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Autore Frazionamento con errore

Psacov

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 13:28

Ho redatto un frazionamento che ho depositato in comune.

Dopo il deposito in comune lo ho inviato all'adt.+

Il tipo mi è stato respinto, per errori. In particolare avevo sbalgiato il modello censuario perchè lo redatto inserendo direttamente le superifi poi errate e non l'ho prodotto in automatico dal programma, ho dovuto poi cambiere anche un fiduciale.

Ho rifatto il frazionamento e creato in automatico il censuario correto, per tracciare le line di frazionamento ho utilizzato altri due punti rilevati per essere un pò più preciso, Ho sovrapposto il precedente elaborato con il nuovo e le line creata coincidono salvo poco centrimeti di differnza il che in scala 1.2000 sono impercettibili, anche le suoperfici sono analoghe tranne per i censuari perchè era errato il precedente. Secondo voi devo depositarlo nuovoamente in comune ?

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Autore Risposta

bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 13:38

tu dici ...."pochi centrimetri e le superf sono analoghe"



...la traduzione e' che i tipi sono diversi e che sup. e linea non sono piu' le stesse, per cui devi depositarlo.



Saluti

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Psacov

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19 Aprile 2008

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 15:36

La differenza può essere legata anche all'orientazione ed all'adattamento del rilievo, e rientra entro le tolleranze, la geometria del frazionamento in sostanza però rimane invariata, quindi considerato lo scopo per il quale il tipo deve essre depositato, ossia quello di scongiurare la lottizzazione abuisiva, qualche centimetro di differenza in scala reale, tradotto in mappa impercettibile, non credo posso influire sui controlli di lottizzazione e sullo scopo per il quale viene depositato, io penso che quindi non si debba ridepositare, dato che i lotti cmq rimangono gli stessi, in una stessa circolare viene scritto che non devono essere ridepositati qualora non intervengono variazioni nella geometria, per cui anche cambiando alcuni dati nel libretto, se la geometria rimane uguale non è necessario di nuovo il deposito.

Che ne pensate ?

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 15:40

io ti ho gia' risposto, ti ricordo che poco importa se in mappa non si vede, sono le misure dichiarate che fanno testo, e' il libretto delle misure che deve essere uguale, se cambia anche di centimetri a tuo avviso e' cambiato o e' rimasto uguale???

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 15:59

"Psacov" ha scritto:
Ho redatto un frazionamento che ho depositato in comune.

Dopo il deposito in comune lo ho inviato all'adt.+

Il tipo mi è stato respinto, per errori. In particolare avevo sbalgiato il modello censuario perchè lo redatto inserendo direttamente le superifi poi errate e non l'ho prodotto in automatico dal programma, ho dovuto poi cambiere anche un fiduciale.

Ho rifatto il frazionamento e creato in automatico il censuario correto, per tracciare le line di frazionamento ho utilizzato altri due punti rilevati per essere un pò più preciso, Ho sovrapposto il precedente elaborato con il nuovo e le line creata coincidono salvo poco centrimeti di differnza il che in scala 1.2000 sono impercettibili, anche le suoperfici sono analoghe tranne per i censuari perchè era errato il precedente. Secondo voi devo depositarlo nuovoamente in comune ?





Salve

C'é una circolare catastale che parla e regola proprio del deposito in Comune del frazionamento (non mi ricordo il numero e la data), ma se non error, non devi ridepositare il frazionamento nel caso in cui il nuovo elaborato non vada a fare modifiche sostanziali rispetto al primo.

Saluti e buon lavoro

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 16:08

Stefano!

in alto nella barra comandi si accede su RISORSE --> NORMATIVA ci sono le circolari .... le note.... le disposizioni...... ecc... ecc...

ma le normative sono accessibili anche dalla relativa icona che sta alla vs destra che appunto si riferisce alla NORMATIVA CATASTALE !!!

una sguardo, no eh?

eppure fa bene al corpo ed allo spirito!!!!!

SALUTI

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 16:12

..guarda cosa ho trovato

DOMANDA:--> Ho depositato al mio Comune un Tipo Mappale, non mi è stato approvato .... lo devo ripresentare al Comune o va bene quello già vidimato?

RISPOSTA: --> Se la grafica cambia, SI, deve essere ripresentato.
Altrimenti si conserva la copia depositata e, in relazione, si citano gli estremi del deposito

Rif.to normativo: Nota prot. nº 34902 del 15/5/2006.

1) Possibilità di apportare modifiche, non sostanziali, all'atto di aggiornamento dopo il deposito al Comune.
Come indicato nella Circolare 2/2006, sui nuovi modelli informatizzati, nella parte Informazioni Generali, è stato predisposto un apposito campo per l'attestazione di avvenuto deposito dell'atto presso il Comune, nelle ipotesi previste dall'art.30 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001.
Secondo la prassi attualmente seguita, qualora l'atto di aggiornamento dovesse essere sospeso in fase di controllo di merito per questioni formali (es. errato codice catastale, errata indicazione dell'allegato o sezione catastale, etc.) oppure nei casi in cui le correzioni apportate non riguardino in alcun modo la sola geometria di aggiornamento, non è necessario un nuovo deposito dell'atto presso il Comune.
In tali circostanze occorre che l'utente fornisca la copia originale già depositata al Comune, riportante anche le firme dei titolari di diritti sulle particelle interessate, che l'Ufficio archivierà insieme con il nuovo modello dell'atto di aggiornamento.
In tal caso, il secondo originale rilasciato sulla base del documento di aggiornamento rettificato, dovrà riportare nella pagina "Informazioni Generali" la seguente attestazione:
"Deposito presso il Comune di ...... avvenuto il ........, attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro n. ......., depositato agli atti di questo Ufficio", firmato e datato dal Tecnico che ha approvato l'atto di aggiornamento.

consulta anche:
Nota AdT N 0030707 DEL 03giu2009





....percio' devi depositarlo

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 16:16

Ok

Grazie a Gianni del richiamo

Grazie a fabio del riferimento normativo

Saluti a tutti

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 16:33

Stefano,

tu sai che il mio pallino è sempre stato quello che GeoLIVE diventi la vera Banca Dati sulla quale fondare le discussioni!

Ora che sono riuscito a posizionare un pilastro (mancano ancora alcuni dettagli che Tony sta preparando e mancano ancora alcuni documenti che da più parti mi pervengono, ma li sistemeremo con calma) mi piacerebbe che con l'aiuto di tutti si possa completare con altri servizi che potranno essere di sicuro supporto a tutti!

Mi piacerebbe riuscire ad ottenere di vedere soddisfatto il mio soglo:

- evitare di inserire post inutili (quando la risposta c'è già-basta cercarela)

- e se proprio la domanda deve essere fatta, metterla in coda ad altri argomenti simili, già aperti.

- chi risponde dovrebbe per aiutare indicare il link giusto.

comunque il mio link, fa gli altri, è questo:

www.geolive.org/normativa/note/2009/

saluti

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Psacov

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 18:19

QUanto evidenziato nella circolare è che "secondo la prassi attualmente seguito" ciò a significare che non esiste una legge che specifica che se il tipo viene respinto bisogna ripresenterlo. il dpr dice che i frazionamenti devono essere depositato al comue e basta, senza dire nient'altro in caso di rifiuto, io al comune deposito il frazionamento della particella x. Poi ovviamento se io deposito un fr e invece di dividere la particella in tre, poi lo modifico e la divido in 4 la cosa è diversa, se cambio totalmente la configurazione dei lotti e quindi la geomteria la cosa è diversa, se la differenza è di qualche centimetro su una linea però la sostanza non cambia, il frazionamento è quello.

Io mi faccio il problema perchè il comue interessato x il deposito costa 55 € non posso spendere di nuovo 55 €.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2013 alle ore 19:51

vedo che sei sicuro del fatto tuo!

quindi, nel nuovo elabotato scriverai:

Elaborato a rettifica del N... del....presentato per notifica al comune il .... prot..... ric pagamento diritti n° ...... del ....... Senza modifica della grafica.



P.S...:


IL VECCHIO lo devi conservare GELOSAMENTE per almeno 5 anni




[color=#0000ff]P.S. ..... P.S.:
[/color]

[color=#0000ff]Vedo che la vecchia volpe di Udino ti ha sgamato:
[/color]

[color=#ff0000]http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/disservizi-e-proteste/errore-di-approvazione-30172/start/15/#messaggio180138
[/color]

[color=#ff0000]quindi non mi sembra più che sei tanto sicuro!!!!![/color]

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 08:37

"Psacov" ha scritto:
QUanto evidenziato nella circolare è che "secondo la prassi attualmente seguito" ciò a significare che non esiste una legge che specifica che se il tipo viene respinto bisogna ripresenterlo. il dpr dice che i frazionamenti devono essere depositato al comue e basta, senza dire nient'altro in caso di rifiuto, io al comune deposito il frazionamento della particella x. Poi ovviamento se io deposito un fr e invece di dividere la particella in tre, poi lo modifico e la divido in 4 la cosa è diversa, se cambio totalmente la configurazione dei lotti e quindi la geomteria la cosa è diversa, se la differenza è di qualche centimetro su una linea però la sostanza non cambia, il frazionamento è quello.

Io mi faccio il problema perchè il comue interessato x il deposito costa 55 € non posso spendere di nuovo 55 €.





ma io mi chiedo, hai fatto una domanda, se sapevi gia' cosa avresti fatto potevi fare a meno di farla, o no?

Saluti

p.s., ti faccio notare che tu stesso dici che il tipo di frazionamento deve essere depositato, penso sia stra scontato che se le tue dividenti per misure cambiano, anche se di pochi cm, non sono piu' le stesse, pertanto quello che hai depositato e' DIVERSO da quello che vuoi ripresntare in catasto.....poi sei libero di fare come vuoi.

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2013 alle ore 15:55

"Psacov" ha scritto:
Quanto evidenziato nella circolare è che: "secondo la prassi attualmente seguita" ciò a significare che non esiste una legge che specifica che se il tipo viene respinto bisogna ripresenterlo. il DPR dice che i frazionamenti devono essere depositato al comue e basta, senza dire nient'altro in caso di rifiuto, io al comune deposito il frazionamento della particella x . ...



reitero la mia soluzione che rimane un palliativo per accontentarti, comuque, per evitare rogne che costerebbero molto di più della rapina comunale di 55 euro, concordo con la drastica e puntuale applicazione della legge, così come prospettato da Fabio detto bioffa69.

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giamma

Iscritto il:
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 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2013 alle ore 11:55

"geoalfa" ha scritto:
vedo che sei sicuro del fatto tuo!

quindi, nel nuovo elabotato scriverai:

Elaborato a rettifica del N... del....presentato per notifica al comune il .... prot..... ric pagamento diritti n° ...... del ....... Senza modifica della grafica.



P.S...:


IL VECCHIO lo devi conservare GELOSAMENTE per almeno 5 anni




[color=#0000ff]P.S. ..... P.S.:
[/color]

[color=#0000ff]Vedo che la vecchia volpe di Udino ti ha sgamato:
[/color]

[color=#ff0000]http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/disservizi-e-proteste/errore-di-approvazione-30172/start/15/#messaggio180138
[/color]

[color=#ff0000]quindi non mi sembra più che sei tanto sicuro!!!!![/color]





ho sempre seguito la stessa prassi anch'io, ma oggi mi è stato respinto un tf con la seguente motivazione,

"ESSENDO L ATTO UN TF CON INVIO TELEMATICO NECESSITA DI NUOVO DEPOSITO IN QUANTO IL COD. DI RISC. NON CORRISPONDE A QUELLO DEPOSITATO IN COMUNE (la deroga riguarda solo gli atti consegnati allo sportello come da circ. prot. 34902/2006)"

è plausibile?

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anonimo_leccese

Iscritto il:
29 Ottobre 2009

Messaggi:
7064

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 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2013 alle ore 12:15

"giamma" ha scritto:
ho sempre seguito la stessa prassi anch'io, ma oggi mi è stato respinto un tf con la seguente motivazione,

"ESSENDO L ATTO UN TF CON INVIO TELEMATICO NECESSITA DI NUOVO DEPOSITO IN QUANTO IL COD. DI RISC. NON CORRISPONDE A QUELLO DEPOSITATO IN COMUNE (la deroga riguarda solo gli atti consegnati allo sportello come da circ. prot. 34902/2006)"

è plausibile?





Mha... dunque il cosidetto codice di riscontro è quello in alto a sinistra composto da 7 cifre, codice che cambia se si apportano modifiche al libretto, ed in fase di redazione modulistica cambia. Bene, ma questo cambiamento avviene anche se non interveniamo su quelle che possono essere le superfici ed i contorni delle derivate e/o fabbricati che siano - Se il tipo è stato sospeso per motivi più strettamente tecnici, come problemi di taf/misurate o di poligonali, e che, quindi, non vanno ad influire su quelli che sono i dati metrici,...a che serve fare di nuovo la notifica al comune ? Bisogna vedere perchè ti è stato sospeso, se le superfici e la geometrie delle dividenti non son cambiate, non vedo il motivo per cui farlo ri-notificare, se viceversa vi son stati errori inerente dette superfici, bhe allora hanno ragione - Attendiamo una tua risposta chiarificatrice - ciao

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