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variazione non obbligatoria e sanzioni |

gi.elle
Iscritto il:
30 Ottobre 2014 alle ore 17:42
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Buonasera, leggo sempre con interesse le discussioni sul forum, che spesso sono risolutive, e vorrei rappresentarvi questa situazione su cui sono incerto. Cito la circ.3/2006: «.. nei casi in cui la dichiarazione delle unità immobiliari al catasto edilizio urbano risulti facoltativa – così come per le unità iscrivibili nelle categorie fittizie: F1, F2, F3, F4 e F5 - l’indicazione della data cui va riferito l’evento ... non rileva ai fini dell’applicazione della sanzione, in quanto fattispecie non sanzionabile. Parimenti, anche nei casi di ripresentazione di planimetria di unità immobiliare con la causale “esatta rappresentazione grafica”, che non sia dipendente da lavori successivamente intervenuti e che comunque non dia luogo ad una nuova determinazione di rendita per l’unità, l’eventuale tardivo adempimento non è comunque sanzionabile.» Vi chiedo. La fusione di più uiu unite di fatto e già regolarmente censite, dopo la stipula di un atto che ne ha reso omogenei i diritti, può ritenersi facoltativa? Oppure, considerato, che la fusione comporta la determinazione di una nuova rendita per l'unità accorpata, deve considerarsi un obbligo soggetto al rispetto del termine dei 30 giorni dal momento in cui la variazione si è verificata? E, in quest'ultimo caso, quale data si dovrebbe indicare sul docfa? Quella della stipula dell'atto? Grazie dell'attenzione.
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lunatic73
Iscritto il:
15 Maggio 2013 alle ore 21:33
Messaggi:
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Inizialmente le due uiu erano censite separatamente solo per un problema di intestazione catastale, ma di fatto erano già unite. Successivamente all'atto devi procedere alla fuzione, entro 30 gg dall'atto. Se vai oltre i 30 gg allora si va in sanzione. Non vedo perché non dovrebbe esserci la sanzione, i riferimenti alle cat f o all'esatta rapp. grafica sono altre situazioni.
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