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Argomento: Compravendita di terreno con TIPO MAPPALE
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nanni978
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"helena2" ha scritto: cavilli dovuti ai ripensamenti. Se l'immobile oggetto di vendita ha il regolare identificativo, compresa la corte costituita con il solo mappale, non trovo irregolarità nello stipulare un rogito. Il tecnico semmai ha le sue responsabilità per aver scavalcato il deposito. Cosa che può regolarizzare.... dicendo di essersi sbagliato. ....il tutto non intacca assolutamente la stipula L'oggetto di vendita è la parte di terreno stralciata da maggior estensione. O 100 seminativo S 100 C AAA 282 (con corte) C BBB seminativo La compravendita riguarda la derivata BBB, che ripeto, scaturisce da Tipo Mappale e non da TF, per giunta il mappale non è stato depositato in comune. Certo, la situazione può essere regolarizzata, ma ora sarebbe solo una formalità, visto che il promittente acquirente avendo notato la cosa ha citato i miei clienti per inadempienza contrattuale!
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marcusweit
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Come riportata frase del DPR. Solo il fraz permette una vendita di porzione di terreno. Con il tipo mappale oltre ad aver utilizzato un atto improprio si è evitato di pagare dei bolli statali, e omesso il deposito. Secondo me il giudice optera' per dichiarare l'atto valido in quanto non lesi i diritti del compratore ma più i diritti allo stato. E condannera' i venditori al recupero della situazione con un tipo di fraz a rettifica, logicamente depositato
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numero
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prato
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"marcusweit" ha scritto: ....E condannera' i venditori al recupero della situazione con un tipo di fraz a rettifica, logicamente depositato e qui ti volevo... visto che la dividente è già correttamente rappresentata cone lo compili il frazionamento? come già riportato in precedenti post esiste un evidente buco normativo che non permette la regolarizzazione di queste situazioni se non con operazioni poco ortodosse. se ne sono dette di tutti i colori ma serve un intervento da parte della direzione generale. a mio parere sarebbe sufficiente il pagamento dei diritti di frazionamento per regolarizzare il tutto ma al momento non esiste questa possibilità. magari si potrebbe introdurre un tipo semplificato senza misure con riferimento al tipo mappale precedente che ne confermi le misure e il censuario. saluti
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marcusweit
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Che non c'è verso fare il tipo di fraz a rettifica lo so anch'io ma come hai detto e' un buco di sistema. Ma in qualche modo deve pagare i bolli. Forse anche una sola richiesta da parte dell ADE come sanzione.
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Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
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Scusate, ma non vedo alcun "buco di sistema". Non esiste alcuna norma che imponga il frazionamento per la vendita, e nessuna che proibisca di vendere una particella nata da un TM. Come una nata all'impianto, come una nata da una lustrazione... Dunque nessun errore da correggere. Se sbaglio, però, vorrei che mi si dicesse quale norma ho dimenticato, perché è ovvio che non posso dire io "quale norma non c'è"! Leonardo
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marcusweit
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La norma DPR 650/72..............Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento
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Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
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Se la norma è questa, non ci siamo: vale quando il trasferimento comporta il frazionamento. Ma se il mappale esiste già, nato da TM, impianto, lustrazione, frazionamento, istanza o come cavolo vuole, il trasferimento NON comporta frazionamento. Dunque non occorre presentare preventivamente alcunché. Occorrerebbe una norma che imponga il frazionamento per il trasferimento, ma non me ne risulta alcuna. Infatti sarebbe possibile e auspicabile il Tipo Particellare; ma è un'altra storia. Temo che ci si sia fasciati la testa moooolto prima di batterla. Ma questo, nell'ambito specifico di questo thread, dovrebbe far rilflettere sull'opportunità di supporre che il TM non sia valido nell'ottica dell'interesse del committente. Che è in causa e non può permettersi titubanze... Pena un danno che gliene deriverebbe e che si potrebbe considerare causato dalla condotta del proprio CTP. Leonardo
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marcusweit
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Caro Leonardo, io la vedo diversamente. Il DPR dice: nel caso che una particella venga venduta per porzione, è da farsi con frazionamento. La particella in questione all inizio della discussione invece è stata divisa con mappale con stralcio di corte, il quale disattende il DPR. Io il DPR lo leggo così. Se una particella (leggasi di impianto o porz derivata da frazionamento) deve essere venduta per porzione, l'atto giusto da effettuarsi è il tipo di frazionamento
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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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Premesso che condivido l'opinione di Leonardo, aggiungo allora se viene redatta una pratica di accatastamento con semplice T.M. perchè l'incarico che io ho ricevuto oggi è quello, cosa succede se il proprietario dopo un anno (per esempio) intende vendere la particella di terreno risultante o il fabbricato stesso in precedenza accatastato? Si andrà a fare un T.F. a posteriori? Ma come diceva prima "Numero" questo non è possibile se non ricorrendo ad artifizi forzati. La norma del DPR 650/72 nacque per far in modo che prima di un trasferimento occorreva redigere un T.F., mentre prima dell'entrata in vigore di detto DPR si procedeva prima alla stipula del rogito e poi alla presentazione della relativa domanda di voltura con allegata la dimostrazione del frazionamento. Unica norma (pardon circolare), che ho trovato, che crea ancora più confusione è solo questa: Circolare n. 15 del 29/07/1985 del Minis... che alla pagina 2 punto 2 parla proprio dei tipi mappali. E vorrei da voi l'interpretazione di questa frase: "Qualora lo si voglia utilizzare anche come tipo di frazionamento, e quindi ottenere il rilascio del "secondo originale" in vista di una transazione che interessi la parte residua dell'appezzamento, occorre compilare il Mod. 51 FTP per la dimostrazione del frazionamento, produrre una ulteriore copia in bollo, consegnare la copia di quella depositata presso il Comune (art. 18 ) ed attendere i tempi necessari per l'approvazione legge n. 47/1985 preventiva" Buona giornata.
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SIMBA964
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"EFFEGI" ha scritto: Circolare n. 15 del 29/07/1985 del Minis... "Qualora lo si voglia utilizzare anche come tipo di frazionamento, e quindi ottenere il rilascio del "secondo originale" in vista di una transazione che interessi la parte residua dell'appezzamento, occorre compilare il Mod. 51 FTP per la dimostrazione del frazionamento, produrre una ulteriore copia in bollo, consegnare la copia di quella depositata presso il Comune (art. 18 ) ed attendere i tempi necessari per l'approvazione legge n. 47/1985 preventiva" Ciao EFFEGI A me sembra che sia molto chiaro quanto hai riportato sopra, resta solo da considerare come applicare tale punto con il pregeo attuale, che come ha detto numero bisogna trovare la procedura giusta e soprattutto accettata dall'AdE-territorio. Saluti cordiali P.S. it9gvo aveva già dato delle soluzioni, bisogna cercale in altre discussioni.
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Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
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Mi sembra importante non perdere di vista la domanda che ha dato il via alla discussione. Nanni978 ha chiesto, in sostanza: siccome “ sono stato incaricato di redigere una perizia tecnica di parte” per conto dei promittenti venditori di un mappale nato da un Tipo Mappale, “ vi chiedo, esiste qualche norma e/o circolare che IMPONE in caso di compravendita, che venga redatto un Tipo di Frazionamento e non già un Tipo Mappale?” Il virgolettato è d'obbligo, perché non si tratta di interpretazioni della domanda e della descrizione della situazione, ma di quanto il proponente ha dichiarato e chiesto. Molto correttamente Nanni978 chiede di individuare le eventuali debolezze della propria Parte. Fra tali punti deboli vi è la mancanza di deposito di un Tipo che fraziona la particella originaria (è considerato tale anche un TM, tanto è vero che è espressa la necessità del deposito ed esclusa la modesta entità); inoltre Nanni978 si e ci domanda se possa esserlo anche la “natura” del Tipo. C'è poi nei post successivi una tendenza a negare le risposte “favorevoli” che mi pare travalichi la giustissima necessità di evidenziare le debolezze per fronteggiarle: non si dovrebbe dimenticare che il CTP non è il Giudice, e dunque non deve trarre le conclusioni. A tal proposito se non è convinto della difesa o non si ritiene adeguato a sostenerla (a maggior ragione se non ne è convinto), può optare, in ordine di validità delle scelte, per non accettare l'incarico, farsi assistere da un Collega ritenuto più adeguato o rinunciare all'incarico già accettato facendosi sostituire da quel Collega. Il tutto perché la tutela del proprio Committente dev'essere condotta correttamente e con la massima efficacia possibile. Tornando alla domanda, la norma che IMPONE il frazionamento non esiste; tuttalpiù ce ne sono delle interpretazioni che dovrà essere il Giudice a valutare. I pareri contrari li porterà la Controparte; a noi competono gli argomenti favorevoli, ammesso che non vogliamo rinunciare all'incarico. Vediamone alcuni. - Helena2 ha già ben sintetizzato le necessità notarili: “ se l'immobile oggetto di vendita ha il regolare identificativo” le condizioni per la vendibilità sono soddisfatte. Dunque non è richiesto alcun frazionamento. - Nessuna norma richiede di studiare la storia del mappale onde scoprire se origini da Frazionamento o Tipo Mappale; e in particolare non c'è norma che dica che nato all'impianto o da lustrazione conseguente a modello 26 è vendibile mentre da Tipo Mappale no. - La circolare 2/88 (e seguenti) ha equiparato il Tipo Mappale che formi nuove particelle al Frazionamento quanto a regole topografiche, assicurando anche per il TM lo stesso rigore metrico che era ratio del DPR650/72. - L'unico Ente deputato a stabilire la necessità di un Frazionamento piuttosto che di un TM è il Catasto, che non ha ritenuto di dover eccepire nulla e infatti lo ha approvato. In particolare diversi Uffici a cui ho posto la domanda, e in particolare Bologna e, allora, il Dirigente Regionale, chiarirono pubblicamente che il Tipo Misto ha impiego là dove si formino più particelle residue al Catasto Terreni da un solo mappale originario. Ossia: se formo “n” mappali urbani e uno solo terreni, è TM, mentre indipendentemente dal numero di derivati urbani, se ne formo almeno due terreni (da una sola particella originaria), allora è misto. Mi sembra che di argomenti ce ne siano. Se non intendo adoperarli, potrei essere chiamato a rispondere di negligenza nella tutela degli interessi del Committente. Al riguardo suggerisco di evitare di incaricare come CTP il Tecnico che redasse il Tipo, perché potrebbe invece essere chiamato in causa come terza possibile Parte: se soccombo, posso sostenere che lui ha causato il problema. Leonardo
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totonno
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Sono completamente d'accordo con Marcusweit. Questa porzione di particella da vendersi è nata erroneamente da TM e non da frazionamento, come doveva essere, quindi è giusto che l'atto di trasferimento non possa essere eseguito. Non ci sono buchi legislativi. Tutti noi tecnici sappiamo quale sia la enorme differenza tra TM e TF e TM+TF e questa sta principalmente sulla possibilità di effettuare un trasferimento di diritti delle particelle derivate. Tanto è che il TM solo non prevede alcun frazionamento di sorta, neanche quando derivano più identificativi rispetto all'originale ed è TM solo quando non è finalizzato al trasferimento di diritti. Sono notevoli le responsabilità del tecnico redattore del TM nel momento in cui il committente ha informato il professionista sulle finalità per le quali era richiesta la variazione catastale sfociata erroneamente nel TM. Fatto salvo che il committente si sia spiegato male o abbia cambiato idea dopo la redazione del TM senza informare il tecnico. Saluti.
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SIMBA964
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Ciao Antonio Forse un buco del sistema (se così possiamo definirlo), è il fatto che pur trasferendo con atto pubblico una porzione di particella derivata da tipo mappale (e non da frazionamento) nessuno è in grado di fermare questo meccanismo. O meglio ci dovrebbe essere un modo da bloccare a priori l'atto pubblico, in modo da forzare la procedura a richiedere i dati del frazionamento obbligatoriamente. Saluti
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totonno
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Semplice c'è già. Nella visura c'è scritto TIPO MAPPALE N....DEL.... se è un tipo mappale. FRAZIONAMENTO se è un frazionamento. Più chiaro di così si muore. Quando si trasferisce un terreno se questo è una porzione derivata da Tipo Mappale se pur iscritta al terreni per forza non si può vendere, perchè ci vuole un frazionamento per generarla. Saluti.
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SIMBA964
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Forse Antonio sono stato poco solerte nel mio post precedente, volevo dire questo, so per certo che anni addietro certi notai hanno stipulato con solo tipo mappale che generava porzioni di particelle, e poi l'atto trascritto e volturato. Nessuno è stato in grado di fermare questa procedura, ora se ci fosse un sistema d'impedire proprio la redazione dell'atto sarebbe una pachia, che ne pensi?? Saluti cordiali
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