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Autore nuova dividente

Anonymous

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 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2006 alle ore 19:53

Salve...

Avrei un piccolissimo e per molti (TUTTI io escluso), banalissimo quesito.

Nel disegnare una particella sul mod. 51 mod. (trattasi di T.F) la nuova dividente, va rappresentata in rosso, come si fa con lo schema del rilievo?

Inoltre, sapete dirmi, quando il mod. 51 mod. va in bollo?

GRAZIE

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Autore Risposta

pinpao

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 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2006 alle ore 20:28

disegna solo la particella interessata (tutta in nero) e il suo nemereto (nuemero di mappale o particella che dir si voglia) anch'esso in nero. disegna le particelle derivate in rosso (le lettere delle nuove particelle). la nuova dividente va in rosso.
ciao, paolo.-

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Anonymous

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 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 10:10

io però ho rilevato solo la particella derivata. (da una SN ottengo una SR e una SN)

Quindi cosa disegno, solo la particella derivata (in nero e in rosso solo il nuovo lato) o sono obbligato a disegnare anche la particella madre?

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Paolo_Campioni

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 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 11:09

Sul modello 51 deve essere indicata la situazione catastale attuale in riga nera con i numeri neri e le nuove dividenti con le lettere derivate minuscole a e b in rosso (del fatto che una sia SR e l'altra SN nessuna informazione in più è richiesta sul mod. 51).

Ciao
Paolo

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Anonymous

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 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 11:36

Grazie ragazzi, se mi è permesso, vorrei chiedere un'ultima cosa...

Sapete dirmi se è lecito sul mod.51 mod, eseguire uno sviluppo in scala 1:500?

Sapete la particella che sto frazionando è molto piccola?

E per le marche da bollo??? Esistono ancora o sono riscosse in modo virtuale???

Nel mio ultimo T.F. mi sono state pretese (1998)

GRAZIE

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Paolo_Campioni

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 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 12:06

OK la scala 1:500 e la marca da bollo può essere assolta in maniera virtuale (ma non in tutti i catasti :oops: )

Ciao
Paolo

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morrison

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 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 15:16

all'adt di ravenna la marca da bollo la vogliono se il tipo è per stipula

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Anonymous

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 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 15:59

stipula di che :?:

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morrison

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 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 17:30

se fai un frazionamento e vendi una particella derivata

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Anonymous

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 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 19:31

Sono curioso... in caso di TF per stipula, come si dimostra che l'aggiornamento serve a tale scopo o al contrario che non serve a tale scopo???

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geobax

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2006 alle ore 09:21

Il TF è l'unico atto di aggiornamento che si allega ad un rogito notarile e che ne costituisce parte integrante, non un TM nè un TM con stralcio (che effettui solo quando la porzione di maggiore consistenza rimane intestata alla stessa ditta)

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Paolo_Campioni

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 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2006 alle ore 09:40

"geobax" ha scritto:
Il TF è l'unico atto di aggiornamento che si allega ad un rogito notarile e che ne costituisce parte integrante, non un TM nè un TM con stralcio (che effettui solo quando la porzione di maggiore consistenza rimane intestata alla stessa ditta)



Interessante intervento che condivido pienamente.

E se poi con il tempo debbo vendere quella casa con la sua corte sarà necessario predisporre un particellare (che cmq non è un frazionamento)?

Ciao
Paolo

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geobax

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2006 alle ore 10:56

Premesso che il dm 701/94 al comma 8 recita:
I tipi frazionamento o i tipi mappali di cui al comma 4, ad eccezione di quelli finalizzati a procedimenti amministrativi, sono sottoscritti dai soggetti che hanno la titolarietà di diritti reali sui beni interessati e dal tecnico che li ha redatti. Di tali elaborati viene fatta menzione negli atti traslativi, costitutivi o estintivi di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati medesimi, nonchè nelle relative note di trascrizione

In effetti il TM con stralcio è parificato al TF dal comma 5 del medesimo per quanto concerne modalità di presentazione e di trattazione.

Ricordo che secondo la circ. 2/84, il TM serve ad identificare il "lotto urbano" che può aver luogo da un'unica particella, da una nuova particella stralcio da una maggiore consistenza, da una fusione di più particelle intestate alla medesima ditta o da combinazione delle precedenti.

Quindi nel caso in cui lo stralcio sia volto a cessione di diritti non si configura più come volto all'identificazione del lotto urbano e quindi andrà piuttosto trattato come tipo misto (TF+TM).

Nel caso che mi prospetti, non necessita di alcun tipo particellare (ricondotto cmq per il trattamento ad un TF per cui è previsto il rilievo completo del perimetro della particella, circ. 2/88), ma nell'atto verrà semplicemente fatto riferimento agli id. del Catasto Fabbricati che, identificando il "lotto urbano" (EP, planimetrie), identificano pienamente l'oggetto del rogito. (una volta venivano indicati i numeri di id. delle planimetrie allegate alla denuncia di variazione, questo quando l'accatastamento era in corso di approvazione)

CIAO

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