”. Quando invece il trasferimento di una porzione di area urbana, comporta la modifica del “lotto edificato” e non solo una diversa distribuzione degli spazi, deve essere allegato, alla denuncia di variazione presentata al catasto edilizio urbano, il tipo di frazionamento al catasto terreni. In questo caso in luogo della subalternazione dovrà essere assegnata alla porzione da distaccare una nuova numerazione del catasto terreni. Tenuto conto della rilevanza dell’argomento si invitano le Direzioni compartimentali, al fine di uniformare il comportamento di tutti gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, a richiamare l’attenzione dei dipendenti uffici circa l’osservanza delle istruzioni sopra riportate." ============ Il TF al C.T. occorre perchè la creazione della striscia di terreno comporta la "modifica del lotto edificato" e pertanto deve essere identificata con un proprio nuovo numero di p.lla la cui rappresentazione cartografica va riferita (circ.2/88) ai Punti Fiduciali, e senza dimenticare il Deposito al Comune! Buon lavoro
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SIMBA964
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in fede con DIO
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"it9gvo" ha scritto: Quando invece il trasferimento di una porzione di area urbana, comporta la modifica del “lotto edificato” e non solo una diversa distribuzione degli spazi, [color=#00ff00]deve essere allegato, alla denuncia di variazione presentata al catasto edilizio urbano, il tipo di frazionamento al catasto terreni. [/color] In questo caso in luogo della subalternazione dovrà essere assegnata alla porzione da distaccare una nuova numerazione del catasto terreni. Ciao Giovanni, ho capito cosa vuoi dire, già ora la spiegazione è molto più esauriente sull'ultimo tuo intervento. Ma ti domando allora, ma come mai nel 1994 (epoca dell'identificazione della F1 citata da carlo90) non si è allegato alla varizione catastale anche il tf dei terreni per l'approvazione della pratica?? (vedi tua frase in verde e corsivo) Come mai l'ufficio provinciale di carlo90 ha comunque approvato la variazione docfa per la f1 ?? Senza pretendere il TF dei terreni ?? Comunque ricordiamoci che la domanda principale di carlo90 era, se giuridicamente è vendibile la F1, e il notaio aveva già affermato di SI. Saluti cordiali
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it9gvo
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trappeto
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Cari amici colleghi, in Italia siamo abituati alle Leggi poco chiare tali da lasciare agli altri una libera interpretazione e qui è lo stesso con le circolari dell'Ufficio che, nonostante siano scritte da tecnici, spesso non sono chiare (o non prevedono tutte le sfaccettature) e dobbiamo subire quindi le "libere" interpretazioni dei vari Uffici con le conseguenze che tutti noi vediamo. Purtroppo anche con l'importantissima quanto innovativa circ.2/1984 notiamo lo stesso inconveniente per cui alcuni Uffici non hanno tenuto conto del concetto di "modifica del lotto edificato" e hanno accettato documenti di modifica del lotto con la sola dichiarazione di FR in VAR al CF, omettendo il preventivo TF ai Terreni, omettendo tra l'altro il deposito al Comune, con buona pace dei notai che, anche loro nella veste di "interpretatori" della circolare, stipulano regolarmente senza minimamente preoccuparsi dell'obbligo del deposito. E, in risposta a SIMBA964 e ad altri, ecco qui: D.P.R. 650/1972 art.8 Esecuzione delle volture. L'ufficio tecnico erariale esegue nei propri atti le volture richieste sulla fede delle rispettive domande e delle corrispondenti note. Le volture richieste con domande corredate dalla dichiarazione di cui alla seconda parte del settimo comma dell'art. 4 vengono eseguite con riserva, limitatamente alle particelle interessate dall'anzidetta dichiarazione, e notificate alle ditte alle quali in catasto le particelle medesime risultano iscritte. La riserva viene fatta constare negli atti del catasto ai sensi dell'art. 12 della legge 1 ottobre 1969, n. 679. Analoga procedura deve essere seguita ogni qual volta manchi la piena corrispondenza fra gli elementi distintivi del trasferimento riportati dalla domanda di volture e quanto risulta negli atti del catasto, sempreche' la mancata corrispondenza non dipenda da errori materiali rettificabili negli atti medesimi. Se, ricorrendone il caso, non e' stato redatto il tipo di frazionamento ovvero esso non e' stato dichiarato conforme alle norme di legge ai sensi del secondo comma del precedente art. 5, la voltura viene eseguita cointestando alle parti le particelle che devono frazionarsi. In tal caso, per ottenere l'introduzione in catasto del frazionamento, deve essere prodotto un tipo redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme dei precedenti articoli, munito delle firme di tutte le parti interessate dal trasferimento cui il tipo si riferisce, autenticate nelle forme di rito. Dura Lex sed lex Buon lavoro a tutti
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SIMBA964
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in fede con DIO
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Carlo90 Io spero vivamente che tu abbia capito cosa devi fare e come debba comportarti per il tuo caso specifico. Gli interventi sono stati tanti e anche contradditori, forse ti si è creata più confusione di prima, non me lo auguro. Mi stavo dimenticando che qualora decidessi, o fossi obbligato al TF ai terreni, dovresti anche aggiornare quella F1 che da un sub. di un numero diventerebbe proprio un'altro numero. Saluti cordiali
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it9gvo
(GURU)
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"SIMBA964" ha scritto: Carlo90 omissis... Mi stavo dimenticando che qualora decidessi, o fossi obbligato al TF ai terreni, dovresti anche aggiornare quella F1 che da un sub. di un numero diventerebbe proprio un'altro numero. Saluti cordiali Infatti...
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Salvatore_B.
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Thread concluso? Saluti a tutti.
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