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Autore DEPOSITO MAPPALE IN COMUNE

mandrake1976

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14 Dicembre 2004

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 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 11:46

DEVO FARE L'ACCATASTAMENTO DI UN AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO GIA' ACCATASTATO. L'AMPLIAMENTO SUPERA IL 50%.
IL FABBRICATO ESISTENTE E GIA ENTE URBANO, E L'AMPLIAMENTO RICADE NELLA AREA DI PERTINENZA.
DEVO DEPOSITARE IL TIPO MAPPALE IN COMUNE?

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Autore Risposta

bibopm

Iscritto il:
07 Febbraio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 14:23

In comune depositi solo il frazionamento o frazionamento + tipo mappale

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exanatra70

Iscritto il:
28 Febbraio 2007

Messaggi:
473

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 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 14:32

DEPOSITI ANCHE SOLO IL TM quando stralci una porzione attribuendo due identificativi

GIUSTO??



[size=18]CIAOOOOO[/size]

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bibopm

Iscritto il:
07 Febbraio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2008 alle ore 12:13

lo stralcio non occorre depositarlo

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talismatico

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08 Luglio 2007

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lu Sule, lu Mare, lu Ientu

 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2008 alle ore 14:20

"bibopm" ha scritto:
lo stralcio non occorre depositarlo



cribbio .... allora io ho perso parecchio tempo a depositare anche i tipi mappali con stralcio dalla maggiore consistemza.

Si potrebbe avere un riscontro normativo in merito?

gAR

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

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12182

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-

 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2008 alle ore 16:29

"talismatico" ha scritto:
"bibopm" ha scritto:
lo stralcio non occorre depositarlo


cribbio .... allora io ho perso parecchio tempo a depositare anche i tipi mappali con stralcio dalla maggiore consistemza.
Si potrebbe avere un riscontro normativo in merito?



visto che sei un nuovo acquisto in pregeo, ti consiglio di cercare un poco, troveresti fra gli altri anche questo:

www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...

cordialità

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bibopm

Iscritto il:
07 Febbraio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2008 alle ore 17:10

Se non sbaglio il D.P.R. 380 del 2001 riporta che il deposito va fatto contro le lottizzazioni abusive e trasformazioni urbanistiche e serve a notificare al comune l'operazione che si sta compiendo. C'è scritto anche che gli atti sono il frazionamento, la vendita o atti equivalenti (vedi cessione). Visto che lo stralcio è un operazione che produce un lotto non vendibile e non rientra in quel DPR, secondo me non va depositato.

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talismatico

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08 Luglio 2007

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346

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lu Sule, lu Mare, lu Ientu

 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2008 alle ore 19:35

"bibopm" ha scritto:
Se non sbaglio il D.P.R. 380 del 2001 riporta che il deposito va fatto contro le lottizzazioni abusive e trasformazioni urbanistiche e serve a notificare al comune l'operazione che si sta compiendo. C'è scritto anche che gli atti sono il frazionamento, la vendita o atti equivalenti (vedi cessione). Visto che lo stralcio è un operazione che produce un lotto non vendibile e non rientra in quel DPR, secondo me non va depositato.



Pensavo che avessi qualcosa di diverso dei miei riferimenti normativi già noti a tutti (art. 30 c.5 - DPR 380/2001). Dalla mia banca dati normativa ho rintracciato questa circolare che copio ed incollo integralmente, dato che non ho riscontrato riferimento su questo forum.


-----------------------------
Circ.M. 27 luglio 1992, n. 3-2925
Trattamento tipi mappali, modifica Circ.M. 29 luglio 1985, n. 15.

Come é noto, l'applicazione delle recenti disposizioni impartite con la Circ.M. 30 ottobre 1989, n. 5 in materia di conservazione dei tipi di frazionamento e tipi mappali, impone che il risultato dell'atto di aggiornamento geometrico venga reso definitivo, con successiva immediata registrazione delle variazioni nella partita di pertinenza.

Nel caso della particolare costituzione di aree destinate quali attinente di fabbricati o porzioni di essi, stralciate da maggiore consistenza particellare - ora trattate nell'ambito applicativo espresso nella Circ.M. 29 luglio 1985, n. 15 - verrebbero a crearsi stati di fatto riconducibili al frazionamento di lotti, complementari alla denuncia di cambiamento di cui all'art. 8 della L. 1 ottobre 1969, n. 679 per i quali la possibile certificabilità degli elementi censuari, definitivamente acquisiti negli archivi catastali, potrebbe presumere il graduale compimento di illeciti, in materia di lottizzazioni abusive.

Pertanto, nella preminente esigenza di evitare il verificarsi della anzidetta circostanza, si dispone, ritenendo superato il concetto espresso nella citata Circ.M. 29 luglio 1985, n. 15, che vengano assoggettati alle norme che regolano i tipi di frazionamento (art. 18 L. 28 febbraio 1985, n. 47) anche i tipi mappali utilizzati per acquisire, oltre l'individuazione dei lotti su cui é stato edificato, anche la definizione delle porzioni di aree scoperte, implicitamente venuta a configurarsi nell'atto di aggiornamento.

Restano valide tutte le procedure di denuncia al catasto previste nella Circ.M. 20 gennaio 1984, n. 2 e seguenti nonché nella Circ.M. 26 febbraio 1988, n. 2 e seguenti, sempreché non rientrino nella fattispecie contemplata nell'art. 12 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

---------------

Mi pare da ciò che il deposito sia obbligatorio anche per i tipi mappali con stralcio.

Saluti!

gAR

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mandrake1976

Iscritto il:
14 Dicembre 2004

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 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2008 alle ore 09:58

CMQ IO NON DEVO STRALCIARE NIENTE. il mio mappale e per ampliamento di fabbricato esistente nella stessa particella. non devo creare nessuna nuova particella.

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ciccio_lp

Iscritto il:
25 Novembre 2004

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Sud

 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2008 alle ore 10:27

Secondo me non deve essere vidimato in quanto non sotituisci un nuovo lotto. Ho presentato un mappale identico al tuo tempo fa indicando nell'attestazione di invio telematico che il mappale non è stato depositato in qunato non previsto dalla normativa vigente.

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