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Argomento: AMPLIAMENTO IN ADERENZA SU PARTICELLA DIVERSA DA QUELLA AMPLIATA

Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2018 alle ore 13:19

"amastria" ha scritto:
salve totonno,





tu affermi che si possa utilizzare la modesta entità' per ampliamenti di fabbricati

in adiacenza anche su particelle limitrofe DI DIVERSA PROPRIETA'..........

(premetto di non aver mai utilizzato tale procedura)

Siamo proprio sicuri di questa affermazione???

Che Pregeo riesca a fare correttamente la proposta non significa che venga pedessiquamente

rispettata la normativa.......

La circ. n. 2/2011 dell'AdE, al punto 2, pag. 3, parla di "...costruzioni realizzate in aderanza ai fabbricati gia inseriti in mappa, anche se insistenti su una o piu' particelle adiacenti..."

non specifica anche se di ditta diversa!!!!

Bensi lascia presupporre, per il caso esposto, omogeneità di ditta!!




Secondo me questa procedura, seppur digerita da Pregeo, non rispetta i criteri informativi

preposti dalla normativa.



Attendo opinioni e confronti con altri colleghi.....



Salute e fratellanza



Fidati, la norma non impone la stessa proprietà.

Perchè un ampliamento grafico che può essere graficamente rientrante nella modesta entità deve essere compromesso dall'intestazione diversa ? La norma va nel giusto verso di considerare TUTTE le modeste entità ritenendo che questa modifica riguarda SOLO l'aspetto grafico e non quello giuridico. Non c'è alcun diritto reale che viene leso.



Saluti

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2018 alle ore 13:46

"totonno" ha scritto:
"amastria" ha scritto:
salve totonno,





tu affermi che si possa utilizzare la modesta entità' per ampliamenti di fabbricati

in adiacenza anche su particelle limitrofe DI DIVERSA PROPRIETA'..........

(premetto di non aver mai utilizzato tale procedura)

Siamo proprio sicuri di questa affermazione???

Che Pregeo riesca a fare correttamente la proposta non significa che venga pedessiquamente

rispettata la normativa.......

La circ. n. 2/2011 dell'AdE, al punto 2, pag. 3, parla di "...costruzioni realizzate in aderanza ai fabbricati gia inseriti in mappa, anche se insistenti su una o piu' particelle adiacenti..."

non specifica anche se di ditta diversa!!!!

Bensi lascia presupporre, per il caso esposto, omogeneità di ditta!!




Secondo me questa procedura, seppur digerita da Pregeo, non rispetta i criteri informativi

preposti dalla normativa.



Attendo opinioni e confronti con altri colleghi.....



Salute e fratellanza



Fidati, la norma non impone la stessa proprietà.

Perchè un ampliamento grafico che può essere graficamente rientrante nella modesta entità deve essere compromesso dall'intestazione diversa ? La norma va nel giusto verso di considerare TUTTE le modeste entità ritenendo che questa modifica riguarda SOLO l'aspetto grafico e non quello giuridico. Non c'è alcun diritto reale che viene leso.



Saluti





QUOTO, sempre proceduto in tal modo, cosa chiarita più volte dal responsabile pregeo del mio ufficio.



Saluti

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2018 alle ore 16:11

Sarebbe il caso di allegare una immagine della grafica della proposta e dello schema del rilievo.

Sarebbe anche il caso di allegare anche una immagine dello schema del modello censuario adottato.

Forse facciamo prima per poter scoprire l'eventuale inghippo.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2018 alle ore 17:22

"totonno" ha scritto:
"Thopograf" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
Per gli ampliamenti di fabbricati che si trovano su una particella adiacente anche se di diversa proprietà è possibile usare la modesta entità. Questa la procedura introdotta con la nuova versione pregeo.
- richiedere nell’estratto di mappa anche la particella adiacente sulla quale ricade il fabbricato da ampliare;
- eseguire la proposta di aggiornamento conservando la particella del fabbricato da ampliare;
- nel modello censuario riportare solo la particella sulla quale si accatasta l’ampliamento (originale – variata);
- il vettore in riga 7 deve contenere sia le linee rosse che definiscono l’oggetto del rilievo, sia la linea di colore nero relativa al lato del corpo di fabbrica da ampliare su cui si appoggia l’ampliamento stesso. Basta solo la linea nera dove poggia l'ampliamento, non tutta la sagoma.
- in fase di dematerializzazione del tipo, selezionare nella relazione tecnica strutturata l’apposita dichiarazione.





Ho fatto proprio questa procedura. l unica differenza tra quello che ho fatto e questa procedura elencata è nel modello censuario, ho trattato entrambe le particelle, penso che se la particella si amplia, e dunque l area di sedime diventa più grande ho pensato di ingrandirla anche nel censuario. a parte questo la procedura è la stessa, ma l agenzia non la condivide, senza fornire informazioni. l'ultimo rifiuto è : "RINCONTROLLARE IL TIPO."



Ecco l'errore. NON devi mettere l'edificio adiacente che non varia nel modello censuario. Se consideri ampliamento nel piu' ampio concetto del termine, allora devi fare una fusione tra le particelle. Ma se confermi entrambi le particelle lasciandole inalterate non devi inserire nel censuario la particella dove insiste il fabbricato esistente.





L'errore è già stato individuato.



Saluti

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amastria

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 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2018 alle ore 09:37

ciao totonno,



riprendo l'argomento per avere migliori certezze sulla correttezza

della procedura di cui nel post..............

ma nelle tue risposte in questo post del 2015 mi sembra che tu la pensi esattamente il contrario di quanto sostieni oggi:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...



Dove sta la verità?? (intesa come verità normativa e procedurale)

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2018 alle ore 12:18

"amastria" ha scritto:
ciao totonno,



riprendo l'argomento per avere migliori certezze sulla correttezza

della procedura di cui nel post..............

ma nelle tue risposte in questo post del 2015 mi sembra che tu la pensi esattamente il contrario di quanto sostieni oggi:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...



Dove sta la verità?? (intesa come verità normativa e procedurale)



Ciao Amastria

Chissà perchè la pensavo esattamente al contrario.

Prova a ragionare con la tua testa e vediamo se trovi la verità da solo.

Ce la puoi fare

Saluti

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amastria

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 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2018 alle ore 22:26

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold]Ciao totonno,[/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold] [/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold]ho provato a ragionare con la mia testa ma……. per quanto mi sia impegnato, non sono riuscito a trovare la verità……….[/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold] [/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold]Non ce la faccio!!![/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold] [/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold]Ho cercato in tutti i modi di [/size]illuminarmi con le tue certezze e paradigmi ma………..credimi non ci riesco!!

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold] [/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold]Sarà colpa delle mie meningi un po’ arruginite dal tempo!![/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold] [/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold]O forse perché cerco sempre di sviluppare un ragionamento raziocinante e/o di approfondimento sui temi……..[/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold] [/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold]Allora riprendiamo:[/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold] [/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold]Il mio post era per iniziare una discussione sull’argomento sollecitando il contributo di altri forumisti, su cui ponevo l’interrogativo di partenza ovvero:[/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold] [/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; color: red; mso-bidi-font-weight: bold]puo’ essere considerata modesta entità la procedura che prevede l’ampliamento di sagoma [/size][size= 12.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; color: red; mso-bidi-font-weight: bold]< al 50% della sagoma di fabbricato [/size][size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; color: red; mso-bidi-font-weight: bold]su diversa particella contigua di ALTRA DITTA??[/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold] [/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold] [/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold]A mio modesto avviso NO!! (anche se la procedura è digerita da pregeo)[/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold] [/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold]Dello stesso avviso la seguente nota della Direzione Compartimentale Puglia/Basilicata su quesito del Collegio dei Geometri di Lecce: [/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold; mso-bidi-font-weight: bold](v. punto 1)[/size]

[size= 13.0pt; font-family: 'Frutiger-Bold','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Frutiger-Bold] [/size]

































NOTA DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE PER LA PUGLIA E BASILICATA PROT. N. 10276/01 - 26/10/2001.[/size]

Con nota del 26/10/2001 codesto Collegio dei Geometri ha segnalato a questa Direzione alcune perplessità

riguardo la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’art.lo 7 del Decreto del Ministero delle

Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, con riferimento anche alla relativa applicazione, in sede di accettazione degli

atti tecnici di aggiornamento, da parte dell’Ufficio Provinciale di Lecce.

L’articolo in questione regolamenta le modalità, in versione semplificata, per la denuncia in catasto delle

costruzioni considerate di scarsa rilevanza cartografica o censuaria, così definite dal precedente art.lo 6, tra

cui rientrano:

a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa, con superficie coperta inferiore o

uguale al 50% di quella occupata dalla sagoma del preesistente fabbricato.

b) Unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni con superficie inferiore o uguale a 20 mq

c) Manufatti precari in lamiera o legname, tettoie, le vasche e simili, purché di modesta entità plano-volumetrica;

d) Le costruzioni dichiarate non abitabili o inagibili;

In virtù di detta norma, il tecnico professionista, nelle more dell’attivazione di una specifica procedura semplificata,

poteva avvalersi della facoltà di ricorrere ad alcuni artifici previsti dalla circolare 96/T del 9 aprile 1998

dell’ex Direzione Centrale del Catasto.

Successivamente, per la denuncia in catasto terreni degli immobili che rispondono ai suddetti requisiti, è stata

resa disponibile una nuova versione della procedura PreGeo – vers. 7.52 – che prevede la possibilità di inquadrare

il rilievo a punti desunti da fonti cartografiche “ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto

ai confini di particella o capisaldi della mappa” senza il ricorso all’appoggio ai punti fiduciali;

Pertanto, come per la procedura standard di PreGeo è necessario inserire un libretto che può essere elaborato

e gestito con le stesse modalità, prescindendo dai punti fiduciali, per cui le righe di informazione di tipo

“8” che comunque debbono essere presenti nel libretto delle misure, conterranno i dati relativi a particolari

di certa identificazione corrispondenza topografica.

Con riferimento ai quesiti formulati da codesto Collegio, si espone quanto segue:

1) È consentito il ricorso alla metodologia semplificata in presenza di ampliamento inferiore al 50%, sebbene insistente su particella confinante in carico al catasto terreni e APPARTENENETE ALLA STESSA DITTA;

2) Per le modalità di definizione del contorno da inserire nel libretto delle misure, occorre rifarsi a quanto stabilito

dalla circolare n. 2/1992 del 13.01.1992 della ex Direzione Generale dal Catasto e dei SS.TT.EE., che in

materia dispone che “qualora il contorno geometrico individui un oggetto di rilevanza catastale e sia rappresentato

da linea chiusa, la relativa vettorizzazione deve essere definita da un unico poligono chiuso”;

Nel caso in oggetto, visto che la procedura semplificata, per definizione, attiene a costruzioni considerate di

scarsa rilevanza cartografica o censuaria, si ritiene che non sia obbligatoria la descrizione a poligono chiuso, pur

lasciando alla discrezionalità del professionista, la facoltà di riportare nel libretto delle misure l’intero contorno.

3) Riguardo all’ultimo caso esposto da codesto Collegio, infine, si ritiene utilizzabile la metodologia in questione,

in quanto riconducibile al primo quesito.



……..(omissis)





Posso ancora fidarmi delle tue (insieme a quelle di bioffa) certezze??



Se vuoi, possiamo sviluppare un ragionamento guidato per confutare sulle due contrapposte tesi.







Salute e fratellanza.

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amastria

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 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2018 alle ore 22:33

Ciao totonno,

ho provato a ragionare con la mia testa ma……. per quanto mi sia impegnato, non sono riuscito a trovare la verità……….

Non ce la faccio!!!

Ho cercato in tutti i modi di illuminarmi con le tue certezze e paradigmi ma………..credimi non ci riesco!!

Sarà colpa delle mie meningi un po’ arruginite dal tempo!!

O forse perché cerco sempre di sviluppare un ragionamento raziocinante e/o di approfondimento sui temi……..

Allora riprendiamo:

Il mio post era per iniziare una discussione sull’argomento sollecitando il contributo di altri forumisti, su cui ponevo l’interrogativo di partenza ovvero:

puo’ essere considerata modesta entità la procedura che prevede l’ampliamento di sagoma < al 50% della sagoma di fabbricato su diversa particella contigua di ALTRA DITTA??


A mio modesto avviso NO!! (anche se la procedura è digerita da pregeo)

Dello stesso avviso la seguente nota della Direzione Compartimentale Puglia/Basilicata su quesito del Collegio dei Geometri di Lecce:
(v. punto 1)





4. RICHIESTA DI CHIARIMENTO INTERPRETATIVO
NOTA DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE PER LA PUGLIA E BASILICATA PROT. N. 10276/01 - 26/10/2001.
Con nota del 26/10/2001 codesto Collegio dei Geometri ha segnalato a questa Direzione alcune perplessità
riguardo la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’art.lo 7 del Decreto del Ministero delle
Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, con riferimento anche alla relativa applicazione, in sede di accettazione degli
atti tecnici di aggiornamento, da parte dell’Ufficio Provinciale di Lecce.
L’articolo in questione regolamenta le modalità, in versione semplificata, per la denuncia in catasto delle
costruzioni considerate di scarsa rilevanza cartografica o censuaria, così definite dal precedente art.lo 6, tra
cui rientrano:
a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa, con superficie coperta inferiore o
uguale al 50% di quella occupata dalla sagoma del preesistente fabbricato.
b) Unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni con superficie inferiore o uguale a 20 mq
c) Manufatti precari in lamiera o legname, tettoie, le vasche e simili, purché di modesta entità plano-volumetrica;
d) Le costruzioni dichiarate non abitabili o inagibili;
In virtù di detta norma, il tecnico professionista, nelle more dell’attivazione di una specifica procedura semplificata,
poteva avvalersi della facoltà di ricorrere ad alcuni artifici previsti dalla circolare 96/T del 9 aprile 1998
dell’ex Direzione Centrale del Catasto.
Successivamente, per la denuncia in catasto terreni degli immobili che rispondono ai suddetti requisiti, è stata
resa disponibile una nuova versione della procedura PreGeo – vers. 7.52 – che prevede la possibilità di inquadrare
il rilievo a punti desunti da fonti cartografiche “ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto
ai confini di particella o capisaldi della mappa” senza il ricorso all’appoggio ai punti fiduciali;
Pertanto, come per la procedura standard di PreGeo è necessario inserire un libretto che può essere elaborato
e gestito con le stesse modalità, prescindendo dai punti fiduciali, per cui le righe di informazione di tipo
“8” che comunque debbono essere presenti nel libretto delle misure, conterranno i dati relativi a particolari
di certa identificazione corrispondenza topografica.
Con riferimento ai quesiti formulati da codesto Collegio, si espone quanto segue:
1) È consentito il ricorso alla metodologia semplificata in presenza di ampliamento inferiore al 50%, sebbene insistente su particella confinante in carico al catasto terreni e APPARTENENETE ALLA STESSA DITTA;
2) Per le modalità di definizione del contorno da inserire nel libretto delle misure, occorre rifarsi a quanto stabilito
dalla circolare n. 2/1992 del 13.01.1992 della ex Direzione Generale dal Catasto e dei SS.TT.EE., che in
materia dispone che “qualora il contorno geometrico individui un oggetto di rilevanza catastale e sia rappresentato
da linea chiusa, la relativa vettorizzazione deve essere definita da un unico poligono chiuso”;
Nel caso in oggetto, visto che la procedura semplificata, per definizione, attiene a costruzioni considerate di
scarsa rilevanza cartografica o censuaria, si ritiene che non sia obbligatoria la descrizione a poligono chiuso, pur
lasciando alla discrezionalità del professionista, la facoltà di riportare nel libretto delle misure l’intero contorno.
3) Riguardo all’ultimo caso esposto da codesto Collegio, infine, si ritiene utilizzabile la metodologia in questione,
in quanto riconducibile al primo quesito.

……..(omissis)


Posso ancora fidarmi delle tue (insieme a quelle di bioffa) certezze??

Se vuoi, possiamo sviluppare un ragionamento guidato per confutare sulle due contrapposte tesi.



Salute e fratellanza.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2018 alle ore 11:57

Amastria, ti ringrazio di alimentare la discussione, così approfondiamo l'argomento, ma ti invito ad usare toni più cauti nei miei confronti perchè quelli che usi mi costringono a risponderti con lo stesso tenore e la si butta in caciara. Evitiamo.


Torniamo serenamente sull'argomento.


Riporto la norma a cui io faccio riferimento.

STRALCIO CIRCOLARE 44/E DEL 14/12/2016


4_ REGOLE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PARTICOLARI ATTI DI AGGIORNAMENTO
4.1 Tipi Mappali relativi ad ampliamenti di fabbricati già rappresentati in mappa
Come è noto (cfr. circolare n. 2 del 10 marzo 2011), le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già presenti in mappa, anche se insistenti su una o più particelle adiacenti, possono essere dichiarate secondo le modalità semplificate, qualora ne ricorrono le condizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. Per consentire alla procedura il riconoscimento automatico della fattispecie, è necessario che i fabbricati da ampliare, insistenti sulle particelle contigue, siano presenti nell’Estratto di mappa, e nell’Estratto di mappa aggiornato conseguente alla elaborazione della proposta di aggiornamento. I dati censuari degli stessi fabbricati, funzionali alla sola determinazione della superficie preesistente da ampliare, non devono essere riportati nel modello per il trattamento dei dati censuari. Le modalità operative che devono essere osservate per la predisposizione degli atti di aggiornamento rientranti in tale fattispecie sono descritte nel paragrafo 10.3 dell’allegato tecnico.


..............................................

Siamo nel 2016, (il 2015 è passato) una circolare nazionale non fa cenno sul fatto che le due particelle limitrofe debbano essere necessariamente della stessa ditta, difatti non lo è. E' anche ovvio, perchè, se il nuovo fabbricato edificato in adiacenza ad altro edificio esistente già censito in mappa, la cui superficie del primo è inferiore al 50% del secondo, questa è l'unica condizione necessaria affinchè si possa considerare un ampliamento in modesta entità ai sensi del DM del 1998. il fatto che i due edifici siano di proprietà diversa è ininfluente sull'inserimento in mappa del nuovo edificio. Per inserire in mappa il nuovo edificio occorre solo eseguire esattamente la procedure indicata che non tiene conto degli intestatari diversi o uguali. Tra l'altro è molto più frequente trovare da accatastare un nuovo edificio adiacente con un altro di altra proprietà perchè edificato su altro lotto separato.


Credo anche sia utile continuare a leggere il paragrafo 10.3 della circolare 44E per intero. Mi limito solo a riportare il testo della dichiarazione in relazione strutturata che si deve sottoscrivere in pregeo :


Le particelle xxx estranee all'oggetto del rilievo e pertanto non presenti nel modello per il trattamento dei dati censuari, sono utilizzate ai soli fini del corretto censimento dell'ampliamento.


Non c'è, nella dichiarazione sopra riportata, alcun riferimento se questo ampliamento debba necessariamente essere della stessa proprietà, perchè non è una condizione indispensabile e non pregiudica i diritti delle rispettive proprietà.


Saluti

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Orlando1973

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04 Maggio 2015 alle ore 16:51

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 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2018 alle ore 12:16

Buongiorno non so i riferimenti normativi ma confermo quanto detto da Totonno .

Recente pregeo con inserimento con modesta entità autorimessa di 35 mq in aderenza ad edificio di 150 mq di altra ditta regolarmente approvato (quindi inserimento di edificio maggiore di 20 mq ma inferiore al 50%) .

Và spiegato il tutto in relazione e come detto da Totonno quando si richiede l'estratto bisogna richiedere anche la particella di altra ditta confinante ( che poi non verrà trattata nell'atto di aggiornamento ma bisogna comunque richiederla) .

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2018 alle ore 13:46

Riconfermo anch'io, la cosa è stata spiegata dal responsabile pregeo della mia provincia, che non è certo l'ultimo arrivato, anzi, e la ditta non ha alcuna rilevanza.

Se poi amastria voglia o meno fidarsi a me non può fregar di meno, ho solo portato esperienza e notizie certe delle procedure presso la mia Agenzia e vedo anche quelle di altre provincie.

Non devo essere io ad insegnarti una professione, una volta che hai le dritte, informati presso chi di competenza.

AH....evidentemente i toni di amastria non sono piaciuti nemmeno a me, ma questo è solo questione di stile, chi ce l'ha chi no.



Saluti

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amastria

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 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2018 alle ore 10:57

Ciao totonno,

accetto volentieri l’idea di approfondire l’argomento di cui al post iniziale.

In maniera pacata, senza caciara come dici tu…..ma con concetti ed OPINIONI LIBERE su problematiche di tipo catastale per le quali non vi è una certezza univoca sull’interpretazione della norma.

Leggo volentieri e con interesse molti tuoi tuoi post ritenendoli intelligenti ed oculati ma in alcuni casi le tue discussioni o risposte non possono essere assunte, in modo unilaterale, a certezze assolute.

Ma permettimi di dire che nella risposta del tuo precedente post si intravede una “reazione scomposta” in quanto non ti sei sforzato di coglierne il senso, anzi , in modo ancorchè velato e pungente, preferisci attaccare l’interlocutore con stile denigrante e caustico anziché dare prova di un confronto costruttivo.

Per inciso: ho trovato di pessimo gusto queste tue pungenti affermazioni: “Prova a ragionare con la tua testa e vediamo se trovi la verità da solo. Ce la puoi fare”

Non perché io sia permaloso, ma ho qualche capello bianco e non accetto supinamente lezioni di galateo e di stile da chicchessia………(anche se nascoste dietro un velo di malcelato sarcasmo!)


Parimenti il discorso vale anche per “ bioffa” il quale lamenta la mia mancanza di stile nei miei toni…

Ma tant’è! E’ vero che ognuno ha il proprio stile, e come tu stesso affermi, chi ce l’ha e chi no.

Ma lo “stile” che ho sempre adottato e’ una naturale conseguenza dei “toni” messi in campo dagli altri interlocutori…..

In altre parole non accetto l’idea di essere schernito e sbeffeggiatto in modo gratuito ma rispondo a "tono"...........

E non mi si dica che cio’ non traspare dalle affermazioni (velate) di totonno…..

Comunque, per placare gli animi, se inizialmente sono stato poco chiaro io e/o mi sono espresso male, sono il primo a fare ammenda e cospargermi il capo con la cenere………..

Ma veniamo alla discussione, che è quella che di piu’ interessa a tutti.

Tra vecchi post, per uguale argomento, leggo sempre diversità di opinioni e, nello specifico, si afferma che per la modesta entità (sagoma < o uguale al 50% occupata dal corpo di fabbrica preesistente) alcune AdE accettino la soluzione di considerare anche la sagoma di fabbricati adiacenti ma appartenenti a ditta diversa…….

Premessa:
1) Le opinioni dell’addetto pregeo di turno o di prassi di alcune AdE restano tali e non presuppongono univoco indirizzo procedurale per le altre;
2) La normativa non va letta e interpretata a proprio modo di vedere quando la stessa non è chiara o esauriente;
3) Il software pregeo non ha capacità di interpretare il linguaggio normativo per cui molte volte puo’ essere “ingannato” e “raggirato” con artifici procedurali;

A questo punto ci si chiede: quale è la corretta operatività del povero tecnico?

Nel dubbio, non rimane altro che la “RICHIESTA DI UN CHIARIMENTO INTERPRETATIVO” nelle opportune sedi. (vedasi anche NOTA DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE PER LA PUGLIA E BASILICATA PROT. N. 10276/01 - 26/10/2001.)

In linea generale quindi, nelle more di un chiarimento autentico del testo da parte dell’Organo preposto, non significa che la prassi operativa sia la corretta interpretazione della norma.

Una mia riflessione tanto per alimentare l'argomento:

A) Particella 100 (EU) ditta XX. Sagoma di fabbricato esistente sulla stessa: mq 50.
B) Particella 200 (EU) ditta YY. Sagoma di fabbricato in adiacenza alla partic. 100: mq 400

Posto che si debba fare un ampliamento sulla partic. 100 (ditta XX) di mq 200, quale sagoma di fabbricato preesistente è quella da considerare correttamente?

Quella del fabbricato insistente sulla partic. 100 o quella del fabbricato insistente sulla particella confinante (partic. 200) di altra ditta?

E’ un lecito dubbio che mi pongo con cui sollecito opinioni, riflessioni e dibattito (costruttivo) da altri colleghi che abbiano voglia di intervenire……..

Ma per favore non parlatemi di certezze normative né di prassi operative .

Salute e fratellanza

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2018 alle ore 11:44

"amastria" ha scritto:
Ciao totonno,

accetto volentieri l’idea di approfondire l’argomento di cui al post iniziale.

In maniera pacata, senza caciara come dici tu…..ma con concetti ed OPINIONI LIBERE su problematiche di tipo catastale per le quali non vi è una certezza univoca sull’interpretazione della norma.

Leggo volentieri e con interesse molti tuoi tuoi post ritenendoli intelligenti ed oculati ma in alcuni casi le tue discussioni o risposte non possono essere assunte, in modo unilaterale, a certezze assolute.

Ma permettimi di dire che nella risposta del tuo precedente post si intravede una “reazione scomposta” in quanto non ti sei sforzato di coglierne il senso, anzi , in modo ancorchè velato e pungente, preferisci attaccare l’interlocutore con stile denigrante e caustico anziché dare prova di un confronto costruttivo.

Per inciso: ho trovato di pessimo gusto queste tue pungenti affermazioni: “Prova a ragionare con la tua testa e vediamo se trovi la verità da solo. Ce la puoi fare”

Non perché io sia permaloso, ma ho qualche capello bianco e non accetto supinamente lezioni di galateo e di stile da chicchessia………(anche se nascoste dietro un velo di malcelato sarcasmo!)


Parimenti il discorso vale anche per “ bioffa” il quale lamenta la mia mancanza di stile nei miei toni…

Ma tant’è! E’ vero che ognuno ha il proprio stile, e come tu stesso affermi, chi ce l’ha e chi no.

Ma lo “stile” che ho sempre adottato e’ una naturale conseguenza dei “toni” messi in campo dagli altri interlocutori…..

In altre parole non accetto l’idea di essere schernito e sbeffeggiatto in modo gratuito ma rispondo a "tono"...........

E non mi si dica che cio’ non traspare dalle affermazioni (velate) di totonno…..

Comunque, per placare gli animi, se inizialmente sono stato poco chiaro io e/o mi sono espresso male, sono il primo a fare ammenda e cospargermi il capo con la cenere………..

Ma veniamo alla discussione, che è quella che di piu’ interessa a tutti.

Tra vecchi post, per uguale argomento, leggo sempre diversità di opinioni e, nello specifico, si afferma che per la modesta entità (sagoma < o uguale al 50% occupata dal corpo di fabbrica preesistente) alcune AdE accettino la soluzione di considerare anche la sagoma di fabbricati adiacenti ma appartenenti a ditta diversa…….

Premessa:
1) Le opinioni dell’addetto pregeo di turno o di prassi di alcune AdE restano tali e non presuppongono univoco indirizzo procedurale per le altre;
2) La normativa non va letta e interpretata a proprio modo di vedere quando la stessa non è chiara o esauriente;
3) Il software pregeo non ha capacità di interpretare il linguaggio normativo per cui molte volte puo’ essere “ingannato” e “raggirato” con artifici procedurali;

A questo punto ci si chiede: quale è la corretta operatività del povero tecnico?

Nel dubbio, non rimane altro che la “RICHIESTA DI UN CHIARIMENTO INTERPRETATIVO” nelle opportune sedi. (vedasi anche NOTA DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE PER LA PUGLIA E BASILICATA PROT. N. 10276/01 - 26/10/2001.)

In linea generale quindi, nelle more di un chiarimento autentico del testo da parte dell’Organo preposto, non significa che la prassi operativa sia la corretta interpretazione della norma.

Una mia riflessione tanto per alimentare l'argomento:

A) Particella 100 (EU) ditta XX. Sagoma di fabbricato esistente sulla stessa: mq 50.
B) Particella 200 (EU) ditta YY. Sagoma di fabbricato in adiacenza alla partic. 100: mq 400

Posto che si debba fare un ampliamento sulla partic. 100 (ditta XX) di mq 200, quale sagoma di fabbricato preesistente è quella da considerare correttamente?

Quella del fabbricato insistente sulla partic. 100 o quella del fabbricato insistente sulla particella confinante (partic. 200) di altra ditta?

E’ un lecito dubbio che mi pongo con cui sollecito opinioni, riflessioni e dibattito (costruttivo) da altri colleghi che abbiano voglia di intervenire……..

Ma per favore non parlatemi di certezze normative né di prassi operative .

Salute e fratellanza





Ciao Amastria.

Premetto che la mia pungente affermazione nei tuoi confronti è una reazione al fatto che tu ti sei andato a cercare una mia affermazione di una vecchia discussione del 2015 senza considerare il fatto che le norme cambiano, si aggiornano nel frattempo e tu invece di occuparti di cosa ho scritto io in passato dovresti tenere conto delle novità che nel frattempo e fino ad oggi si sono presentate. La versione pregeo attuale non è quella a disposizione nel 2015, tanto per intenderci. Una delle novità dell'ultimo pregeo è proprio sul tema della gestione più semplificata delle modeste entità che prima il programma riconosceva come da normativa vigente, obbligando, ad esempio al rilievo dei PF nel caso proprio di edifici realizzati in adiacenza inferiori al 50 % dell'edificio insistente su altra particella. L'Agenzia oggi ha ritenuto di adottare la procedura che consente di considerare modesta entità le nuove costruzioni costruite in aderenza ad altro edificio esistente con superficie inferiore al 50% a quest'ultimo indipendentemente dalla proprietà. Questo è quello che è oggi. Se c'è stato questo aggiornamento vuol dire che prima si ragionava in altro modo.

Se tu vuoi comunque fossilizzarti su una normativa locale del 2001, magari ritenuta ancora perfettamente vigente e applicabile, perchè nessuno l'ha mai cancellata, è una tua scelta che io oggi non condivido. L'avrei condivisa evidentemente nel 2015, ma oggi, no.

____

Sul tuo quesito (che avrei preferito avessi rivolto a tutti i lettori e non solo a me come se fosse un esame per vedere quanto sono bravo e che meriterebbe una risposta pungente come quella che ti ha fatto risentire), il fatto che descrivi è molto interessante: occorre fare due conti e vedere se i 200 mq di ampliamento siano inferiori o maggiori al 50% di 450 mq. Evidentemente l'ampliamento è inferiore al 50%, per cui l'aggiornamento è una modesta entità. Segui la procedura che l'Agenzia suggerisce per le modeste entità richiedendo l'estratto di mappa all'ufficio di entrambe le particelle e lavora su qualla dove si realizza l'ampliamento in adiacenza.

Ovviamente essendo il tuo un caso particolare non posso prevedere il risultato dell'elaborazione pregeo, però credo che problemi non ce ne siano. Se poi hai trovato delle difficoltà emerse proprio dalla procedura che l'Agenzia suggerisce, a me fa piacere tu le facessi presenti in questa discussione.

Sono stato bravo ?

Saluti

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Orlando1973

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 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2018 alle ore 13:21

"amastria" ha scritto:



Una mia riflessione tanto per alimentare l'argomento:

A) Particella 100 (EU) ditta XX. Sagoma di fabbricato esistente sulla stessa: mq 50.
B) Particella 200 (EU) ditta YY. Sagoma di fabbricato in adiacenza alla partic. 100: mq 400

Posto che si debba fare un ampliamento sulla partic. 100 (ditta XX) di mq 200, quale sagoma di fabbricato preesistente è quella da considerare correttamente?

Quella del fabbricato insistente sulla partic. 100 o quella del fabbricato insistente sulla particella confinante (partic. 200) di altra ditta?

E’ un lecito dubbio che mi pongo con cui sollecito opinioni, riflessioni e dibattito (costruttivo) da altri colleghi che abbiano voglia di intervenire……..

Ma per favore non parlatemi di certezze normative né di prassi operative .

Salute e fratellanza



Ovviamente si puo' fare in modesta entita' perchè inferiore al 50 % del totale .

Puo' anche essere l'ampliamento di 500.000 mq , quando ho l'esistente ( non intereressa la ditta) di 1.000.001 mq e si puo' fare .

Questo è stato detto , ridetto piu' volte da piu' colleghi .

Quindi perche' crearsi problemi quando non ce ne sono ?

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3L

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per Thopograf

Risolto il caso?

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