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Autore fabbricato negli elenchi

ella

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18 Luglio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 15:28

Salve, come vi comportate se un cliente vi chiede di accatastarli due accessori presenti negli elenchi dei fabbricati mai dichiarati, ma che sono abusivi e non c'è possibilità di legittimarli urbanisticamente? Se mi tutelo con una lettera d'incarico con cui il committente mi esonera da qualsiasi responsabilità in merito? Grazie a chi mi risponderà...

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Autore Risposta

neotopog

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28 Giugno 2007

Messaggi:
189

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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 16:29

ne abbiamo discusso altre volte, e i pareri sono diversi ma secondo me non c'è nulla di imputabile al professionista quando si va ad accatastare qualcosa di esistente anche se trattasi di abuso.....
ma in questo caso particolare, il proprietario che se ne fa di tale accatastamento se c'è un abuso totale e soprattutto non sanabile?
con l'accatastamento non leggittima proprio niente, e quindi anche alla luce di ciò rifiuterei il lavoro...

diverso, sempre secondo me, è se si va ad accatastare un fabbricato regolarmente autorizzato dove per esempio si è fatta una piccola modifica, sanabile o comunque tuttalpiù rimovibile o eliminabile senza pregiudicare il resto dell'edificio...

sono comunque pareri personali, niente di più, non ho poi trovato mai riferimenti legislativi o regolamentari riguardo alle ns eventuali responsabilità, se non la correttezza e trasparenza verso il cliente informandolo di tutto ciò che è a nostra conoscenza e delle varie possibili conseguenze

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ella

Iscritto il:
18 Luglio 2007

Messaggi:
48

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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 18:18

Di fatto non legittima nulla con l'accatastamento, questo sicuramente, il problema è nato dal fatto che l'AdT comunque provvederebbe all'accatastamento con costi certamente maggiori più le eventuali sanzioni come mi hanno specificato all'Adt della mia provincia, quindi cosa mi consigliate?

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zapata

(GURU)

Iscritto il:
27 Dicembre 2004

Messaggi:
442

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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 18:24

CANCELLATO DALL'AUTORE

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mapo55

Iscritto il:
27 Novembre 2003

Messaggi:
332

Località
cagliari

 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 18:35

le responsabilità del tecnico riguardo all'accatastamento di immobili non sanati e/o non sanabili sono zero.
Al fisco poco importa di questo aspetto urbanistico, a loro interessa il fatto che tu godi e trai un reddito da un immobile, e finchè non viene demolito a seguito di ordinanza sindacale, questo bene continua a produrre i suoi effetti fiscali.
Quindi anche se poi lo devi demolire nel frattempo lo devi accatastare

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lello59

Iscritto il:
08 Agosto 2003

Messaggi:
414

Località
torrance

 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2008 alle ore 20:10

Le responsabilità del tecnico che formula la proposta di aggiornamento, giuridicamente parlando, risiedono nella confomità dell'atto stesso allo stato di fatto.
E ciò sicuramente in emtrambi i livelli, ovvero dal posizionamento in mappa alla fedele descrizione grafico-qualitativa dell'immobile in trattazione.
Credo, però, che, di fronte ad un fabbricato totalmente abusivo, la magistratura si senta, in qualche modo, autorizzata a nutrire dei sospetti nei riguardi dell'unico tecnico formalmente dichiarato, perchè a tanto obbligato dalle procedure catastali, e, per ciò, legittimata ad aprire, a suo carico, una procedura di accertamento di eventuali corresponsabilità penali.
E' anche vero, però, che l'inquisitore deve provare la colpevolezza come, del pari, l'inquisito è tenuto a dimostrare la propria innocenza.
E' altrettanto vero che, per la presentazione di un accatastamento, non vi è l'obbligo, da parte del tecnico redattore, di procedere ad un preventivo accertamento di conformità edilizia dell'immobile.
Comunque, di fronte a queste incertezze e per evitare che, per star tranquilli, si dovrebbero rinunciare tutti gli incarichi (sfido chiunque a trovare un immobile che non abbia uno straccio di difformità, seppur parziale), l'unica ricetta è:
PREVENIRE!
Una serie di atti preventivi potrebbero esserci d'aiuto in caso di complicazioni:
- autocertificazioni del proprietario circa la data di realizzazione dei manufatti;
- lettera di incarico (oltre a quella richiesta dal Pregeo) nella quale il proprietario dichiari di sollevare il tecnico redattore dell'atto di aggiornamento da qualsiasi eventuale responsabilità in ordine alla legittima realizzazione delle opere (una sorta di ampia liberatoria);
- esauriente documentazione fotografica (molto utile anche nel caso il proprietario esegua ulteriori modifiche).
Peraltro, si tratta di documenti che è possibile allegare alla Docfa, purché espressamente elencati nella relazione tecnica del mod. D.
Eviterei, in ogni caso, di assumere incarichi per edifici di fattura palesemente recente e per i quali il proprietario non è in grado di esibirci i titoli abilitativi.

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