"bibopm" ha scritto:
Se non sbaglio il D.P.R. 380 del 2001 riporta che il deposito va fatto contro le lottizzazioni abusive e trasformazioni urbanistiche e serve a notificare al comune l'operazione che si sta compiendo. C'è scritto anche che gli atti sono il frazionamento, la vendita o atti equivalenti (vedi cessione). Visto che lo stralcio è un operazione che produce un lotto non vendibile e non rientra in quel DPR, secondo me non va depositato.
Pensavo che avessi qualcosa di diverso dei miei riferimenti normativi già noti a tutti (art. 30 c.5 - DPR 380/2001). Dalla mia banca dati normativa ho rintracciato questa circolare che copio ed incollo integralmente, dato che non ho riscontrato riferimento su questo forum.
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Circ.M. 27 luglio 1992, n. 3-2925
Trattamento tipi mappali, modifica Circ.M. 29 luglio 1985, n. 15.
Come é noto, l'applicazione delle recenti disposizioni impartite con la Circ.M. 30 ottobre 1989, n. 5 in materia di conservazione dei tipi di frazionamento e tipi mappali, impone che il risultato dell'atto di aggiornamento geometrico venga reso definitivo, con successiva immediata registrazione delle variazioni nella partita di pertinenza.
Nel caso della particolare costituzione di aree destinate quali attinente di fabbricati o porzioni di essi, stralciate da maggiore consistenza particellare - ora trattate nell'ambito applicativo espresso nella Circ.M. 29 luglio 1985, n. 15 - verrebbero a crearsi stati di fatto riconducibili al frazionamento di lotti, complementari alla denuncia di cambiamento di cui all'art. 8 della L. 1 ottobre 1969, n. 679 per i quali la possibile certificabilità degli elementi censuari, definitivamente acquisiti negli archivi catastali, potrebbe presumere il graduale compimento di illeciti, in materia di lottizzazioni abusive.
Pertanto, nella preminente esigenza di evitare il verificarsi della anzidetta circostanza, si dispone, ritenendo superato il concetto espresso nella citata Circ.M. 29 luglio 1985, n. 15, che vengano assoggettati alle norme che regolano i tipi di frazionamento (art. 18 L. 28 febbraio 1985, n. 47) anche i tipi mappali utilizzati per acquisire, oltre l'individuazione dei lotti su cui é stato edificato, anche la definizione delle porzioni di aree scoperte, implicitamente venuta a configurarsi nell'atto di aggiornamento.
Restano valide tutte le procedure di denuncia al catasto previste nella Circ.M. 20 gennaio 1984, n. 2 e seguenti nonché nella Circ.M. 26 febbraio 1988, n. 2 e seguenti, sempreché non rientrino nella fattispecie contemplata nell'art. 12 della L. 31 maggio 1990, n. 128.
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Mi pare da ciò che il deposito sia obbligatorio anche per i tipi mappali con stralcio.
Saluti!
gAR